Organizzazione della giustizia – Italia*

1. Giurisdizione ordinaria

La giurisdizione ordinaria (civile e penale) è esercitata da magistrati ordinari, considerati tali perché istituiti e regolati dalle norme dell’ordinamento giudiziario. I giudici civili e penali formano un’unica struttura, la Magistratura ordinaria, della quale fanno parte anche i Pubblici Ministeri.

La Costituzione garantisce l’indipendenza della magistratura ordinaria da ogni altro potere dello Stato nell’attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto.

Alla magistratura si accede per concorso pubblico, articolato in più prove successive; le funzioni sono attribuite dopo un periodo di tirocinio. I magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni e possono essere trasferiti solo su loro domanda. Non esiste perciò, fatti salvi i poteri di organizzazione e vigilanza dei capi degli uffici, una struttura gerarchica della magistratura.

Il Consiglio Superiore della Magistratura è l’organo di autogoverno della magistratura, ne tutela l’indipendenza, regola le più importanti attività necessarie all’esercizio della giurisdizione e applica le sanzioni disciplinari. E’ composto dal Presidente della Repubblica, che lo presiede (e che di regola si avvale della collaborazione di un Vice Presidente eletto dai componenti) , dal primo Presidente della Cassazione e dal Procuratore Generale presso la Cassazione, nonché da altri 24 componenti, eletti per 1/3 dal Parlamento e per 2/3 da magistrati ordinari.

Al Ministero della giustizia compete l’organizzazione e il funzionamento dei servizi . Per lo svolgimento delle proprie funzioni amministrative, il Ministro della giustizia si avvale di una struttura centrale con sede in Roma e di uffici periferici che svolgono compiti di supporto all’attività giudiziaria.

Testi di riferimento

  • Costituzione italiana ;
  • R.D .1941/12 sull’ordinamento giudiziario ;
  • legge 1958/195 sul Consiglio Superiore della Magistratura.

2. Giurisdizioni speciali

Alla giurisdizione ordinaria si contrappongono le giurisdizioni speciali.

La Costituzione vieta l’istituzione di giudici straordinari o speciali, ma essa stessa prevede sistemi di giudici speciali :

  • giudici amministrativi,
  • Corte dei conti,
  • giudici militari,
  • Corte costituzionale (controllo di costituzionalità delle leggi; conflitti di attribuzione; giurisdizione sui reati del Presidente della Repubblica).

In particolare la giurisdizione amministrativa costituisce una attività di controllo della legittimità degli atti amministrativi e può condurre al loro annullamento. E’ esercitata in primo grado da Tribunali Amministrativi Regionali e in secondo grado dalle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia. I giudici amministrativi sono distinti dai magistrati ordinari ed hanno un organo di governo autonomo.

La sfera di competenza del giudice amministrativo è in linea generale individuata attraverso il riferimento alla posizione soggettiva fatta valere (interesse legittimo), salvo i casi di giurisdizione esclusiva, in cui il giudice amministrativo è anche giudice dei diritti soggettivi. In caso di conflitto, positivo o negativo, di giurisdizione tra giudici speciali o tra questi e il giudice ordinario, la decisione è rimessa alla Corte di Cassazione che decide a Sezioni Unite.

3. Giurisdizione civile

Comprende le attività che i giudici svolgono per assicurare l’applicazione della legge nei casi di controversia tra le parti (giurisdizione contenziosa) oppure nei casi in cui l’intervento del giudice è prescritto dalla legge a garanzia delle parti o di singoli terzi o dell’intera collettività (volontaria giurisdizione).

Tutte le questioni che rientrano nell’ambito di applicazione della rete giudiziaria in materia civile e commerciale, ossia le questioni di diritto civile, comprese quelle relative al diritto di famiglia e al diritto dei consumatori, nonché le questioni di diritto commerciale e di diritto del lavoro, sono decise in sede di giurisdizione civile.

La giurisdizione civile è esercitata dalla magistratura ordinaria, che esercita funzioni giudicati e requirenti.

Gli organi giudicanti si distinguono in giudici monocratici ( o giudici singoli) e giudici collegiali. Nell’attuale ordinamento, in primo grado il giudice è monocratico, tranne alcuni casi tassativamente previsti dalla legge in cui è collegiale. Operano come organi collegiali le corti di appello, la corte di cassazione, il tribunale ordinario nelle ipotesi previste dalla legge e il tribunale per i minorenni.

Del tutto peculiare è la funzione del pubblico ministero nel processo civile.

Il P.M., il cui ufficio è ricoperto da magistrati, veglia “all’osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci”. Il PM esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge (per es. in materia di impugnazione del matrimonio, interdizione, fallimento, nullità brevetto industriale o marchio) o interviene necessariamente nel giudizio (così per esempio nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione e divorzio, nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone); ha inoltre facoltà di intervenire in ogni causa nella quale ravvisi un pubblico interesse.

Organi giudicanti – Gli organi ai quali è affidata l’amministrazione della giustizia civile sono:

  • il giudice di pace,
  • il tribunale,
  • il tribunale per i minorenni,
  • la corte di appello e
  • la corte di cassazione.

In linea generale le sentenze emesse dal giudice di primo grado sono provvisoriamente esecutive, salva la sospensione da parte del giudice di appello.

Organigramma giustizia civile in italia (58.8 KB pdf)

3.1. Giudice di pace

Il giudice di pace è un magistrato onorario e non di carriera ed è nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura sulla base di determinati requisiti (tra i quali la laurea in giurisprudenza); l’incarico dura quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.

E’ giudice monocratico. Operano in Italia circa 4.700 giudici di pace distribuiti in 848 uffici diffusi su tutto il territorio nazionale ( dato al gennaio 2003). Ha diritto ad un compenso, sotto forma di indennità commisurata al lavoro effettivamente svolto.

Competenza

È competente per cause relative a beni mobili di valore fino a € 2582,28 o per quelle di risarcimento danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti sino al valore di € 15.493,71. E’ competente senza limite di valore per alcune controversie tassativamente indicate dalla legge, tra le quali le controversie relative alle modalità di uso dei servizi di condominio di case. La competenza territoriale segue le regole comuni del codice di procedura civile.

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente se la causa non eccede € 516,46 ; negli altri casi occorre l’assistenza di un difensore, ma il giudice di pace può autorizzare la parte a stare in giudizio di persona, in considerazione della natura e della entità della causa.

Informazioni sugli avvocati legalmente esercenti la professione, nonché sui praticanti ammessi entro i limiti di legge ad esercitare il patrocinio, possono essere assunte presso i Consigli dell’Ordine degli avvocati istituiti presso i tribunali.

Il rito è semplificato, è quasi integralmente orale e tende a favorire la conciliazione, che dovrebbe costituire la conclusione naturale di questo tipo di controversie di modesta rilevanza economica.

Il giudice di pace decide con sentenza in conformità alle norme di legge ; nei giudizi di valore non superiore a € 1.032,91 decide secondo equità. Decide altresì secondo equità nei casi previsti dalla legge e, ove si tratti di diritti disponibili, quando le parti ne facciano concorde richiesta.

Impugnazioni

Le sentenze sono appellabili avanti al Tribunale; se pronunciate secondo equità e se inappellabili (così se pronunciate in materia di sanzioni amministrative) è possibile solo il ricorso per cassazione.

3.2 Tribunale ordinario

Il Tribunale è costituito da giudici togati (professionali) i quali si pronunciano in composizione monocratica e , in materie tassativamente indicate dalla legge, in composizione collegiale (tre componenti). Al tribunale ordinario possono, tuttavia, essere addetti giudici onorari. E’ giudice di primo grado ed ha funzione di giudice di appello rispetto alle sentenze pronunciate dal giudice di pace salvo che si tratti di sentenze di equità o inappellabili).

I tribunali hanno sede in ogni capoluogo di provincia (ad eccezione di Caserta) ; ma numerose sezioni distaccate sono state istituite in più comuni della provincia, con competenza territoriale coincidente con la circoscrizione delle stesse sezioni (Ministero della giustizia).

Competenza

E’ competente per le controversie che non sono espressamente attribuite alla competenza di un altro giudice; la competenza territoriale è determinata secondo le regole stabilite dal codice di procedura. La parte deve stare in giudizio con l’assistenza di un difensore legalmente esercente.

Impugnazioni

Le sentenze sono appellabili avanti alla corte di appello, nel cui distretto si trova il tribunale; in alcuni casi previsti dalla legge avverso i provvedimenti del tribunale è dato solo ricorso per cassazione (per es. sentenze in materia di opposizione agli atti esecutivi, in materia di opposizione a sanzioni amministrative); è eccezionale il rimedio della revocazione, esperibile davanti allo stesso tribunale nei casi e nei termini previsti dalla legge.

3.3 Corte di appello

E’ giudice di appello rispetto alle sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale. La Corte di appello ha sede nel capoluogo del distretto giudiziario ed è organizzata in sezioni. Ha sempre composizione collegiale e giudica con il numero di tre membri; per le decisioni in materia di minori, contratti agrari ed acque pubbliche il collegio è integrato da esperti.

Competenza

La Corte di appello:

  1. esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali,
  2. delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile;
  3. conosce degli affari ad essa deferiti dalla legge e in tal caso pronuncia come giudice di primo e unico grado, salvo il ricorso per cassazione. Per esempio, le corti di appello sono competenti in materia di opposizione alla stima nelle procedure espropriative, nonché in ordine al riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché in materia matrimoniale e di potestà dei genitori di cui ai regolamenti di Bruxelles I e II.

L’appello è un mezzo di impugnazione diretto ad ottenere la riforma totale o parziale di un provvedimento del giudice di primo grado che si ritiene errato. Tutte le decisioni di primo grado sono appellabili, tranne quelle espressamente escluse dalla legge; le parti si possono preventivamente accordare per rinunciare all’appello e ricorrere direttamente in cassazione.

Impugnazioni

Le sentenze della corte di appello sono impugnabili in cassazione; in alcuni casi e nei termini previsti dalla legge, avverso la sentenza di appello è possibile esperire il rimedio della revocazione.

3.4 Corte Suprema di Cassazione

Costituisce il più alto grado di giurisdizione. Ha la funzione di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge (nomofilachia); regola inoltre i conflitti di competenza, di giurisdizione e di attribuzione. E’ giudice di legittimità e controlla esclusivamente la corretta applicazione della legge da parte del giudice di merito.

E’ organo collegiale; è costituita in sezioni, ciascuna composta da un primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri; giudica di regola a sezione semplice con la presenza di cinque membri. Per le impugnazioni attinenti alle questioni o ai conflitti di giurisdizione, nonché ai conflitti di attribuzione, e nei casi di questioni particolarmente rilevanti ovvero decise in modo difforme dalle sezioni semplici, la Corte giudica a Sezioni Unite, le quali sono presiedute dal primo presidente e sono composte da un numero invariabile di nove membri.

Il pubblico ministero interviene in tutti i giudizi, a conferma della rilevanza che il legislatore attribuisce al giudizio di legittimità.

La Corte ha sede a Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.

Sono ricorribili per cassazione le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado.

Il numero delle sentenze pronunciate in unico grado è elevato e interessa soprattutto tre settori:

  1. le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità;
  2. le sentenze che decidono l’opposizione agli atti esecutivi;
  3. le sentenze emesse in sede di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dall’autorità amministrativa.

Il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi indicati dalla legge.

La Corte di cassazione, se accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato, con o senza rinvio degli atti al giudice di merito per un nuovo giudizio. Nel primo caso il giudice di rinvio deve attenersi strettamente al principio di diritto affermato nella sentenza.

In linea generale le sentenze della Corte di cassazione non sono vincolanti nella decisione di casi analoghi da parte di altri giudici; nel decidere il ricorso la Corte fissa l’interpretazione destinata ad avere un valore persuasivo ed esemplare, un’efficacia didattica per tutti i giudici dell’ordinamento.

Impugnazioni

Avverso le sentenze della Corte di Cassazione, solo nel caso di errore di fatto è possibile esperire il rimedio della revocazione, che si propone nei termini di legge davanti alla stessa Corte, la quale provvede in camera di consiglio.

4. Organi giurisdizionali specializzati

La Costituzione vieta l’istituzione di nuovi giudici “straordinari o speciali”, ma consente nell’ambito della giurisdizione ordinaria l’istituzione di organi specializzati, caratterizzati dalla presenza di magistrati ordinari e di cittadini idonei estranei all’ordine giudiziario.

Tribunale per i minorenni

E’ istituito in ogni sede di corte d’appello ed ha competenza su tutto il territorio del distretto. E’ organo autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari civili e amministrativi (oltre che penali) riguardanti i minori degli anni 18 residenti nel distretto di corte di appello. Il collegio è composto da quattro membri, due magistrati di carriera e due privati cittadini, un uomo e una donna, esperti della materia. Sono in particolare riservati alla competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti in materia di potestà genitoriale, di autorizzazione al matrimonio del minore di 18 anni, di adozione, di riconoscimento dei figli naturali, di rimozione del genitore dall’amministrazione del patrimonio del figlio minore. Esso, inoltre, interviene per assicurare l’educazione, l’istruzione e la formazione della personalità del minore, in sostituzione dei familiari o del tutore inadempiente.

Presso il tribunale per i minorenni è istituito un ufficio autonomo del Pubblico Ministero, con competenze anche nel settore civile.

Sull’appello o sul reclamo avverso le decisioni del tribunale per i minorenni giudica una sezione della corte di appello, con l’intervento di due esperti, un uomo e una donna, che sostituiscono due dei magistrati della sezione.

Sezioni specializzate agrarie

Esse hanno una competenza molto limitata nell’ambito delle controversie relative ai contratti agrari. Sono istituite presso i tribunali e le corti di appello e giudicano con l’intervento di esperti.

Tribunali regionali delle acque pubbliche

Hanno sede solo in otto corti d’appello, decidono con tre componenti, uno dei quali è per legge un funzionario del genio civile. Hanno competenza per questioni relative alla demanialità delle acque, all’uso esclusivo delle acque pubbliche, all’esecuzione delle opere di costruzione degli acquedotti, alle acque sotterranee, alle spese dei consorzi per l’utilizzazione delle acque pubbliche. Le decisioni sono ricorribili avanti al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, che ha sede presso la Corte di Cassazione.

A seguito di due interventi della corte costituzionale, è in fase di approvazione una radicale riforma che prevede la soppressione di detti organi e l’attribuzione al giudice ordinario (tribunali e corti di appello) delle cause relative a diritti e al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) dei ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi in materia di acque.


*la titolarità del diritto d’autore/la proprietà del testo competono alle Comunità Europee

*soltanto la legislazione europea pubblicata nell’edizione cartacea della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è da considerarsi autentica.