1. Cosa significa l’espressione giuridica “notificazione e comunicazione di documenti” in termini pratici? Perché esistono procedure specifiche per la notificazione e comunicazione di documenti?
La notificazione e comunicazione consiste nella comunicazione con forza esecutiva e certificata, secondo le forme previste dalla legge, di dichiarazioni e decisioni scritte. Si deve intendere per comunicazione la creazione delle condizioni necessarie a rendere possibile la presa d’atto. La notificazione e comunicazione servono a garantire il diritto alla difesa e lo svolgimento di un processo equo.
Lo scopo della notificazione e comunicazione è di garantire che il destinatario venga realmente a conoscenza di un evento processuale, o almeno di rendere possibile la presa di conoscenza senza impedimenti. Il fine di ogni notificazione e comunicazione è pertanto di permettere la conoscenza del contenuto. L’effettiva presa di conoscenza rimane incombenza del destinatario.
L’autore della notificazione e comunicazione deve avere la possibilità di provare la data in cui un documento viene consegnato al destinatario e le modalità di tale consegna. Si tratta di un requisito della certezza legale.
2. Quali documenti devono essere notificati e comunicati formalmente?
La legge non determina in modo tassativo quali documenti devono essere notificati e comunicati in modo formale.
Devono essere notificazione e comunicati d’ufficio i documenti per i quali la notificazione e comunicazione è prevista dalla legge o viene ordinata da un organo giurisdizionale (articolo 166, secondo comma, del codice di procedura civile tedesco – Zivilprozessordnung – ZPO).
Una notificazione e comunicazione su istanza delle parti si verifica quando ciò è previsto dalla legge, come in caso di arresto, di provvedimento urgente o di ordinanza di pignoramento e di assegnazione del credito (articolo 191 ZPO).
La notificazione e comunicazione formale è necessaria ogni volta che sia opportuna e ogni qual volta sia richiesta dalle esigenze di certezza legale, ad esempio quando è solo il fatto della notificazione e comunicazione che crea diritti o fa decorrere termini. Secondo la legge, devono ad esempio essere necessariamente notificati e comunicati gli atti di citazione o le sentenze e ordinanze del tribunale che possono essere impugnate mediante ricorso immediato.
3. Chi è responsabile per la notificazione e comunicazione di un documento?
Occorre distinguere tra notificazione e comunicazione d’ufficio e su istanza delle parti.
In caso di notificazione e comunicazione d’ufficio, la notificazione e comunicazione viene effettuata in linea di principio dal cancelliere del tribunale presso il quale il procedimento è ancora pendente (articolo 168, primo comma, ZPO). Il cancelliere può scegliere il metodo di notificazione e comunicazione in modo discrezionale, ma sempre sulla base delle norme che disciplinano il suo ufficio.
Ha a disposizione le seguenti opzioni:
- Può ad esempio notificare e comunicare a un avvocato dietro ricevuta di ritorno (articolo 174 ZPO).
- Può notificare e comunicare direttamente al destinatario del documento o al suo rappresentante legale, inviando il documento all’ufficio competente (articolo 173 ZPO).
- Può incaricare la posta di effettuare la notificazione e comunicazione e può, nell’ambito di questa opzione, selezionare la notificazione e comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (sezione 175 ZPO).
- Può incaricare un operatore giudiziario di effettuare la notificazione e comunicazione.
In alcuni casi previsti dalla legge è il giudice stesso ad ordinare la notificazione e comunicazione, ad esempio nei casi di notificazione e comunicazione all’estero (articoli 183, 184) o nei casi di notificazione e comunicazione pubblica (articoli 186, 187).
La notificazione e comunicazione su istanza delle parti avviene nella maggior parte dei casi mediante l’ufficiale giudiziario, che viene incaricato direttamente dalle parti o tramite la cancelleria del tribunale (articolo 192).
L’ufficiale giudiziario può a sua volta incaricare le poste di effettuare la notificazione e comunicazione (articolo 194).
4. Come avviene, in pratica, la notificazione e comunicazione di un documento?
Il tipo di notificazione e comunicazione più frequente nella pratica è la notificazione e comunicazione d’ufficio, che viene di solito effettuata mediante le poste.
A tal fine, il cancelliere dà in carico al servizio postale di effettuare una notificazione e comunicazione e consegna il documento da notificare e comunicare in busta chiusa, accompagnato da un modulo di atto di notificazione e comunicazione (articolo 176 ZPO). Il funzionario del servizio postale effettua quindi la notificazione e comunicazione. Viene data priorità alla notificazione e comunicazione diretta e personale nelle mani del destinatario del documento. La consegna può essere effettuata ovunque e non è quindi vincolata a un luogo specifico (articolo 177 ZPO).
A tal fine, si deve intendere per destinatario la persona cui il documento è destinato, il suo rappresentante legale (articolo 170 ZPO) o il suo rappresentante autorizzato (articolo 171 ZPO).
Dopo la notificazione e comunicazione, il funzionario del servizio postale riempie il modulo di certificato di notificazione e comunicazione e lo rinvia immediatamente alla cancelleria del tribunale quale prova dell’avvenuta notificazione e comunicazione.
Se la parte è rappresentata da un avvocato, la notificazione e comunicazione viene effettuata di solito nelle mani dell’avvocato dietro avviso di ricevimento (articoli 171, 174 ZPO). Dopo aver ricevuto il documento, l’avvocato firma l’avviso di ricevimento e lo rinvia al tribunale.
Se entrambe le parti sono rappresentate da avvocati, la notificazione e comunicazione può essere effettuata da un avvocato all’altro (articolo 195 ZPO). Ciò vale anche per i documenti che devono essere notificati e comunicati d’ufficio, nei casi in cui non debba contestualmente essere notificata e comunicata alla controparte una decisione giudiziale. Il documento deve contenere la dichiarazione che la notificazione e comunicazione è stata effettuata da avvocato ad avvocato. Anche in questo caso, l’avviso di ricevimento datato e firmato costituisce prova dell’avvenuta notificazione e comunicazione.
5. Cosa avviene se eccezionalmente non è possibile notificare e comunicare direttamente al destinatario (ad esempio perché non è in casa)?
Quando non è possibile la notificazione e comunicazione diretta al destinatario, viene effettuata la cosiddetta notificazione e comunicazione sostitutiva (“Ersatzzustellung”).
5.1.
La prima possibilità è la notificazione e comunicazione sostitutiva nel domicilio, nei locali commerciali o in istituzioni (articolo 178 ZPO). La notificazione e comunicazione sostitutiva può quindi essere effettuata se la persona da notificare non è reperibile al suo domicilio, nei locali commerciali o nella comunità nella quale vive.
La notificazione e comunicazione sostitutiva viene effettuata consegnando il documento a una delle seguenti persone:
- nel domicilio del destinatario, a un familiare adulto, a una persona impiegata al servizio della famiglia o a un adulto stabilmente convivente;
- nei locali commerciali del destinatario, a una persona ivi impiegata;
- nelle istituzioni , al dirigente o al rappresentante a tal fine autorizzato.
La notificazione e comunicazione sostitutiva alle persone sopraindicate non è tuttavia possibile quando esse sono coinvolte in controversie legali quali controparti della persona che deve essere notificata.
5.2.
Nel caso in cui non sia possibile effettuare la notificazione e comunicazione sostitutiva al domicilio o nei locali commerciali, può essere effettuata una notificazione e comunicazione sostitutiva introducendo i documenti nella cassetta delle lettere (articolo 180 ZPO). Il documento deve in questo caso essere inserito nella cassetta delle lettere che appartiene al domicilio o allo spazio commerciale.
5.3.
Se la notificazione e comunicazione sostitutiva nell’istituzione in cui il destinatario vive o la notificazione e comunicazione sostitutiva mediante inserimento del documento nella cassetta delle lettere non sono possibili, la notificazione e comunicazione sostitutiva può essere effettuata depositando il documento che deve essere notificato e comunicato (articolo 181 ZPO).
Il deposito può essere effettuato sia presso la cancelleria del tribunale distrettuale (“Amtsgericht”) nel cui distretto di trova la località di notificazione e comunicazione, ovvero, se è stato incaricato della notificazione e comunicazione il servizio postale, in un luogo della località di notificazione e comunicazione indicato dallo stesso servizio postale.
Deve essere data al destinatario comunicazione scritta del deposito secondo le normali modalità in uso per la posta ordinaria. Se ciò non è possibile, la comunicazione deve essere affissa sulla porta del domicilio, dei locali commerciali o dell’istituzione.
Il documento depositato deve essere disponibile per il ritiro per un periodo di tre mesi e quindi, se non è stato ritirato, deve essere rinviato al mittente.
5.4.
Nel caso in cui il destinatario è presente al suo domicilio ma rifiuta di accettare il documento, occorre distinguere tra le due seguenti situazioni:
- Se il rifiuto di accettare il documento è legittimo, la notificazione e comunicazione deve essere di nuovo effettuata in modo valido. Il rifiuto è legittimo ad esempio quando l’indirizzo non è corretto o quando il destinatario è indicato in modo impreciso.
- Se il rifiuto di accettare il documento è illegittimo, il documento deve essere lasciato nel domicilio o nei locali commerciali. Se il destinatario non dispone di domicilio o di locali commerciali, il documento deve essere rinviato al mittente (articolo 179 ZPO).
La notificazione e comunicazione sostitutiva viene considerata valida dal momento dell’effettuazione: la notificazione e comunicazione effettiva viene fittiziamente considerata come avvenuta . Il documento è pertanto ritenuto notificato e comunicato nel momento in cui viene consegnata la dichiarazione scritta. È quindi irrilevante il fatto che il destinatario abbia effettivamente ricevuto il documento. È irrilevante anche il fatto che il destinatario venga effettivamente a conoscenza dell’esistenza del documento.
6. Esiste una prova scritta che l’atto è stato notificato e comunicato?
Sì. Deve essere redatto un certificato utilizzando il modulo predisposto a tal fine e tale certificato deve essere immediatamente rinviato alla cancelleria del tribunale quale prova della notificazione e comunicazione (articolo 182 ZPO). Tale documento comprende tutti i dati necessari a provare l’avvenuta notificazione e comunicazione, e in particolare:
- la descrizione della persona che deve essere notificata,
- la descrizione della persona cui il documento è stato consegnato,
- il luogo, la data e, se così stabilito dal tribunale, anche l’ora della notificazione e comunicazione,
- il cognome, il nome e la firma della persona che ha effettuato la notificazione e comunicazione ed eventualmente i dati relativi all’impresa incaricata o della pubblica autorità cui è stato richiesto di effettuare la notificazione e comunicazione.
Quando la notificazione e comunicazione venga effettuata su istanza delle parti, il certificato di notificazione e comunicazione deve essere inviato alla parte a nome della quale la notificazione e comunicazione è stata effettuata (articolo 193, terzo comma, ZPO).
Alcune particolarità riguardano i casi di notificazione e comunicazione sostitutiva: in tutti questi casi, il certificato deve anche indicare il motivo del ricorso alla notificazione e comunicazione sostitutiva. Se la notificazione e comunicazione sostitutiva è stata effettuata mediante deposito, il certificato deve indicare il modo in cui è stata fornita la comunicazione scritta del deposito. Se il documento è stato illegittimamente rifiutato, occorre annotare nel certificato chi ha rifiutato di accettarlo e se la lettera è stata lasciata nel luogo della notificazione e comunicazione o è stata rinviata al mittente.
In alcuni casi tassativamente previsti dalla legge non è necessario un certificato quale prova dell’avvenuta notificazione e comunicazione:
- In caso di notificazione e comunicazione mediante consegna materiale all’ufficio competente del tribunale una nota inserita negli atti e sul documento, dalla quale risulti che la notificazione e comunicazione è stata effettuata, costituisce prova dell’avvenuta notificazione e comunicazione (articolo 173, seconda frase, ZPO).
- Se la notificazione e comunicazione viene effettuata da un avvocato, un avviso di ricevimento dell’avvocato stesso è sufficiente quale prova (articolo 174, commi 1 e 4, ZPO).
- Se la notificazione e comunicazione viene effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, vale come prova la ricevuta di ritorno (articolo 175, seconda frase, ZPO).
- Lo stesso vale se la notificazione e comunicazione viene effettuata all’estero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (articolo 183, primo comma, n. 1, secondo comma, frase 1, ZPO).
- Se la notificazione e comunicazione viene effettuata all’estero facendo ricorso alle autorità dello Stato estero o della rappresentanza consolare della Germania o del ministero degli Affari esteri, la notificazione e comunicazione viene provata mediante un certificato rilasciato dall’autorità richiesta (articolo 183, comma 1, nn. 2 e 3, comma 2, seconda frase, ZPO).
7. Cosa accade se il destinatario cui il documento deve essere notificato e comunicato non lo riceve o se la notificazione e comunicazione non è effettuata nelle forme prescritte dalla legge (ad esempio se il documento viene notificato e comunicato a una terza persona)?
7.1.
La notificazione e comunicazione effettuata in forme diverse da quelle previste dalla legge è in linea di principio invalida, nella misura in cui siano state violate disposizioni di fondamentale importanza.
La legge ammette eccezioni a questo principio che prendono in considerazione la finalità della notificazione e comunicazione, consistente nel fornire la prova del se e del quando il destinatario della notificazione e comunicazione ha ricevuto il documento da notificare.
Condizione essenziale per la sanatoria dell’irregolarità è la circostanza che il documento sia effettivamente giunto nelle mani del destinatario. In questo caso, viene considerato notificato e comunicato in quel momento (articolo 189 ZPO).
La sanatoria della violazione delle disposizioni relative alla notificazione e comunicazione ha effetto retroattivo e non rientra nella discrezionalità del tribunale. La sanatoria ha effetto anche nel caso in cui dalla notificazione e comunicazione inizi a decorrere un termine perentorio, vale a dire immodificabile.
7.2.
Se il destinatario non riceve il documento da notificare e comunicare, occorre distinguere tra due possibilità:
- Se la notificazione e comunicazione viene effettuata in violazione di disposizioni di fondamentale importanza, decade la possibilità di sanatoria. La notificazione e comunicazione è quindi invalida e deve essere ripetuta.
- Se la notificazione e comunicazione è stata effettuata in conformità con le disposizioni di legge, essa si considera fittiziamente come avvenuta. Ciò deriva dalle disposizioni sulla notificazione e comunicazione sostitutiva. L’incolpevole mancata conoscenza della notificazione e comunicazione consente tuttavia la reintegrazione nella situazione precedente (restitutio in integrum) secondo quanto stabilito agli articoli 230 e seguenti ZPO.
8. Devo pagare per la notificazione e comunicazione di un documento e se sì, quanto?
Occorre fare una distinzione tra la notificazione e comunicazione d’ufficio e su istanza delle parti.
Nel caso di notificazione e comunicazione d’ufficio, l’interessato deve sostenere in linea di principio l’intero costo del servizio per la notificazione e comunicazione accompagnata da certificato di notificazione e comunicazione o effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Se la notificazione e comunicazione viene effettuata dai funzionari responsabili del tribunale, la spesa è di 7,50 euro per ogni notificazione e comunicazione, invece delle spese effettivamente sostenute.
La notificazione e comunicazione su istanza delle parti viene effettuata tramite l’ufficiale giudiziario che per gli invii postali riscuote per ognuna una tariffa di 2,50 euro, cui devono essere aggiunte le spese per le fotocopie necessarie e i corrispondenti costi postali. Se è necessario legalizzare alcuni dei documenti consegnati all’ufficiale giudiziario a fini di notificazione e comunicazione, la tariffa è di 0,50 euro a pagina per le prime cinquanta pagine e di 0,15 euro per ciascuna pagina seguente.
Nel caso in cui la notificazione e comunicazione venga effettuata personalmente dall’ufficiale giudiziario, la tariffa è di 7,50 euro. In questo caso gli interessati devono versare anche delle indennità di spostamento che, a seconda della distanza, possono variare da 2,50 euro e 10,00 euro.
*la titolarità del diritto d’autore/la proprietà del testo competono alle Comunità Europee
*soltanto la legislazione europea pubblicata nell’edizione cartacea della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è da considerarsi autentica.
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