Il testo unico delle imposte sui redditi (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni) recita all’art. 66 comma 3º: “…le perdite sui crediti sono deducibili se… il debitore è assoggettato a procedure concorsuali”.
La legge, dunque, consente di imputare a “perdita” (costo) i crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali quali
– il fallimento
– il concordato preventivo
– la liquidazione coatta amministrativa
– l’amministrazione straordinaria
A ciò aggiungasi anche l’ipotesi in cui il debitore sia un privato, visto che in Germania è anche previsto il fallimento di questi ultima categoria.
Lo Studio Legale Italo Tedesco Vi da la possibilità di possibilità di iscrivere al passivo crediti non più recuperabili, ottenendo un certificato fallimentare che attesti l’esistenza di procedure concorsuali, a seguito di provvedimenti emessi dai tribunale fallimentari tedeschi (Insolvenzgericht) nei confronti di persone fisiche o società.
Il certificato viene fornito in lingua tedesca e, a richiesta, anche in italiano*.
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*Le traduzioni vengono effettuate da collaboratori esterni, contro una maggiorazione del prezzo.
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