La UG ossia la mini GmbH

La UG, ossia la haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft”  è la nuova forma societaria introdotta dal Bundestag tedesco in data 26.06.2008 ed entrata in vigore il 1. Novembre 2008.

È la forma societaria tedesca più conveniente per gli investitori italiani, per la sua flessibilità e per la velocità con cui si costituisce.

La normativa, denominata MoMiG, ha come ratio la modernizzazione del diritto delle GmbH (srl) e la lotta contro gli abusi societari. Con la riforma, lo Stato tedesco ha intenzione di rendere la scelta di questa forma societaria più attraente per la classe media tedesca e, soprattutto, evitare le emigrazioni di massa degli imprenditori verso altri paesi come ad esempio la Gran Bretagna e le sue Ltd.(MoMiG). Di fatti le principali novità della legge sono l’alleggerimento e la velocizzazione della fondazione societaria.

  1. A) La nuova forma societaria: la UG

 

  • Questa nuova forma societaria viene comunemente indicata con il nome di “mini GmbH” o ” un euro-GmbH”. La principale riforma riguarda la possibilità di optare per una nuova forma societaria, una sottospecie della GmbH, denominata “haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft” (UG), pensata per tutti quegli imprenditori che non dispongano in fase di stat-up dell’intero capitale necessario per fondare una GmbH (si pensi, ad esempio, al settore dei servizi). Di fatti la costituzione della UG esula dall’onere del deposito del capitale sociale e può essere costituita col solo pagamento delle spese di costituzione, circa 650,– EURO.

 

  1. B) Le novità relative alla “GmbH classica”
  • Un’importante novità relativa alla “GmbH classica” stabilisce che da ora in poi i soci decideranno individualmente circa l’ammontare del capitale da apportare alla società, mentre fino ad adesso le quote sociali erano fissate in un minimo di € 100,00 e potevano essere solo suddivise in unità divisibili per 50. La ratio della legge è ovvia: in questo modo si va incontro alle diverse ragioni ed ai differenti bisogni dei vari soci.
  • Con il testo della legge viene previsto per la fondazione della società un formulario prestampato da compilare (onde adattarlo alle proprie esigenze) che potrà essere presentato ed utilizzato come statuto della società costituenda. Presupposto è che la società abbia una struttura semplice e sia composta al massimo da tre soci. La novità sta nel fatto che questo modello prestampato, sostituisce i tre documenti precedentemente richiesti per la fondazione societaria: statuto societario, lista dei soci e nomina dell’amministratore. Ciò costituisce una novità di un’importanza e di una portata storica, poiché comporterà il fatto di non necessitare più del rogito notarile. Lo stesso notaio si limiterà solo all’autenticazione delle firme dei soci fondatori.
  • La nuova normativa mira, inoltre, ad accorciare ulteriormente i tempi di iscrizione della società presso il registro delle imprese. Viene, infatti, introdotto l’invio elettronico (al tribunale competente per la decisione) di tutta la documentazione richiesta per la costituzione della nuova società.