Provv. cautelari e misure conservative – Italia

1. Quali sono i differenti tipi di misure?

Il sistema processuale italiano prevede numerosi strumenti, variamente disciplinati, che sono inquadrabili nella categoria delle misure cautelari o conservative; cioè delle misure che in linea generale possono essere definite in base alla loro finalità, che è quella (a) di anticipare, in via provvisoria o di urgenza, il possibile contenuto o gli effetti di una decisione che sarà presa a conclusione di un giudizio di tipo ordinario (carattere preventivo), oppure (b) di stabilizzare (“conservare”, per l’appunto) una determinata situazione di fatto, fino all’eventuale conclusione del giudizio ordinario, in modo da garantire a quest’ultimo di produrre i suoi effetti pratici, che sarebbero altrimenti resi inutili da una modificazione dello stato di fatto in corso (carattere conservativo), o anche (c) di apprestare un rimedio immediato a situazioni materiali di pericolo o di danno in corso (carattere preventivo o conservativo, secondo il tipo di provvedimento).

I dati unificanti dei provvedimenti cautelari e delle misure conservative sono, in linea di principio: la semplificazione e speditezza delle forme procedurali; il loro tendenziale carattere di provvisorietà; il loro rapporto strumentale con una controversia. Tuttavia, è bene precisare che questo rapporto strumentale non è un connotato assoluto; con una riforma del 1990, rivista nel 2005, infatti, è stata introdotta nell’ambito del codice di procedura civile una disciplina organica e unitaria del procedimento cautelare, che viene perciò definito “uniforme”: secondo questo schema procedurale, che costituisce il modello-base di ogni singolo strumento cautelare (sia esso previsto dallo stesso codice di procedura sia esso regolato da leggi particolari), è prevista la possibilità che in alcuni specifici casi al provvedimento adottato in via provvisoria non faccia seguito un giudizio e dunque un provvedimento in sede ordinaria; in tali casi, quindi, lo strumento cautelare finisce per costituire nei fatti uno strumento di tutela esclusivo e stabilizzato (ad esempio, se il soggetto tenuto a osservare una misura vi adempie spontaneamente; lo stesso è previsto espressamente nei procedimenti in materia di società commerciali e di intermediazione finanziaria e del credito, regolati da una legge del 2003).

Poiché come si è detto il “procedimento cautelare uniforme” costituisce lo schema tendenziale di riferimento di tutte le misure, nella analisi si fa essenzialmente riferimento a tale schema procedurale.

I provvedimenti cautelari e conservativi sono adottati da un giudice (v. risposta al punto 3); essi possono essere adottati sia prima sia durante la causa “principale” cui sono strumentali, quando ne sorge la necessità; inoltre, in relazione al loro contenuto, si possono classificare in provvedimenti “tipici”, cioè il cui contenuto è predeterminato dalla legge, e “atipici”, in cui la legge affida al giudice la determinazione del contenuto più appropriato in relazione al diritto che è chiamato a tutelare da parte di chi propone l’istanza (v. risposta al punto 2).

Sul piano formale, è prevista in generale una procedura che da un lato è caratterizzata da semplificazione e speditezza, dovendosi eliminare “ogni formalità non essenziale” (così l’art. 669-sexies cod. proc. civ.), dall’altro garantisce comunque il rispetto del principio del contraddittorio (del resto sottolineato sul piano costituzionale dal nuovo testo dell’art. 111 Cost.): prima di prendere la decisione, il giudice deve sentire le parti e confrontarne le posizioni e può inoltre disporre gli accertamenti che egli ritiene più opportuni, quindi adotta il provvedimento, che ovviamente può essere favorevole o negativo per il richiedente. Solo in casi eccezionali è possibile adottare una misura senza preventivo contraddittorio, quando la particolare urgenza del caso lo richiede.

2. Elenco delle misure conservative.

2.1. Misure atipiche
  • Provvedimento d’urgenza:

è una misura che può essere adottata nei casi in cui non vi sia un altro strumento (“tipico”) idoneo, e il cui contenuto non è predeterminato ma è rimesso al potere discrezionale del giudice (naturalmente con il limite della impossibilità di adottare provvedimenti che siano vietati dall’ordinamento o in conflitto con principi costituzionali); è però predeterminato lo scopo della misura, poiché la legge richiede che il giudice stabilisce quelle misure che appaiono idonee, nel caso concreto, a “evitare un danno imminente ed irreparabile” (art. 700 c.p.c.) e allo stesso tempo ad “assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”. Colui che chiede il provvedimento deve in ogni caso individuare la situazione di fatto e il diritto che fa valere, in quanto il provvedimento (ordinanza) del giudice è strumentale rispetto al giudizio ordinario che potrà seguire; per questo si dice che la decisione conclusiva di quest’ultimo giudizio “assorbe” il provvedimento cautelare.

2.2. Misure tipiche (il cui contenuto viene individuato dalla legge)
  1. Sequestro giudiziario

di beni (mobili, immobili, aziende), quando è controversa la proprietà o il possesso di tali beni: la misura ne garantisce in tal caso la custodia.

  1. Sequestro conservativo

di beni (mobili o immobili) o di somme di denaro: misura disposta a favore del creditore, quando questi abbia fondato motivo di ritenere il pericolo di perdere la garanzia del proprio credito: la misura è stata recentemente ammessa anche a carico di colui che non adempie all’obbligo di mantenimento in favore del coniuge separato.

  1. Provvedimenti a difesa del possesso:

quando si vuol difendere il possesso di un bene contro una minaccia o molestia o si chiede che venga ripristinato il possesso di cui sia avvenuta la privazione.

  1. Denuncia di nuova opera o di danno tenuto:

analogo al precedente; tende alla conservazione dello stato di fatto messo in pericolo dalla nuova opera (altrui) o dalla minaccia di un danno alla cosa propria.

  1. Provvedimenti di istruzione preventiva:

hanno carattere strettamente procedurale in funzione della prova: il giudice in qualsiasi momento del giudizio può disporre con ordinanza motivata l’interrogatorio dei testi, un accertamento di carattere tecnico o una ispezione giudiziale, quando vi sia urgenza di acquisire elementi di prova immediati, per il fondato timore che ciò possa risultare impossibile nel prosieguo della causa, per qualsiasi ragione.

  1. Sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata provvisoriamente esecutiva:

è misura cautelare in senso lato: posto che la decisione di primo grado è per legge provvisoriamente esecutiva, il giudice di appello che ravvisa la sussistenza di gravi motivi può sospenderne l’efficacia di titolo esecutivo.

  1. Provvedimenti provvisori nel corso di un giudizio per separazione personale tra coniugi:

sono rivolti a rimediare in via immediata, con misure di carattere sia personale che patrimoniale, a situazioni di conflitto tra i genitori e di possibile danno per i loro figli, a volte privi di appropriato controllo e di sufficienti mezzi di sussistenza.

  1. Ordine di corrispondere un assegno alimentare:

è diretto alla persona obbligata a corrispondere somme a titolo di alimenti, quando la controversia è ancora in corso.

  1. Apposizione o rimozione di sigilli:

misure adottabili in controversie insorte tra persone che intendono far valere i loro diritti su beni appartenuti a defunti.

  1. Inibitoria di concentrazione di testate giornalistiche:

misure adottate su richiesta del Garante per la stampa, in attesa della decisione sul merito della procedura antimonopolistica.

  1. Inibitoria di atti di concorrenza sleale:

misure rivolte a chi compie attività in violazione della disciplina della concorrenza (violazione di norme sui marchi, atti di sviamento di clientela commerciale etc.)

  1. Ordine di non applicare clausole scorrette o vessatorie nei contratti conclusi da imprese:

provvedimenti emessi su istanza di associazioni dei consumatori e delle camere di commercio in vista di una decisione che accerti il carattere abusivo delle clausole contrattuali.

  1. Ordine rivolto al datore di lavoro di corrispondere al dipendente il pagamento di una somma a titolo provvisorio:

misura adottata nei limiti delle somme non contestate o definitivamente accertate in una causa di lavoro.

  1. Provvedimenti temporanei in favore di minori abbandonati:

in attesa della decisione di merito sull’affidamento dei minori.

  1. Ingiunzione di pubblicare una rettifica di quanto già pubblicato su quotidiani o periodici, o trasmesso per radio e televisione:

misura connessa a un giudizio che deve necessariamente seguire, sulla divulgazione di notizie non veritiere.

  1. Assegnazione di una somma in conto liquidazione del danno:

misura a favore di persona che ha subito danno in un incidente stradale, e che si trovi in stato di bisogno, quando da un sommario esame risulta la responsabilità dell’altro soggetto.

  1. Sospensione degli effetti della delibera dell’assemblea dei soci:

misura cautelativa che è adottata quando una delibera di società di capitali risulta in violazione della legge o dell’atto costitutivo della società commerciale.

  1. Ordine di ispezione degli atti di una società di capitale:

misura presa su richiesta di almeno un decimo dei rappresentanti del capitale sociale, strumentale rispetto alla decisione del giudizio di responsabilità verso gli amministratori sociali.

  1. Ordine di reintegrazione nel posto di lavoro di dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali:

quando questi ultimi siano licenziati senza giustificato motivo.

  1. Misure cautelari adottate dal giudice delegato della procedura fallimentare:

provvedimenti di vario contenuto che hanno la finalità di salvaguardare le ragioni dei creditori intervenuti nella procedura fallimentare.

3. Condizioni che legittimano i provvedimenti cautelari

E’ sempre necessario che l’autorità giudiziaria autorizzi il provvedimento?

Il provvedimento cautelare, anche se per sua natura ha normalmente effetto temporaneo, modifica o comunque interviene su diritti e situazioni soggettive, in una contesa tra soggetti, e per questo, secondo Costituzione, può essere emanato solo da una autorità giudiziaria (escluso ogni atto autoritario proveniente da soggetti privati, poiché il privato non può farsi ragione da sé).

Quale autorità giudiziaria è competente ad emettere un provvedimento cautelare? Se il provvedimento è richiesto autonomamente, prima dell’inizio della causa “principale” (cioè sul merito), competente a decidere sulla misura cautelare che viene richiesta è il giudice che sarebbe competente – anche – per il merito secondo le regole processuali generali (con l’eccezione del giudice di pace, che non è abilitato a tali misure; in tal caso è competente il Tribunale). Se il provvedimento è richiesto nel corso della causa di merito, provvede il giudice dinanzi al quale è pendente tale causa. Regole particolari sono stabilite in caso di misure richieste in relazione a giudizi di competenza di giudici stranieri; inoltre norme specifiche stabiliscono a volte la competenza di determinate autorità giudiziarie (ad es., per le misure in materia di concorrenza sleale di cui al punto 2.2.11 è competente la Corte d’appello; per i provvedimenti provvisori relativi ai coniugi e ai figli, punto 2.2.7., è competente il Presidente del Tribunale).

Qual è il ruolo degli intermediari, ad esempio gli agenti di esecuzione o gli ufficiali giudiziari? La instaurazione del giudizio mette in rapporto diretto giudice e parti; tuttavia è talvolta previsto un ruolo di autorità ausiliarie del giudice (ufficiali giudiziari): ciò avviene per quei provvedimenti cautelari, come i sequestri (conservativo o giudiziario), che per essere realizzati implicano la messa in opera di modalità analoghe a quelle delle procedure esecutive sui beni, nelle quali è previsto appunto l’intervento di tali organi pubblici ausiliari.

Indicate i diversi livelli di costo che debbono essere sostenuti per ciascun tipo di provvedimento. Come per ogni iniziativa giudiziaria, nel momento della iscrizione a ruolo della procedura (sia principale sia cautelare) il richiedente corrisponde un contributo all’ufficio delle entrate tributarie; l’importo del contributo è diverso, a seconda del genere e del valore del procedimento da instaurare, ed è predeterminato in via astratta. Nei rapporti delle parti con i propri avvocati difensori, rimessi in generale alla determinazione delle parti interessate, anche se esistono tuttavia delle tabelle di riferimento, predisposte periodicamente dall’organo professionale e ratificate con decreto del Ministro della Giustizia; queste tabelle, che prevedono minimi e massimi di compensi e onorari professionali, sono invece vincolanti per quanto riguarda le determinazioni sulle spese che il giudice adotta in certi casi con il provvedimento, nei confronti della parte soccombente (ad esempio, se rigetta l’istanza di provvedimento atipico di urgenza, concludendo perciò la procedura cautelare).

Descrivete i presupposti di fatto. Quali sono i criteri utilizzati dal Tribunale per emettere un’ordinanza? 

Se viene vantato un credito, deve trattarsi di un caso discutibile? 

E’ richiesta una situazione di urgenza?

E’ necessario dimostrare che la decisione definitiva non potrà essere realizzata a causa del trasferimento o della scomparsa dei beni del debitore? In linea di principio, chi richiede la misura deve fornire la prova che un mutamento di fatto o di diritto è in atto o sta per verificarsi, e che tale situazione determina un certo grado di possibilità che ne derivi un pregiudizio, cioè che essa è tale da imporre la rimozione del pericolo di danno o di ulteriore danno in attesa che il giudizio ordinario venga definito: questo elemento viene definito del pericolo nel ritardo (dell’adozione del provvedimento). Ciascuna singola misura definisce poi, secondo la disposizione di legge che la regola, il campo di applicazione che le è proprio, in relazione al tipo di diritto che deve essere tutelato (ad es. la costruzione di una nuova opera, per i beni immobili; l’esigenza di un assetto dei rapporti con i figli, nei provvedimenti provvisori; il pregiudizio della propria attività commerciale, nel campo dell’inibitoria della concorrenza sleale, e così via)

Il principio del necessario pericolo è applicabile anche quando la situazione di chi richiede la misura si è aggravata o continua a peggiorare, ad esempio se il debitore persiste nell’alienare propri beni e aggravare la propria situazione patrimoniale. Peraltro non bastano semplici indizi, occorrono elementi di una certa concretezza, idonei ad offrire la ragionevole convinzione di un intervento urgente.

4. Caratteristiche delle misure

4.1. Quali tipi di bene possono costituire l’oggetto di tali misure?

Conti bancari? – Beni mobili? – Mezzi di trasporto immatricolati? – Beni immobili? – Altri beni? –

La misura cautelare può riguardare qualsiasi bene; anche qui è la legge che talvolta stabilisce preventivamente i limiti oggettivi della sua applicabilità. Entro tali limiti spetta al giudice individuare il bene e ritenere la sua idoneità a garantire il creditore, ovvero – in particolare nelle misure a contenuto atipico, determinare ciò che è necessario per assicurare la tutela provvisoria.

Specificamente per il sequestro, che come si è detto riceve in larga parte la medesima disciplina delle procedure di esecuzione, valgono i medesimi limiti oggettivi di “pignorabilità” cioè di possibilità di sottoporre al vincolo taluni beni di uso personale o corrente di chi vi è assoggettato. In particolare, il blocco di un conto corrente può essere totale o sino ad un determinato ammontare. Un veicolo può essere oggetto di misura solo a certe condizioni.

In ogni caso, il criterio essenziale è che rimanga integra la garanzia imposta, cioè l’obiettivo della misura; perciò la vendita di immobili e di mezzi di trasporto assoggettati al provvedimento è inefficace nei confronti del creditore e può comportare una responsabilità per il debitore, oltre che per l’acquirente che non si sia curato di verificare l’esistenza del vincolo imposto o lo abbia volutamente violato, sempre che esso sia risultante, per tali beni, dai pubblici registri. La vendita da parte del debitore di ogni altro bene (ad es: quadri, oggetti di valore) permette al creditore di recuperare il bene mediante apposita azione c.d. reale di rivendicazione.

4.2. Quali sono gli effetti di tali misure?

Nei riguardi del debitore che non si conforma all’ordinanza? Può sempre disporre del suo bene? – Può essere oggetto di sanzioni? Quali sono le obbligazioni della banca per quanto concerne la divulgazione delle informazioni e il blocco di conti correnti? Quali sono le sanzioni per il mancato rispetto dell’ordinanza?

Oltre quanto detto sopra (punto 4), l’inosservanza delle misure imposte per conservare la garanzia del creditore obbliga in primo luogo il soggetto che ha trasgredito a risarcire l’ulteriore danno; naturalmente per verificare il mancato rispetto dei limiti della disponibilità del bene occorre riferirsi al contenuto dell’ordinanza.

Se viene provata la mala fede del soggetto che è assoggettato alla misura o la sua colpa grave il giudice, su istanza dell’altra parte, ha facoltà di condannarlo alle spese e al risarcimento del danno, liquidato anche d’ufficio nella sentenza.

Se l’intimato non si conforma all’ordinanza, il giudice può far ricorso ad ulteriori cautele anche repressive, ancor prima che il giudizio di cognizione giunga alla conclusione. L’inosservanza delle misure, in caso di dolo, dà luogo a responsabilità penali a carico del trasgressore.

L’istituto di credito presso cui è aperto il conto può soltanto render noto ai terzi l’indisponibilità dei fondi, mantenendo riservatezza verso i terzi estranei alla vicenda sulle ragioni del blocco.

4.3. Qual è l’efficacia di tali misure?

La legge prevede una durata limitata o spetta al giudice determinarla nell’ordinanza?

L’efficacia si protrae sino al momento della sentenza o di una nuova ordinanza?

Nell’ipotesi di vincolo inizialmente imposto senza contraddittorio, vi è un termine per convocare le parti e sentire le rispettive ragioni?

Come si è detto (sopra, punto 1) poiché in via normale la misura cautelare ha carattere strumentale rispetto al giudizio di cognizione che segue, normalmente la validità del vincolo imposto all’intimato si protrae fino alla sentenza.

Il giudice tuttavia può modificare i limiti della cautela o sceglierne un’altra o revocarla, a seconda del variare delle circostanze di fatto, anche durante il giudizio di cognizione; può anche eventualmente imporre al richiedente della misura di prestare una cauzione a garanzia dell’equilibrio delle parti, in caso di iniziativa poi rivelata infondata. Simmetricamente, il rigetto iniziale della misura non impedisce, se ne sussistono i presupposti, di adottare, su richiesta, il provvedimento cautelare in un secondo momento, sempre se si verificano mutamenti dello stato di fatto o di diritto.

Se la misura cautelare è stata imposta senza contraddittorio (ipotesi eccezionale: sopra, punto 1), e giustificata soltanto dall’urgenza, il giudice fissa con lo stesso provvedimento che dispone la misura (e che in tale caso non è un’ordinanza ma un decreto) l’udienza di comparizione delle parti entro al massimo 15 giorni, e assegnando al richiedente un termine perentorio non superiore ad otto giorni per le notifiche del provvedimento; quindi all’udienza, sentite le parti, al termine del contraddittorio svolto in maniera semplificata e informale (sopra, punto 1), conferma, modifica o revoca il provvedimento iniziale.

5. E’ possibile proporre ricorso contro l’ordinanza?

Chi può contestare l’ordinanza?

Quale autorità giudiziaria può essere adita con il ricorso?

Entro quale termine si può ricorrere?

Quale effetto ha il ricorso?

Contro l’ordinanza, sia essa di concessione o di rigetto della misura cautelare richiesta, può essere proposto da una delle parti (secondo l’interesse, cioè in relazione al tipo di provvedimento adottato) un reclamo al Tribunale nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento; il Tribunale decide in composizione collegiale. Se la misura è disposta dalla Corte d’Appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte, o in mancanza alla Corte più vicina. In ogni caso la decisione, che può essere di conferma, modifica o riforma del provvedimento iniziale, è emessa in camera di consiglio.

Il reclamo non sospende l’esecuzione della misura e la decisione resa su di esso non è impugnabile; tuttavia, se per motivi sopraggiunti il provvedimento cautelare arrechi grave danno a chi ne subisce gli effetti, può essere disposta dall’autorità giudiziaria investita del reclamo la sua sospensione o in alternativa la prestazione di una congrua cauzione.


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