Il Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

(REGOLAMENTO (CE) N. 805/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004)

Tale procedura dovrebbe presentare notevoli vantaggi rispetto alla procedura d’exequatur prevista dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre

2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in quanto rende superfluo il benestare del sistema giudiziario del secondo Stato membro, con i ritardi e i costi che ne conseguono.

ll giudice competente per la verifica dell’integrale osservanza delle norme procedurali minime dovrebbe, in caso affermativo, rilasciare un certificato standard di titolo esecutivo europeo dal quale risulti con chiarezza tale controllo e il suo risultato.

La nozione di «credito non contestato» dovrebbe comprendere tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto dell’assenza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all’entità del debito, ha ottenuto o una decisione giudiziaria contro quel debitore o un documento avente efficacia esecutiva che richieda l’esplicito consenso del debitore stesso, sia esso una transazione giudiziaria o un atto pubblico.

Campo di applicazione

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

  1. a) lo stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
  1. b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;
  1. c) la sicurezza sociale;
  1. d) l’arbitrato.

1) Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati.

Un credito si considera «non contestato» se:

  1. a) il debitore l’ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o
  1. b) il debitore non l’ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine;
  1. c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un’udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un’ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d’origine, o
  1. d) il debitore l’ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico;
  1. Il presente regolamento si applica inoltre alle decisioni pronunciate a seguito dell’impugnazione di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie o atti pubblici certificati come titoli esecutivi europei.

La decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

  

Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo Europeo

 

Una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se:

  1. a) la decisione è esecutiva nello Stato membro d’origine, e
  1. b) la decisione non è in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezioni 3 e 6 del regolamento (CE) n. 44/2001, e
  1. c) il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d’origine è conforme ai requisiti di cui al capo III, allorché un credito è considerato non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), e
  1. d) la decisione giudiziaria è pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001, allorché:

—    un credito sia considerato non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c) del presente regolamento, e

— si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea al suo mestiere o alla sua professione, e

—    il debitore sia il consumatore.

  1. Allorché una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo non è più esecutiva o la sua esecutività è stata sospesa o limitata, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento al giudice d’origine, un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell’esecutività utilizzando il modello di cui all’allegato IV.
  1. Fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 2, allorché viene pronunciata una decisione a seguito dell’impugnazione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento, un certificato sostitutivo utilizzando il modello di cui all’allegato V, se la suddetta decisione riguardante l’impugnazione è esecutiva nello Stato membro d’origine.

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*soltanto la legislazione europea pubblicata nell’edizione cartacea della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è da considerarsi autentica

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