Sinistri in Germania

Si raccomanda sempre di consultarci, soprattutto se l’incidente ha conseguenze gravi, ad esempio nel caso di lesioni personali.

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  1. Azioni da intraprendere immediatamente dopo un incidente stradale.

E’ indispensabile avvisare la polizia nel caso in cui nell’incidente vi siano dei morti o dei feriti.

La polizia potrà essere contattata al numero telefonico nazionale 110. La polizia stilerà in seguito un verbale ufficiale. Negli altri casi, il dovere di informare la polizia dipende dalla gravità dei danni.

Nel caso di incidente che abbia limitati danni materiali, la polizia non è obbligata a stilare il verbale.

Non dovete lasciare il luogo dell’incidente prima di aver scambiato con le persone coinvolte nell’incidente tutte le informazioni necessarie atte ad inoltrare una richiesta di risarcimento danni nei confronti delle altre parti coinvolte. Non fornire questi dati è un reato penale.

Se la polizia non si reca sul luogo dell’incidente, ad esempio in caso di soli danni materiali, vi raccomandiamo di completare il modulo europeo di risarcimento, che potrete ottenere presso la vostra compagnia assicurativa. E’ importante che entrambe le parti coinvolte firmino il modulo poiché, abitualmente, questo modulo viene usato come prova. E’ molto importante prendere nota dei nomi e degli indirizzi di qualsiasi testimone, così come è fondamentale fornire qualsiasi informazioni utile sui fatti che riguardano l’incidente. E’ consigliabile di scattare delle fotografie della scena dell’incidente.

N.B. Non firmate il modulo europeo di risarcimento, se non ne comprendete il significato! Lo stesso si applichi per il documento dal quale si evidenzia la responsabilità dell’incidente. Non dovreste mai firmare un modulo se vi sono delle differenze di opinione sullo svolgimento dei fatti. In questi casi si consiglia di contattare la polizia, anche nei casi in cui vi siano solamente danni materiali.

  1. Procedura legale

Secondo il Codice Stradale tedesco (Strassenverkehrsgesetz) il proprietario di un veicolo a motore è totalmente responsabile dei danni causati dal suo veicolo anche se egli non ha commesso una colpa.

Un veicolo a motore è considerato in uso per tutto il tempo in cui è nel traffico ed è un potenziale pericolo per gli altri utenti della strada. Il proprietario non è responsabile, se può provare che l’incidente è causato da forza maggiore. La responsabilità totale non si applica ai passeggeri.

Oltre alla responsabilità totale esiste anche la responsabilità basata sulla colpa. Secondo il Codice Civile, colui che guidi senza prendere le necessarie precauzioni, è responsabile dei danni che causa.

Procedure penali.

Nel caso in cui il conducente di un veicolo implicato in un incidente abbia commesso un’infrazione al codice della strada, che sia la causa dell’incidente stesso, potrà essere aperta un’indagine preliminare. Questo potrebbe accadere, ad esempio, quando le lesioni siano state causate da manovre stradali pericolose. Quando si avvia la procedura penale, la vittima potrà costituirsi parte civile per richiedere il risarcimento dei danni. Tuttavia ciò è possibile solo qualora le richieste di risarcimento non siano troppo complesse. Il tribunale che giudica la parte penale giudicherà in questo caso anche la parte civile. Nel caso in cui l’accusato fosse prosciolto o se la richiesta fosse troppo complicata, il tribunale potrà rinunciare a giudicare la parte civile. In Germania questa costituzione di parte civile in una procedura penale non è abituale.

Assistenza legale.

Per le giurisdizioni minori (Amtsgericht) si raccomanda di farsi assistere da un avvocato, per le giurisdizioni superiori (Landgericht ed altri) è persino obbligatorio. Un’assicurazione di protezione giuridica è molto utile in questi casi.

Procedura civile

In pratica, le richieste di risarcimento sono trattate dal tribunale civile. Tuttavia la maggior parte delle richieste di risarcimento vengono definite fuori dal tribunale. Le richieste di risarcimento devono essere inoltrate all’assicurazione della parte avversa. Questa richiesta può essere fatta direttamente alla compagnia assicurativa ma qualora non ci sia un accordo la richiesta verrà inviata al tribunale civile.

Si raccomanda sempre di consultare un avvocato, soprattutto se l’incidente ha conseguenze gravi, ad esempio nel caso di lesioni personali.

  1. Danni risarciti – termini di prescrizione.

Le richieste scritte possono essere inviate direttamente alla compagnia assicurativa della controparte. Generalmente, ci si aspetta che siate in grado di presentare la prova della causa, ammontare e grado del danno. Ciò potrà essere fatto attraverso testimoni, fatture, verbali di esperti, ecc. Se il responsabile del danno non è assicurato, o se la sua identità è sconosciuta, la parte lesa potrà chiedere il risarcimento al Fondo tedesco di Garanzia del traffico a motore.(Verein für Verkehrsopferhilfe).

Termini di prescrizione.

Procedure penali.

Questi termini sono variabili. Il termine di prescrizione dipende dal tipo di infrazione al codice della strada, e la multa imposta per tale tipo di infrazione. Il termine per quelle meno gravi è di 3-6 mesi; le infrazioni che possono risolversi con una multa hanno un termine che varia da 6 mesi a 3 anni. Violazioni gravi al codice stradale, per le quali è previsto l’arresto, il termine è di 3-5 anni, a partire dal momento in cui il danneggiato è a conoscenza dell’identità del responsabile e dei fatti che sono a sostegno della sua azione civile.

 

Procedure civili.

Le richieste di risarcimento dopo un incidente stradale hanno un termine di prescrizione di 3 anni, sia che si tratti di responsabilità totale che di responsabilità per colpa.

  1. Danni risarcibili.

Oltre ai danni materiali in riguardo ad auto, merce trasportate, abbigliamento ecc., tutte le spese necessarie e quelle sostenute per trattamenti medici e cure, incluse le spese di trasporto sostenute per ricevere i trattamenti adeguati, si possono inoltrare per il risarcimento. Inoltre la persona responsabile può dover rimborsare tutte le perdite di guadagno, pertanto non solo la perdita dello stipendio, ma anche le indennità per ferie, gratifiche, straordinari ed anche altre forme di mancato guadagno relativamente all’impossibilità lavorativa, quali guadagni, benefici della pensione, e l’eventuale perdita quale risultato di una tardiva entrata sul mercato del lavoro. Se il datore di lavoro è costretto a continuare a pagare lo stipendio, in linea di principio non sarà possibile richiedere la perdita di guadagno. Il diritto al risarcimento  passa dall’impiegato al datore di lavoro.

Il ferito potrà richiedere un adeguato risarcimento per i danni morali. L’ammontare di questi danni dipende dalla natura e dalla gravità delle lesioni, la durata delle cure mediche (diminuzione della capacità lavorativa) ed il grado di colpa.

In caso di decesso, gli eredi a suo carico possono richiedere sempre il risarcimento delle spese funerarie ed un mantenimento solo nel caso in cui la vittima fosse legalmente obbligata a sostenere la famiglia.

I congiunti di una vittima deceduta o di una persona seriamente ferita non possono in linea di principio richiedere un risarcimento per danni non economici. Tuttavia, a volte un risarcimento simbolico per danni morali potrà essere riconosciuto in casi particolarmente tragici, per esempio nel caso di morte di un bambino, o nel caso di malattia psicologica seria causata dal decesso di un membro della famiglia, laddove la malattia sia accertabile dal punto di vista medico.

5. Incidenti all’estero.

E’ entrata in vigore dal 20 gennaio 2003 la 4° Direttiva dell’assicurazione autoveicoli, che riguarda gli incidenti stradali che avvengano all’estero. Le vittime di questi incidenti potranno richiedere il risarcimento, in maniera semplice, direttamente alla compagnia assicurativa della parte responsabile. Queste richieste potranno essere inoltrate al mandatario dell’assicurazione straniera nel paese della vittima al mandatario incaricato della liquidazione dei sinistri. Gli indirizzi di questi mandatari sono disponibili presso il Centro di Informazione. Questo Centro potrà inoltre fornirvi informazioni sull’organismo di indennizzo che potrà effettuare i pagamenti nel caso in cui la compagnia assicurativa ometta di nominare un mandatario oppure nel caso in cui non risponda alle richieste della vittima.


Lo scritto ci è stato concesso dal Sig. Giuseppa Cassaniti Mastrojeni (presidente AIFVS) ed è reperibile presso:

http://www.fevr.org

http://www.vittimestrada.org