Conv. Italia Germania sulle doppie imposizioni

L. 24 novembre 1992, n. 459. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989 (in S.O. n. 127 alla Gazz. Uff. n. 280 del 27 novembre 1992). (Entrata in vigore il 26 dicembre 1992)

Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989.

Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto stabilito dall’articolo 31 della convenzione stessa.

Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, desiderose di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenire le evasioni fiscali mediante una nuova Convenzione, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2. Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, di un Land, di una loro suddivisione politica o amministrativa e di un loro ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese, nonché‚ le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne la Repubblica italiana: i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche; ii) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche; iii) l’imposta locale sui redditi, ancorché‚ riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali “imposta italiana”); b) per quanto concerne la Repubblica federale di Germania: i) l’imposta sul reddito (Einkommensteuer); ii) l’imposta sulle società (K”rperschaftsteuer); iii) l’imposta sul patrimonio (Verm”gensteuer); IV) l’imposta sulle attività commerciali, industriali e artigianali (Gewerbesteuer); v) l’imposta fondiaria (Grundsteuer), (qui di seguito indicate quali “imposta tedesca”).
4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che si aggiungeranno, dopo la data della firma della presente Convenzione, alle imposte considerate al paragrafo 3 o che le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3. Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) le espressioni “uno Stato contraente” e “l’altro Stato contraente” designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana o la Repubblica federale di Germania;
b) l’espressione “Repubblica italiana”, utilizzata in senso geografico, designa il territorio in cui è in vigore la legislazione fiscale della Repubblica italiana;
c) l’espressione “Repubblica federale di Germania”, utilizzata in senso geografico, designa il territorio in cui è in vigore la legislazione fiscale della Repubblica federale di Germania;
d) il termine “persona” comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
f) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
g) l’espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile utilizzati da un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
h) il termine “nazionali” designa: 1) per quanto concerne la Repubblica italiana, le persone fisiche che hanno la nazionalità italiana; 2) per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, i tedeschi così come definiti all’articolo 116, paragrafo 1, della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania; 3) le persone giuridiche, le società di persone e le altre associazioni di persone costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l’espressione “autorità competente” designa: i) in Italia: il Ministero delle Finanze, ii) nella Repubblica federale di Germania: il Ministro federale delle Finanze. 2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni espressione ivi non definita ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto di tale Stato relativo alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4. Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è un residente dei due Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel modo seguente: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente nei due Stati, è considerata residente dello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati oppure non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5. Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un’officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi .
3. Non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti alla impresa; b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata “stabile organizzazione” nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attività di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa.
5. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. 6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé‚ motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Art. 6. Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L’espressione “beni immobili” ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle attività agricole e forestali, nonché‚ i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “beni immobili” l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni, variabili, o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, nonché‚ da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un’impresa nonché‚ ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

Art. 7. Utili delle imprese
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa in cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione – comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione – sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8. Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (“pool”), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9. Imprese associate
Allorché:
a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti; gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. Questo paragrafo non riguarda l’imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. In deroga al paragrafo 2, l’imposta sui dividendi pagati da una società di capitali residente della Repubblica italiana ad una società residente della Repubblica federale di Germania che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale sociale della prima società non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.
4. Le persone residenti dell’Italia che non sono sottoposte, ai sensi della legislazione fiscale della Repubblica federale di Germania, all’obbligazione tributaria illimitata sui dividendi loro versati da una società residente della Repubblica federale di Germania, hanno diritto al rimborso dell’imposta di conguaglio compresa nell’ambito dell’imposta sulle società, (“Vergìtung des Erh”hungsbetrages”) tenendo conto delle norme del paragrafo 52 – K”rpershaftsteuergesetz della Repubblica federale di Germania.
5. Una società della Repubblica federale di Germania che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale sociale di una società di capitali residente della Repubblica italiana e che riceve dei dividendi distribuiti da quest’ultima società ha diritto al rimborso dell’ammontare corrispondente alla maggiorazione di conguaglio afferente tali dividendi quando la stessa è stata effettivamente versata dalla società in relazione a detti dividendi, fatta salva la deduzione dell’imposta prevista al paragrafo 3 del presente articolo. Detto rimborso deve essere richiesto, nei termini previsti dalla legislazione italiana, per il tramite della società distributrice che, in questo caso, agisce in nome e per conto della società residente della Repubblica federale di Germania. Detta disposizione si applica ai dividendi la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione. La società distributrice può pagare l’ammontare rimborsabile ad una società della Repubblica federale di Germania al momento del pagamento dei dividendi a quest’ultima spettanti e detrarne l’importo nella prima dichiarazione dei redditi successiva a detto pagamento. Una società della Repubblica federale di Germania ha diritto al pagamento dell’ammontare corrispondente alla maggiorazione di conguaglio qualora sia il beneficiario effettivo dei dividendi alla data della delibera di distribuzione dei dividendi ed abbia posseduto le azioni durante un periodo di almeno dodici mesi antecedente tale data. Nel caso di una successiva rettifica in aumento del reddito imponibile della società distributrice o nel caso di un recupero a tassazione di riserve o di altri fondi, la riduzione dell’imposta dovuta dalla società per il periodo fiscale nel corso del quale la rettifica è divenuta definitiva è limitata alla parte dell’imposta relativa ai dividendi assoggettati alla maggiorazione di conguaglio (ed effettivamente versata all’Erario).
6. Ai fini del presente articolo il termine “dividendi” designa: a) gli utili distribuiti su azioni, compresi i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, quote minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili (ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni in società a responsabilità limitata) ad eccezione dei crediti, e b) gli altri redditi assoggettati al medesimo regime fiscale degli utili distribuiti su azioni secondo la legislazione dello Stato di cui la società distributrice è residente e, ai fini dell’imposizione nella Repubblica federale di Germania, i redditi che uno “stiller Gesellschafter” (accomandatario) ai sensi della legislazione fiscale tedesca ritrae dalla sua partecipazione in tale qualità in un’impresa commerciale, industriale o artigianale, nonché‚ le distribuzioni relative a quote di un fondo d’investimento.
7. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna (5).
8. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né‚ prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utile o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato (5).
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi di cui al paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui la persona che riceve gli interessi è residente, se detta persona è il beneficiario effettivo di tali interessi e se gli stessi sono pagati: a) in connessione con la vendita a credito di merci consegnate da un’impresa ad un’altra impresa, b) in connessione con la vendita a credito di un’attrezzatura industriale, commerciale o scientifica, c) in forza di un’obbligazione, di una cambiale, di un buono o di un altro analogo titolo del Governo di uno Stato contraente o di un Land, o di una delle loro suddivisioni politiche o amministrative, o enti locali, o d) al Governo di uno Stato contraente o di un Land, o ad una delle loro suddivisioni politiche o amministrative oppure alla banca centrale di uno Stato contraente.
4. Ai fini del presente articolo il termine “interessi” designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. Tuttavia, il termine “interessi” non comprende i redditi contemplati dall’articolo 10.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente, secondo la propria legislazione interna (6).
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, un Land, una suddivisione politica o amministrativa, un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui necessità è stato contratto il debito generatore degli interessi, e che ne sopporta l’onere, si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni; Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni a titolo di diritto d’autore e gli altri analoghi compensi relativi alla produzione o riproduzione di opere letterarie, drammatiche, musicali o artistiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
4. Ai fini del presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché‚ per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico .
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna (5).
6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, un Land, una suddivisione politica o amministrativa, un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, cui si ricolleghi l’obbligazione del pagamento dei canoni e che ne sopporta l’onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione, o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13. Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili previsti all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa), o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale, nonché‚ di beni mobili destinati all’esercizio di dette navi, od aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente .

Art. 14. Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L’espressione “libera professione” comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché‚ le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15. Lavoro subordinato
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo le remunerazioni ricevute in corrispettivo di un’attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Art. 16. Compensi e gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza ed altre analoghe retribuzioni che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17. Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché‚ di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui le prestazioni dell’artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano agli artisti professionisti dello spettacolo ed agli sportivi il cui soggiorno in uno Stato contraente è totalmente od essenzialmente finanziato con fondi pubblici dell’altro Stato contraente, di un Land, di una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale.

Art. 18. Pensioni
Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 19. Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da un Land, da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detto Land o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato in cui i servizi sono resi qualora il beneficiario delle remunerazioni sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato, senza possedere quella dell’altro Stato, o ii) senza avere la nazionalità dell’altro Stato, era un residente del primo Stato prima di rendervi i servizi (5) (6).
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da un Land, da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detto Land o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se il beneficiario è un residente di tale Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato da dove provengono le pensioni (7).
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da un Land, da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale dai servizi od enti seguenti: a) per quanto concerne la Repubblica italiana: – la Banca d’Italia, – le Ferrovie dello Stato (F.S.), – l’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (PP.TT.), b) per quanto concerne la Repubblica federale di Germania: – la “Deutsche Bundesbank”, – la “Deutsche Bundesbahn”, – la “Deutsche Bundespost”.
4. Le pensioni ed ogni altro assegno, periodico o non, pagati in base alla legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente da parte di detto Stato, di un Land o da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale o persona giuridica di diritto pubblico, sono imponibili soltanto in detto Stato se il beneficiario ha la nazionalità di tale Stato senza possedere quella dell’altro Stato contraente.
5. Le indennità concesse sotto forma di pensioni, rendite vitalizie ed altre prestazioni periodiche o non, da parte di uno Stato contraente, di un Land o da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale a titolo di risarcimento di danni subiti a seguito di attività di guerra o di persecuzioni politiche sono imponibili soltanto in detto Stato.

Art. 20. Studenti ed apprendisti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Art. 21. Insegnanti
Una persona fisica che, su invito sia di uno Stato contraente, che di un’università, di un istituto di insegnamento superiore, di una scuola, di un museo o di un’altra istituzione culturale di detto Stato contraente, ovvero nel quadro di uno scambio culturale a carattere ufficiale, soggiorna in tale Stato contraente per un periodo non superiore a due anni al solo scopo di insegnare, di tenere dei corsi o di svolgere ricerche in uno dei detti istituti, e che è un residente dell’altro Stato contraente o lo era immediatamente prima di soggiornare nel primo Stato, è esente da imposta in quest’ultimo Stato relativamente alle remunerazioni che percepisce per tali attività, a condizione che tali remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Art. 22. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono trattati nei precedenti articoli della presente convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili, così come definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e i diritto o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna .

Art. 23. Patrimonio
1. Il patrimonio costituito dai beni immobili previsti all’articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell’altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonché‚ dai beni mobili destinati al loro esercizio è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa.
4. Ogni altro elemento dei patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Art. 24. Disposizioni per evitare la doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità dei seguenti paragrafi del presente articolo (5)
2. a) Fatto salvo il capoverso b), se un residente della Repubblica italiana riceve elementi di reddito imponibili nella Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata nella Repubblica federale di Germania, (ivi compresa, se del caso, l’imposta sulle attività commerciali industriali ed artigianali nei limiti in cui essa sia prelevata sugli utili), ma l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato nella Repubblica italiana ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. b) Sono esclusi dalla base imponibile delle imposte italiane i redditi derivanti dai dividendi di cui all’articolo 10, paragrafo 6, capoverso a), pagati ad una società (diversa da una società di persone) residente della Repubblica italiana da parte di una società residente della Repubblica federale di Germania il cui capitale sociale è direttamente detenuto per almeno il 25 per cento dalla società italiana (6).
3. Per quanto concerne i residenti della Repubblica federale di Germania l’imposta sarà determinata nel modo seguente: a) fatte salve le disposizioni del capoverso b), sono esclusi dalla base imponibile dell’imposta tedesca i redditi provenienti dalla Repubblica italiana e gli elementi del patrimonio situati nella Repubblica italiana che sono imponibili nella Repubblica italiana in base alla presente Convenzione. Tuttavia, la Repubblica federale di Germania conserva il diritto di tener conto, nella determinazione dell’aliquota dell’imposta, dei redditi e degli elementi del patrimonio così esclusi. Per quanto concerne i redditi derivanti dai dividendi di cui all’articolo 10, paragrafo 6, capoverso a), le disposizioni che precedono sono applicabili soltanto se i dividendi sono pagati ad una società (diversa da una società di persone) residente della Repubblica federale di Germania da parte di una società residente della Repubblica italiana il cui capitale è direttamente detenuto per almeno il 10 per cento dalla società tedesca. Ai fini dell’imposizione del patrimonio sono parimenti escluse dalla base imponibile dell’imposta tedesca le partecipazioni i cui dividendi, in caso di distribuzione, sarebbero esclusi dalla base imponibile dell’imposta ai sensi della frase precedente (7). b) l’imposta italiana prelevata in conformità alla legislazione della Repubblica italiana ed alla presente Convenzione sui seguenti redditi provenienti dalla Repubblica italiana, è detratta dall’imposta tedesca sul reddito o sulle società gravante su: i) i dividendi di cui all’articolo 10 che non sono menzionati al capoverso a); ii) gli interessi di cui all’articolo 11; iii) i canoni di cui all’articolo 12; IV) i redditi e le remunerazioni menzionate agli articoli 16 e 17. L’imposta italiana da detrarre in base a quanto precede non può tuttavia eccedere la quota dell’imposta tedesca calcolata prima della detrazione, corrispondente ai redditi imponibili nella Repubblica italiana (8) (9).

Art. 25. Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno Stato contraente o di entrambi gli Stati contraenti. In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell’altro Stato contraente beneficiano delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle detrazioni e delle riduzioni d’imposta accordati per carichi di famiglia ai nazionali di detto altro Stato che si trovino nelle stesse condizioni.
2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno degli Stati di accordare ai residenti dell’altro Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti.
3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 7 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

Art. 26. Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno Stato contraente o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di detti Stati, sottoporre il caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricada nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alla Convenzione .
2. L’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, questi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Art. 27. Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati contraenti relativa alle imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla Convenzione, nonché‚ per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono tenute segrete come le informazioni ottenute in applicazione della legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi, a condizione che l’autorità competente dell’altro Stato contraente non vi si opponga.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l’obbligo: a) di adottare misure amministrative in deroga alla propria legislazione ed alla propria prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

Art. 28. Membri di missioni diplomatiche e di sedi consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di sedi consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Art. 29. Istanza di rimborso
1. Le imposte prelevate in uno degli Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell’interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi nell’osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all’applicazione delle esenzioni o riduzioni previste dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 36, le modalità di applicazione del presente articolo .

Art. 30. Clausola di Berlino
La presente Convenzione si applicherà anche al Land di Berlino, salvo dichiarazione contraria effettuata dal Governo della Repubblica federale di Germania al Governo della Repubblica italiana entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 31. Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica e si applicherà: a) alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per i periodi d’imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio dell’anno solare successivo a quello nel corso del quale sono stati scambiati gli strumenti di ratifica ; b) alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sui dividendi, sugli interessi e sui canoni versati il, o successivamente al, 1ø gennaio dell’anno solare successivo a quello nel corso del quale sono stati scambiati gli strumenti di ratifica.
3. La Convenzione conclusa tra la Germania e l’Italia per evitare le doppie imposizioni e risolvere talune altre questioni in materia di imposte dirette firmata a Roma il 31 ottobre 1925 è abrogata con l’entrata in vigore della presente Convenzione e cessa di avere effetto per le imposte cui è applicabile la presente Convenzione conformemente al paragrafo 2. Parimenti avverrà per l’Accordo firmato a Roma il 17 settembre 1968 tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione in materia di imposte dirette per le imprese di navigazione aerea.
4. Tuttavia, qualora le disposizioni della Convenzione del 31 ottobre 1925 prevedano un trattamento fiscale più favorevole di quello previsto dagli articoli 11 e 12 della presente Convenzione, dette disposizioni possono essere applicate, su istanza delle persone interessate, fino al 31 dicembre 1992, a condizione che la persona che riceve i redditi di cui trattasi ne sia il beneficiario effettivo ai sensi del numero 9 del Protocollo allegato alla presente Convenzione.

Art. 32. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno degli Stati contraenti può denunciare la convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno solare e a partire dal quinto anno successivo a quello della sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l’ultima volta: a) alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre dell’anno della denuncia; b) alle altre imposte prelevate sul reddito e sul patrimonio per i periodi d’imposta che terminano al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione.
FATTA a Bonn il 18 ottobre 1989, in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede.

PROTOCOLLO Alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. All’atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.
1. Ad articolo 2 Resta intesto che qualora venisse introdotta nella Repubblica italiana un’imposta sul patrimonio, la Convenzione si applicherà a tale imposta.
2. Ad articoli da 4 a 23 Una società di persone è considerata residente dello Stato contraente in base all’articolo 4, paragrafo 1, qualora sia stata costituita in conformità della legislazione di detto Stato od abbia in tale Stato l’oggetto principale della propria attività. Tuttavia, le limitazioni al diritto di imposizione dell’altro Stato contraente contenute negli articoli da 6 a 23 sono applicabili soltanto nella misura in cui i redditi provenienti da questo Stato o il patrimonio ivi situato sono assoggettati all’imposta del primo Stato.
3. Ad articolo 4 Se una persona fisica è considerata residente dello Stato contraente in base all’articolo 4 soltanto per una frazione dell’anno ed è considerata residente dell’altro Stato contraente per il resto dell’anno (cambio di residenza), l’assoggettamento all’imposta, nei limiti in cui esso dipenda dal luogo di residenza, termina nel primo Stato alla fine del giorno in cui è stato effettuato il cambio di domicilio. Nell’altro Stato, l’assoggettamento all’imposta, nei limiti in cui esso dipenda dal luogo di residenza, inizia il giorno successivo al cambio di domicilio.
4. Ad articoli 6 e 24 Per l’imposizione dei redditi derivanti da beni immobili tedeschi di cui all’articolo 6, che sono assoggettati ad imposta nella Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana riprenderà le basi imponibili utilizzate per l’imposizione tedesca, purché‚ non ne risulti un’imposizione minore secondo il diritto italiano.
5. Ad articolo 7 a) Ad una stabile organizzazione che consiste in tutto o in parte in un cantiere di costruzione o di montaggio possono essere attribuiti, per le sue attività di costruzione o di montaggio nello Stato contraente in cui è situata, soltanto gli utili derivanti direttamente dalle predette attività. In particolare, non possono essere ad essa attribuiti, a titolo di tali attività, gli utili risultanti da una consegna di materiale effettuata in connessione con le attività in questione o, indipendentemente da queste, da parte della stabile organizzazione principale o da un’altra stabile organizzazione dell’impresa o ancora da parte di una terza persona. b) Nel caso di contratti, in particolare di contratti di studio, di fornitura, di installazione o di costruzione di attrezzature di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, o di opere pubbliche, allorquando l’impresa ha una stabile organizzazione, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’ammontare globale del contratto, ma soltanto sulla base della parte di contratto effettivamente eseguita da tale stabile organizzazione nello Stato in cui la stessa è situata. Gli utili relativi alla parte del contratto eseguita nello Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva sono imponibili soltanto in questo Stato. c) Resta inteso che per quanto concerne il paragrafo 3 dell’articolo, per “spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione”, si intendono le spese direttamente connesse con l’attività propria della stabile organizzazione.
6. Ad articolo 8 Tale articolo si applica altresì agli utili che un’impresa di uno Stato contraente ritrae dalla locazione di contenitori utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di merci.
7. Ad articolo 9 Se uno Stato contraente procede ad una rettifica degli utili di un’impresa in conformità all’articolo 9, l’altro Stato procede ad un aggiustamento corrispondente agli utili dell’impresa associata di questo altro Stato nei limiti in cui riconosce che la rettifica rispecchia condizioni che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti. Tale aggiustamento corrispondente sarà effettuato soltanto in conformità alle disposizioni sulla procedura amichevole dell’articolo 26 e alle relative disposizioni del presente Protocollo.
8. Ad articoli 10 e 11 In deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11, i dividendi e gli interessi sono imponibili nello Stato contraente da cui essi provengono e in conformità alla legislazione fiscale di tale Stato: a) allorché‚ essi derivino da diritti o da crediti comportanti una partecipazione agli utili (ivi compresi i redditi che uno “stiller Gesellschafter” ritrae dalla sua partecipazione, i redditi derivanti da un “partiarisches Darlehen” ed i redditi derivanti da “Gewinnobligationen” ai sensi della legislazione della Repubblica federale di Germania) e b) a condizione che essi siano deducibili all’atto della determinazione degli utili del loro debitore.
9. Ad articoli 10, 11 e 12 La persona che percepisce dividendi, interessi e canoni è considerata beneficiario effettivo ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 se ad essa spetta il diritto al quale tali pagamenti si ricollegano e se i redditi che ne ritrae devono essere ad essa attribuiti in virtù della legislazione fiscale dei due Stati.
10. Ad articoli 10, 11, 12 e 22 Per quanto concerne il paragrafo 7 dell’articolo 10, il paragrafo 5 dell’articolo 11, il paragrafo 5 dell’articolo 12 ed il paragrafo 2 dell’articolo 22, l’ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata nel senso che costituisca una deroga ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione.
11. Ad articolo 11 Gli interessi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 11 pagati per un prestito di qualunque natura concesso da un istituto bancario ad un altro istituto bancario sono esenti da imposta nello Stato contraente da cui gli interessi provengono. Qualora venissero apportate delle modifiche alla legislazione interna di uno degli Stati contraenti, le autorità competenti potranno consultarsi al fine di modificare l’esenzione prevista dalla disposizione che precede.
12. Ad articolo 13 Se uno Stato contraente in occasione della partenza di una persona fisica residente di detto Stato assoggetta ad imposizione la plusvalenza derivante da una partecipazione rilevante in una società residente dello stesso Stato, l’altro Stato in caso di ulteriore cessione di tale partecipazione e purché‚ sottoponga ad imposizione l’utile derivante da una tale cessione in conformità al paragrafo 4, considererà come costo d’acquisto, per la determinazione dell’utile di cessione, l’ammontare che il primo Stato avrà considerato come valore teorico della partecipazione al momento della partenza della persona fisica. Il termine “partecipazione rilevante” designa una partecipazione al capitale della società di almeno il 25 per cento.
13. Ad articoli 15 e 24 Nonostante le disposizioni dell’articolo 15, le remunerazioni che un lavoratore dipendente residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente nell’ambito di un contratto che lo stesso ha concluso con un professionista del lavoro temporaneo sono imponibili in quest’altro Stato. Dette remunerazioni, nonostante le disposizioni dell’articolo 24, sono anche imponibili nello Stato di cui è residente il lavoratore dipendente. Tale Stato detrae l’imposta dell’altro Stato in conformità ai principi enunciati ai paragrafi 2a) o 3b) dell’articolo 24. Conformemente al proprio diritto interno, gli Stati contraenti possono richiedere all’utilizzatore o al prenditore il pagamento dell’imposta applicabile a dette remunerazioni o ritenerli responsabili della stessa.
14. Ad articolo 19 a) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19 si applicano anche alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale dall'”Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.)” e dall'”Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.)”. Le stesse disposizioni si applicano altresì alle remunerazioni e pensioni pagate al proprio personale dalla “Deutsche Zentrale fìr Tourismus” e dalla “Deutsch-Italienische Handelskammer” nella misura in cui tali remunerazioni e pensioni provengano da fondi pubblici tedeschi ed a condizione che le stesse siano assoggettate ad imposta nella Repubblica federale di Germania. b) La disposizione del paragrafo 1, capoverso b), sottocapoverso i), dell’articolo 19, si applica soltanto ai contratti conclusi successivamente al 1ø gennaio 1990. c) i) Le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 19 si applicano anche alle remunerazioni pagate alle persone che hanno la nazionalità italiana (ancorché‚ posseggano anche la nazionalità tedesca) e che svolgono la propria attività presso istituzioni culturali italiane o istituti scolastici, nella misura in cui dette remunerazioni provengano da fondi pubblici italiani ed a condizione che le stesse siano assoggettate ad imposta nella Repubblica italiana. ii) Le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 19 si applicano altresì alle remunerazioni pagate alle persone che hanno la nazionalità tedesca (ancorché‚ posseggano anche la nazionalità italiana) e che svolgono la propria attività, presso istituzioni culturali tedesche o istituti scolastici, nella misura in cui dette remunerazioni provengano da fondi pubblici tedeschi ed a condizione che le stesse siano assoggettate ad imposta nella Repubblica federale di Germania. d) Le autorità competenti degli Stati contraenti possono estendere le disposizioni dell’articolo ai dipendenti di altre analoghe organizzazioni. e) Per quanto concerne le pensioni ed ogni altro assegno, periodico o non, pagati in base alla legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente a persone che sono residenti dell’altro Stato contraente e che ne possiedono la nazionalità. a) se il beneficiario era residente della Repubblica federale di Germania, l’imposta italiana è prelevata soltanto sull’ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca; b) la base imponibile dell’imposta tedesca calcolata secondo la legislazione di tale paese non può eccedere l’ammontare che sarebbe assoggettato all’imposta italiana. Le autorità competenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
15. Ad articolo 22 Gli assegni versati da un residente di uno Stato contraente per il mantenimento di un residente dell’altro Stato contraente, ivi compreso un bambino, sono imponibili soltanto nel primo Stato.
16. Ad articolo 24 a) Nel caso in cui venga introdotta nella Repubblica italiana un’imposta sul patrimonio, l’imposta tedesca sul patrimonio, prelevata in conformità alle disposizioni della Convenzione, sarà portata in deduzione dall’imposta italiana sul patrimonio conformemente alle disposizioni previste al paragrafo 1 dall’articolo 24. b) Qualora una società residente di uno Stato contraente destini dei redditi provenienti da fonti situate nell’altro Stato contraente a distribuzioni di dividendi, l’articolo 24 non comporterà pregiudizio alla percezione di un’imposta compensativa sugli ammontari distribuiti conformemente alle disposizioni della legislazione fiscale dell’uno o dell’altro Stato contraente. c) L’ammontare totale da dedurre da parte di uno Stato contraente in conformità dell’articolo 24, paragrafo 2, o paragrafo 3, capoverso b), non verrà ridotto se l’altro Stato contraente elimina la propria ritenuta alla fonte sui dividendi al fine di compensare una maggiorazione dell’aliquota dell’imposta sulle società. d) Per l’applicazione del paragrafo 3, capoverso a), dell’articolo 24, i redditi di un residente di uno Stato contraente sono considerati provenienti dall’altro Stato contraente se essi hanno effettivamente scontato l’imposta prevista in questo altro Stato contraente conformemente alla presente Convenzione. e) Se una persona residente di uno degli Stati contraenti percepisce, tra il 1ø gennaio 1989 e la data in cui la Convenzione sarà applicabile ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, redditi di lavoro subordinato di cui all’articolo 15, paragrafo 2, tali redditi, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 11 della Convenzione del 31 ottobre 1925, sono imponibili anche in detto Stato. Questo Stato eviterà una doppia imposizione deducendo l’imposta riscossa nello Stato in cui il lavoro viene svolto dall’imposta che lo stesso percepisce sui redditi di cui trattasi. Mutatis mutandis, si applicano i principi dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3b).
17. Ad articoli 24 e da 6 a 22 Resta inteso che gli articoli 24 e da 6 a 22 della presente Convenzione non impediranno alla Repubblica federale di Germania a) per quanto concerne i nazionali tedeschi che ricadono nell’ambito di applicazione degli articoli 2, 3 e 5 della legge dell’8 settembre 1972 relativa all’obbligazione fiscale nelle relazioni con l’estero, di sottoporre ad imposizione i loro redditi provenienti dalla Repubblica federale di Germania ed il loro patrimonio situato in tale Paese in conformità alle disposizioni della legislazione fiscale tedesca, ciò vale ugualmente per i nazionali tedeschi che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione, sono considerati residenti della Repubblica italiana e che non ricadono nell’ambito di applicazione degli articoli 2, 3 e 5 della legge dell’8 settembre 1972 relativa all’obbligazione fiscale nelle relazioni con l’estero per il semplice fatto che hanno ancora un domicilio o la loro dimora abituale nella Repubblica federale di Germania. Resta inteso a questo proposito che l’imposta sul reddito prelevata in Italia non costituisce una debole imposizione ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, cifra 1 della legge dell’8 settembre 1972 relativa all’obbligazione fiscale nelle relazioni con l’estero. Questa non si applica alle persone che sono assoggettate ad imposta soltanto per i redditi di fonte italiana. b) di assoggettare ad imposizione le somme che, ai sensi della parte quarta della legge dell’8 settembre 1972 relativa all’obbligazione fiscale nelle relazioni con l’estero, sono attribuibili ad una persona residente della Repubblica federale di Germania. L’imposizione da parte della Repubblica italiana di tali redditi o di tali elementi di patrimonio in base alle disposizioni della Convenzione non viene pregiudicata da quanto precede. La Repubblica federale di Germania deduce, in conformità alle disposizioni della legislazione fiscale tedesca concernenti la deduzione delle imposte straniere, l’imposta italiana prelevata su detti redditi o su detti elementi di patrimonio in applicazione della Convenzione. Tuttavia, l’imposta tedesca può essere prelevata a concorrenza dell’ammontare che risulterebbe dall’applicazione delle disposizioni alla Convenzione.
18. Ad articoli 24 e 26 Per quanto concerne il paragrafo 3 dell’articolo 24 e l’articolo 26, qualora esista una differenza nella qualificazione o attribuzione di redditi nella Repubblica italiana e nella Repubblica federale di Germania, differenza non regolata in base ad una procedura amichevole ai sensi dell’art. 26 e dalla quale: a) conseguirebbe una doppia imposizione di detti redditi, la Repubblica federale di Germania elimina la doppia imposizione accordando un credito in conformità dei principi enunciati al paragrafo 3 b) dell’articolo 24, b) conseguirebbe un’esenzione o uno sgravio di detti redditi dall’imposta italiana ed un’esenzione dall’imposta tedesca, la Repubblica federale di Germania non accorda, nei confronti di tali redditi, un’esenzione ai sensi del paragrafo 3 a) dell’articolo 24, ma accorda un credito in conformità dei principi enunciati al paragrafo 3 b) dell’articolo 24.
19. Ad articolo 26 All’espressione di cui al paragrafo 1 dell’articolo 26 “indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno” si attribuisce il significato secondo cui l’avvio della procedura amichevole non può essere ritenuto sostitutivo dei mezzi di ricorso nazionali.
20. Ad articolo 27 Per quanto concerne lo scambio di informazioni previsto dall’articolo 27, resta inteso che detto scambio deve essere effettuato tenendo conto delle disposizioni delle legislazioni interne dei due Stati contraenti che hanno dato esecuzione alla direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 relativa all’assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri della CEE nel settore delle imposte dirette o che daranno esecuzione a future direttive comunitarie in tale settore.
21. Ad articolo 29 a) L’imposizione alla fonte dei canoni, quale prevista dall’articolo 12 della Convenzione, può, a richiesta del creditore dei canoni, essere effettuata con l’aliquota prevista nella Convenzione invece di essere prelevata con l’aliquota prevista nella legislazione interna degli Stati contraenti. Una tale richiesta può, tuttavia, essere presentata anche dal debitore dei canoni o da un terzo, a condizione che costoro ne siano autorizzati con mandato scritto del creditore e che tale mandato sia prodotto all’autorità fiscale competente. Le richieste devono essere presentate utilizzando i modelli previsti a tal fine che, debitamente compilati, devono essere firmati e muniti dell’attestazione di domicilio della Stato di residenza del creditore dei canoni assoggettato all’obbligo fiscale limitato. Una analoga procedura può essere istituita ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, per ogni altro reddito assoggettato ad un’imposizione alla fonte. b) La disposizione del paragrafo 3 dell’articolo non esclude l’interpretazione secondo la quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo altre procedure per l’applicazione delle riduzioni d’imposta cui dà diritto la Convenzione.
22. Ad articolo 31 a) L’articolo 5, paragrafo 2, capoverso g) si applica soltanto ai cantieri di costruzione o di montaggio aperti dopo l’entrata in vigore della Convenzione; b) In deroga al paragrafo 2, capoverso a) dell’articolo 31 della Convenzione, il numero 16, capoverso e) del presente Protocollo sarà applicabile a partire dal 1ø gennaio 1989.
23. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere, per via di amichevole composizione, le specifiche difficoltà che potranno insorgere nel caso in cui la presente Convenzione comporti una nuova ripartizione dei diritti di imposizione. Ciò si applicherà parimenti al caso in cui la vecchia Convenzione abbia formato oggetto di interpretazioni divergenti.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Protocollo in duplice esemplare.
FATTO a Bonn il 18 ottobre 1989, in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede.