La pena in Germania

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*Nel sistema penale tedesco, come in quello italiano, la punibilità trova giustificazione nella colpevolezza e nella pericolosità dell’autore dell’illecito penale.

La situazione individuata sta alla base di un sistema cosiddetto “a doppio binario”, che opera una rigida distinzione fra le pene correlate alla colpevolezza e le misure di rieducazione e sicurezza volte a contenere la pericolosità di un soggetto. Questa impostazione presenta un’innegabile difficoltà: la pena inflitta come conseguenza della ritenuta colpevolezza di un soggetto può concretamente tradursi in forme di limitazione della libertà non dissimili da quelle disposte sulla base della ritenuta pericolosità. In caso di interazione fra pene e misure si ricorre al cosiddetto “sistema di vicarietà”: secondo il quale il periodo di restrizione della libertà personale subita a titolo di misura di sicurezza va detratto dalla eventuale pena.

Il sistema tedesco, dopo la riforma del codice penale del 1975, prevede per il colpevole due tipi fondamentali di pena: la pena detentiva e la pena pecuniaria. La pena di morte è stata abolita nel 1949 in conseguenza degli abusi perpetrati dal regime nazionalsocialista.

La pena detentiva è prevista in Germania per i reati più gravi ed in caso di recidiva. Essa si applica in luogo della pena pecuniaria, quando quest’ultima non possa essere riscossa. Il sistema descritto è fortemente criticato, in quanto discriminante nei confronti delle classi povere. In considerazione di ciò, a seguito di una legge federale, i vari Lander nei quali è suddivisa la Germania, hanno previsto la possibilità per il reo privo di reddito, e dunque non in grado di corrispondere la pena pecuniaria, di compensarla con una prestazione lavorativa.

La pena detentiva in Germania è di un solo tipo (mentre in Italia si distingue fra reclusione e arresto). La pena detentiva può essere temporanea o a vita: nel primo caso il periodo minimo è di un mese e quello massimo di 15 anni. Ovviamente leggi speciali possono prevedere rispettivamente una pena minima maggiore o una pena massima inferiore.

Nel dibattito sulla politica criminale, la pratica di infliggere pene detentive brevi è contestata sotto due profili. La privazione breve della libertà ha ripercussioni fortemente desocializzanti sul colpevole e, quando inferiore ai sei mesi, non consente di avviare il processo di risocializzazione. Il problema è stato superato limitando l’applicazione delle pene detentive inferiori ai sei mesi ai casi di gravi motivi di prevenzione generale o speciale.

Ancora più problematica è l’ipotesi estrema: la pena detentiva a vita. E’ prevista come assoluta (ovvero non sostituibile con altri tipi di pena) per reati di omicidio e di genocidio. Nelle ipotesi diverse da questa, è il giudice a disporre, in alternativa, una pena detentiva temporanea (per esempio per alto tradimento o rapina con conseguenze mortali). In casi particolarmente gravi di omicidio doloso, l’ergastolo è previsto dalla legge in sostituzione della pena detentiva temporanea stabilita per la fattispecie base.

L’ergastolo è stato riconosciuto costituzionalmente legittimo nel 1977 dalla Corte Costituzionale tedesca. Tale sentenza ha peraltro fissato alcuni principi in caso di inflazione di tale pena, affinché la sua esecuzione non violi la dignità umana e non distrugga la personalità del colpevole. Il condannato non deve mai perdere del tutto la speranza di riacquistare un giorno (magari anche molto lontano nel tempo) la libertà. Le Corti tedesche,  tenendo conto di questa esigenza, avevano concesso la grazia a molti condannati alla pena detentiva a vita.

La circostanza che la concessione della grazia fosse materia dei singoli Lander, aveva determinato disparità di trattamento in ordine alla pena minima da scontare: si oscillava dai 18 anni di alcuni, fino ai 20 e ai  25 di altri. La Corte costituzionale tedesca, con la già menzionata sentenza del 1977, introdusse la possibilità di sospendere in via condizionale anche l’esecuzione della condanna dell’ergastolo: ora, in presenza di prognosi favorevole di risocializzazione, il provvedimento può essere emesso dopo 15 anni. In alcune ipotesi, tuttavia, i tempi della liberazione condizionale possono essere più lunghi (20 o 25 anni). Due esempi su tutti: i reati di strage o i delitti compiuti dal regime nazionalsocialista.

La sospensione condizionale è considerata in Germania di fondamentale importanza poiché essa consente, da una parte, di evitare gli effetti desocializzanti della pena detentiva e, dall’altra, di svolgere funzioni di prevenzione generale e speciale. Grazie all’applicazione di questo istituto, la quantità di pene detentive inflitte è notevolmente diminuita: dal 1953 vi è la possibilità, qualora la pena non superi i due anni, che essa venga sospesa condizionalmente. In base a dati statistici, viene sospeso condizionalmente circa il 65% delle pene. Presupposto generale e fondamentale della sospensione è la prognosi di risocializzazione a favore del reo. Il periodo di sospensione può variare da un minimo di due anni ad un massimo di cinque anni; il giudice nel concedere tale periodo può imporre al beneficiario alcune delle condizioni espressamente indicate dalla legge. Tra queste assume risalto il pagamento di una somma di denaro ad una istituzione di pubblica utilità o allo Stato.

La sanzione pecuniaria è quella statisticamente più diffusa. Basti pensare che “occupa” circa l’83% dei casi di condanna! In effetti, quando nel 1975 il sistema delle sanzioni venne completamente riformato, lo scopo dichiarato del legislatore tedesco fu proprio quello di ridurre l’ambito di applicazione della pena detentiva. Due sono stati i motivi trainanti: uno, che nei confronti della piccola e media criminalità si riescono ad ottenere soddisfacenti risultati di prevenzione generale e speciale, l’altro, che si evitano gli effetti desocializzanti della pena.

Il sistema della pena pecuniaria si basa sul “principio del tasso giornaliero”. Nella sostanza esso si struttura in due fasi:

  • con la prima si calcolano il numero dei tassi giornalieri (da un minimo di 5 ad un massimo di 720) in base a più parametri: il grado dell’illecito, quello della colpevolezza del condannato e “quanto occorre” al raggiungimento della prevenzione generale e speciale;
  • la seconda fase è diretta a precisare l’ammontare del singolo tasso giornaliero in base alla situazione economica dell’imputato. Con questo metodo si assicura la parità di trattamento tra tutti i condannati, dal più povero al più ricco.

Non bisogna  dimenticare l’importanza della facoltà data al giudice di poter assumere come criterio di valutazione del reddito anche le condizioni di vita e la posizione sociale del condannato. Una volta fissata la pena pecuniaria, sulla base degli accertamenti indicati, può essere concesso il pagamento rateale della somma.

Passiamo alle pene accessorie, ovvero pene che possono essere inflitte come conseguenza di una condanna. In Germania attualmente è prevista solo quella della sospensione della patente per un periodo non superiore a tre mesi.

Quanto alle misure di sicurezza e di rieducazione, si tratta di un sistema che si affianca a quello delle pene, principali ed accessorie. Esse talvolta vengono applicate in luogo delle pene.  Sono previste dalla legge misure restrittive e misure non restrittive della libertà personale. Criterio basilare per tutte è la pericolosità del reo e non la sua colpevolezza o il particolare contesto in cui il soggetto ha commesso il reato. Il codice penale tedesco elenca diverse misure:

  • l’internamento in un ospedale psichiatrico,
  • l’internamento in un istituto di disintossicazione,
  • l’internamento in un istituto di custodia,
  • la sorveglianza sulla condotta,
  • il ritiro della patente di guida e l’interdizione dall’attività lavorativa.

Le misure rispondono quindi ad esigenze di tutela della società, che vanno oltre la condanna ad una pena adeguata per il fatto commesso.

Una particolare attenzione merita la misura dell’internamentoin un istituto di custodia. Esso si applica a rei capaci di intendere e di volere, ovvero delinquenti abituali altamente pericolosi, e si aggiunge alla pena da scontare. Il codice penale enuncia nel dettaglio i presupposti per l’applicazione obbligatoria o facoltativa di questa misura di sicurezza:

  • il colpevole deve essere già stato almeno due volte condannato ad una pena detentiva non inferiore ad un anno;
  • il colpevole deve aver effettivamente scontato almeno 2 anni di detenzione;
  • deve essere stato nuovamente condannato ad almeno 2 anni di reclusione;
  • deve mostrare una tendenza a commettere atti criminosi rilevanti che lo rendono pericoloso di fronte alla collettività.

L’esecuzione avviene in reparti speciali degli istituti penitenziari. Quanto alla durata, l’autorità giudiziaria deve verificare ogni 2 anni se continui a sussistere la pericolosità del reo. Infatti tutte le misure di sicurezza e di rieducazione devono ispirarsi al principio della proporzionalità, basato appunto sulla singola condizione di pericolosità del soggetto. Tale provvedimento non può, la prima volta, superare i 10 anni di privazione della libertà. L’applicazione rimane molto limitata in Germania, basti pensare che, per esempio, nel 1996 ci sono state solo 39 condanne.

Se fra le pene la più applicata è quella pecuniaria, tra le misure di sicurezza spicca il ritiro della patente, la cui disciplina, introdotta nel 1952, è stata rinnovata nel 1964. In Germania la violazione delle regole in materia di circolazione stradale è altamente diffusa. Il presupposto per il ritiro è, per un verso, ovviamente il “fatto-reato” e per l’altro l’inidoneità alla guida la quale può derivare da molteplici fattori: carenza fisica o intellettuale, difetto caratteriale, scarsa capacità di guida, ecc. Con il ritiro della patente si stabilisce un divieto di guida che va da 6 mesi a 5 anni.

Per chiudere, non rimane che ricordare una terza ipotesi di sanzioni penali (oltre alle pene ed alle misure varie), le cosiddette “conseguenze accessorie del reato”. Esse, sono stabilite dalla legge in caso di condanna o disposte dal giudice. Non hanno un effetto punitivo, ma piuttosto funzioni di garanzia o di risarcimento. Esse sono:

  • l’interdizione dai pubblici uffici;
  • la perdita dell’elettorato passivo o attivo;
  • la pubblicazione della sentenza di condanna;
  • la confisca ed il sequestro dei beni o la loro distruzione.

Un tempo era presente anche la perdita dei diritti civili ma è stata abolita nel 1969.


*di Gabriele Conte
Fonte: Trasgressione.net