1) LA LEGGE TEDESCA SULLA CITTADINANZA:
Le principali fonti normative riguardanti la cittadinanza tedesca sono:
- Legge sulla cittadinanza (Staatsangehörigkeitsgesetz – StAG) del 22 luglio del 1913, con le varie modifiche apportate successivamente, da ultime quelle dell’art. 5 della Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union – EUAufhAsylRUG, del 19 agosto del 2007
- Legge sul soggiorno (Aufenthaltsgesetz – AufenthG) del 30 luglio 2004, entrata in vigore il 1 gennaio 2005.
- Regolamento amministrativo generale sulla cittadinanza (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Staatsangehörigkeitsrecht – StAR-VwV) del 13 dicembre 2000
Per un quadro generale:
- “Wege zur Einbürgerung”, documento del sottosegretario per l’immigrazione, i rifugiati e l’integrazione del Governo Federale tedesco (Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration)
- Indicazioni applicative temporanee del Ministero degli Interni (“Vorläufige Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern”) del 19 ottobre 2007
2) CHI PUÒ OTTENERE LA CITTADINANZA TEDESCA ?
La naturalizzazione (Einbürgerung) di cittadino straniero – cioè l’acquisizione della cittadinanza tedesca – è permessa su richiesta se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
- otto anni di regolare residenza in Germania (ridotti a tre anni, nel caso di cittadini stranieri sposati con coniugi tedeschi); (vedi nota 1)
- possesso di regolare permesso di residenza o di soggiorno (unbefristetes Aufenthaltsrecht o Aufenthaltserlaubnis) o del nuovo certificato di soggiorno (Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht); (vedi nota 2)
- poter assicurare il mantenimento proprio e dei familiari a carico e non essere, tranne che per motivi non ascrivibili a proprie responsabilità, percettori di sussidi sociali (Sozialhilfe) o di disoccupazione (Arbeitslosengeld II); (vedi nota 3)
- avere conoscenza della Costituzione tedesca (alla quale si deve giurare fedeltà) e non svolgere attività contrarie ai principi costituzionali; (vedi nota 4)
- avere conoscenza dell’ordinamento giuridico e sociale tedesco e delle condizioni di vita in Germania; (vedi nota 5)
- non aver riportato condanne penali; (vedi nota 6)
- conoscenza sufficiente della lingua tedesca; (vedi nota 7)
La legge prevede inoltre che la cittadinanza tedesca possa essere concessa ai familiari del cittadino italiano che acquista la cittadinanza tedesca, alle seguenti condizioni (oltre ovviamente a quelle di cui ai punti precedenti):
- al coniuge di un cittadino italiano che abbia già ottenuto la cittadinanza, in costanza di matrimonio da più di due anni e a condizione di risiedere nel Paese da almeno quattro anni;
- ai figli minori di età inferiore ai 16 anni conviventi di un cittadino italiano che risiedano nel Paese da almeno tre anni.
Note:
1 – “otto anni di regolare residenza in Germania” 2 – “possesso di un regolare permesso di soggiorno” 3 – “poter assicurare il mantenimento proprio e dei familiari” 4 – “giurare il rispetto della Costituzione tedesca e non svolgere attività in contrasto con i principi costituzionali” 5 – “avere conoscenza dell’ordinamento giuridico e sociale tedesco e delle condizioni di vita in Germania” 6 – “non aver riportato condanne penali” 7 – “conoscenza della lingua tedesca”
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3) COME RICHIEDERE LA CITTADINANZA TEDESCA ?
Per richiedere la cittadinanza tedesca ci si deve servire di un formulario che va ritirato presso il comune di residenza (a Monaco di Baviera al Kreisverwaltungsreferat).
Al momento del ritiro del formulario è opportuno farsi spiegare dettagliatamente come compilarlo e quali documenti presentare.
In genere i documenti da presentare sono i seguenti:
- Il passaporto o la carta d’identità ed il permesso di soggiorno.
- Una foto formato tessera.
- Il certificato di nascita – su modello internazionale o allegando all’originale una traduzione autenticata, se si è nati fuori della Germania.
- Eventuale certificato di matrimonio – nel caso il matrimonio sia stato celebrato fuori della Germania bisogna utilizzare un modello internazionale o allegare una traduzione autenticata. Vanno consegnate anche eventuali sentenze di divorzio da precedenti matrimoni (allegando una traduzione autenticata)
- Un documento che attesti il guadagno (Einkommensnachweise).
- Per i lavoratori dipendenti le busta paga degli ultimi tre mesi o un certificato del datore di lavoro (un cosiddetto Verdienstbescheinigung).
Chi lavora in proprio deve presentare gli ultimi avvisi di accertamento del reddito (Einkommensteuerbescheide), l’ultimo bilancio (Bilanz) ed una previsione del consulente fiscale (Zukunftsprognose des Steuerberaters).
I pensionati devono allegare l’avviso di riconoscimento della pensione (Rentenbescheid).
Sozialhilfe e Arbeitslosenhilfe sono ammissibili, ma solo se si può dimostrare che questa condizione è involontaria: bisogna quindi farsi rilasciare la relativa certificazione dal Sozialamt o dall’Arbeitsamt (Bescheid über Arbeitslosengeld). - Un certificato che attesti le competenze linguistiche (diploma scolastico tedesco, Zertifikat Deutsch, ecc).
- Un curriculum vitae scritto a mano e firmato.
Tutti i documenti vanno consegnati in originale.
Per ottenere la cittadinanza tedesca bisogna dimostrare di non aver subito condanne per reati gravi. In genere la richiesta della fedina penale viene fatta però dal comune stesso, quindi non c’è bisogno di occuparsene. I comuni che non lo fanno d’ufficio comunicheranno agli interessati come fare.
L’iter burocratico per l’acquisizione della cittadinanza tedesca può durare da sei a nove mesi dal momento della domanda. Solo in casi non chiari o in comuni sovraccarichi di richieste può durare più a lungo.
La tassa da pagare per la naturalizzazione è di 255 Euro per gli adulti e 51 Euro per i minori.
4) E’ POSSIBILE OTTENERE LA CITTADINANZA TEDESCA MANTENENDO LA QUELLA D’ORIGINE ?
La “cittadinanza multipla” (Mehrstaatigkeit) è ammessa per i cittadini di stati dell’Unione Europea e della Svizzera
5) CHE VANTAGGI CI SONO A PRENDERE LA CITTADINANZA TEDESCA ?
Innanzitutto permette di essere cittadini al 100% e partecipare anche alle elezioni degli organi governativi che scrivono le leggi che ci riguardano: i cittadini comunitari possono votare solo alle elezioni circoscrizionali, comunali e “provinciali” (Kreis), da cittadini anche tedeschi si può votare anche per il governo del Land e quello federale.
Però ci sono anche altri vantaggi da non sottovalutare: intanto l’impossibilità di essere espulsi, l’accesso – in caso di arresto – a benefici altrimenti solitamente negati ai cittadini stranieri, la fruizione completa delle garanzie e degli aiuti sociali (che al momento vedono livelli differenti fra i cittadini tedeschi, i cittadini di stati dell’Unione Europea ed i cittadini extracomunitari).
Il possesso della cittadinanza tedesca permette l’accesso ad ogni lavoro, anche a quelli riservati ai cittadini tedeschi (per esempio: nella Pubblica Amministrazione).
Per chi si occupa di scambi commerciali, di import/export, la doppia cittadinanza aumenta le possibilità di usufruire di relazioni, accordi internazionali particolari: un importatore/esportatore con la doppia cittadinanza italia e tedesca, per esempio, può usare il suo passaporto italiano nei paesi dell’America latina, con i quali l’Italia ha relazioni particolari, e quello tedesco nei suoi contatti professionali con i paesi dell’Europa dell’Est, con i quali è la Germania ad avere rapporti particolari.
Lo stesso vale per acquisizioni di immobili.
Ci sono quindi anche interessi professionali da non sottovalutare, anche questi se magari non riguardano tutti, ma solo alcuni settori di connazionali.
6) DOCUMENTAZIONE
Ulteriori informazioni sono reperibili nei siti:
- www.einbuergerung.de, sito a cura del “Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration”
- www.integrationsbeauftragte.de, sito del “Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration”
- www.zuwanderung.de, sito a cura del Bundesministerium des Innern
- Bundesministerium des Innern: “Modernes Staatsangehörigkeitsrecht”
- Bundesministerium des Innern: “Doppelte Staatsangehörigkeit – Mehrstaatigkeit”
- Wikipedia: “Aufenthaltsgesetz”
- Wikipedia:“Ausländergesetz”
7) LA CITTADINANZA NEL “DIRITTO EUROPEO”
Nel diritto europeo si è passati da un iniziale rifiuto della doppia cittadinanza ad un sostanziale “non impedimento”. Anche il tema della “cittadinanza europea” si è sviluppato ACCANTO (non sostituendo) le varie cittadinanze nazionali.
- La “Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di pluralità di cittadinanze” di Strasburgo è del 6 maggio 1963 (Consiglio d’Europa) ed è stata sottoscritta da: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Irlanda.
Questa Convenzione vieta per principio la doppia cittadinanza, tranne che per alcuni casi in cui è “inevitabile”.
Questa Convenzione è stata successivamente emendata da due protocolli, nel 1977 e nel 1993, i quali ampliano il diritto a tenere la doppia cittadinanza.
In particolare l’Italia e la Francia prima e i Paesi Bassi dal 1996 hanno sottoscritto il Secondo Protocollo di emendamento alla Convenzione di Strasburgo, che è stato ratificato dall’Italia con la legge 14.12.94, n. 703. - Il Trattato di Maastricht del 1992 stabilisce la “Cittadinanza Europea”, che si somma (senza sostituire) alle cittadinanze dei paesi della Unione Europea.
- Del 6 novembre 1997 è la “Convenzione Europea sulla Nazionalità” di Strasburgo (http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/166.htm)
È stata fin’ora ratificata da Slovacchia e Austria e firmata da Albania, Bulgaria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Macedonia, Moldova, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Slovacchia, Svezia.
Nazionalità multipla Cap. V, art. 14, casi di nazionalità multipla ex lege, in caso di matrimonio di cittadini di Stati diversi principio di uguaglianza dei coniugi in relazione alla trasmissione delle nazionalità relative ai figli;
All’art. 15 la Convenzione non limita il diritto degli Stati membri a permettere la nazionalità multipla;
All’art. 16 si afferma la possibilità di conservare la propria cittadinanza di origine quando non sia possibile o risulti difficile perdere l’altra cittadinanza
*Fonte: Claudio Cumani, presidente Comites Monaco di Baviera
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