1. Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?
A norma dell’articolo 1564, paragrafo 1, primo periodo, del Bürgerliches Gesetzbuch (o BGB: codice civile tedesco) , il matrimonio può essere sciolto soltanto da una sentenza pronunciata in esito ad un procedimento giudiziale promosso da uno o da entrambi i coniugi.
Il matrimonio può essere sciolto se è fallito. Il matrimonio è fallito se tra i coniugi non vi è più comunità di vita e se non si può prevedere che essi la ristabiliranno (articolo 1565, paragrafo 1, BGB). Vi è presunzione assoluta che il matrimonio sia fallito se i coniugi vivono separati da un anno e chiedono entrambi il divorzio oppure se il coniuge che non ha preso l’iniziativa acconsente al divorzio. Dopo un periodo di separazione di tre anni vi è presunzione assoluta che il matrimonio sia fallito, senza che rilevi la posizione sostenuta dalle parti nel processo (articolo 1566, paragrafo 2, BGB). La continuazione di un matrimonio fallito è in tal caso possibile, per motivi particolari e in via eccezionale, se e fino a quando il mantenimento del matrimonio è necessario nell’interesse dei figli minori nati dal matrimonio. Lo stesso vale se e fino a quando, a causa di circostanze insolite, il divorzio comporterebbe per il coniuge che vi si oppone difficoltà tanto gravi che, in via eccezionale e pur tenendo conto degli interessi del richiedente, risulta necessario mantenere il rapporto matrimoniale (articolo 1568 BGB).
A norma dell’articolo 1567, paragrafo 1, primo periodo, BGB, perché si possa ritenere che i coniugi vivano separati occorre che essi non abitino nella stessa casa e che risulti chiaramente la volontà di almeno un coniuge di non ristabilire la convivenza a causa del rifiuto della comunità di vita coniugale. Queste circostanze devono eventualmente essere provate; i problemi si pongono principalmente per quanto riguarda l’ipotesi, esplicitamente ammessa dalla legge, dei coniugi che vivano separati in casa (articolo 1567, paragrafo 1, secondo periodo, BGB).
2. Quali motivi di divorzio sono previsti?
Il diritto tedesco conosce quale unico motivo di divorzio il fallimento del matrimonio.
Non esiste il divorzio per colpa di un coniuge.
3. Quali sono le conseguenze del divorzio per quanto riguarda:
3.a) le relazioni personali tra i coniugi (per esempio relativamente al cognome)
Il coniuge divorziato conserva il cognome da sposato scelto dai coniugi al momento del matrimonio. Mediante dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile, il coniuge divorziato può riprendere il suo cognome di nascita o il cognome che aveva utilizzato fino all’assunzione del cognome da sposato, oppure può aggiungere il suo cognome di nascita al cognome da sposato facendolo apparire prima o dopo quest’ultimo (articolo 1355, paragrafo 5, BGB).
Se le condizioni per ottenere il divorzio erano soddisfatte e il defunto aveva chiesto il divorzio o vi aveva acconsentito, il diritto alla successione previsto dalla legge a favore del coniuge è escluso (articolo 1933 BGB). Una disposizione di ultima volontà a favore del coniuge è in questo caso inefficace, a meno che il testatore non l’abbia prevista anche per il caso di divorzio (articolo 2077 BGB).
3.b) la divisione del patrimonio dei coniugi
Se i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della comunione degli acquisti (Zugewinngemeinschaft) , l’aumento di valore del patrimonio conseguito durante il matrimonio è diviso tra i coniugi al momento del divorzio (articoli 1372 e segg. BGB). Un’eccezione è prevista per il caso in cui la divisione dell’aumento di valore risulti gravemente ingiusta; tale caso ricorre in particolare quando il coniuge che ha realizzato l’aumento di valore più modesto non ha adempiuto agli obblighi economici derivanti dal matrimonio, ove tale inadempimento sia colposo e si sia protratto per un periodo piuttosto lungo (articolo 1381 BGB). Invece, per quanto riguarda il divorzio non si tiene conto di quale dei coniugi ne sia responsabile.
Se i coniugi hanno scelto il regime della comunione patrimoniale (Gütergemeinschaft) , essi dovranno dividere l’intero patrimonio. Non sono previste sanzioni contro il coniuge che ha causato il divorzio.
Ove i coniugi non riescano a trovare un accordo, la casa coniugale può essere assegnata ad uno di essi dal giudice [articolo 1 dello Hausratsverordnung (regolamento sulle suppellettili domestiche) ]. Qualora i coniugi abitino in una casa affittata, il contratto di locazione può essere modificato in modo da creare diritti. In tal caso il giudice decide secondo equità.
Per quanto riguarda le suppellettili domestiche, quelle in comproprietà vengono divise dal giudice secondo giustizia e opportunità. Le suppellettili che appartengono ad un coniuge sono assegnate all’altro coniuge se quest’ultimo ne ha bisogno per vivere e se è ragionevole pretendere che il proprietario le ceda.
In caso di divorzio, i diritti a pensione acquisiti dai coniugi durante il matrimonio (per esempio, i diritti maturati nell’ambito dell’assicurazione sociale obbligatoria, i diritti pensionistici e i diritti a prestazioni derivanti da un fondo pensione aziendale o da contratti d’assicurazione privata) sono divisi mediante perequazione assistenziale.
3.c) i figli minori dei coniugi (responsabilità parentale e diritti agli alimenti)
aa) responsabilità parentale
Se i genitori esercitano congiuntamente la potestà parentale e decidono di divorziare, la potestà congiunta continua a esistere. A parte i casi in cui il benessere del minore è a repentaglio, la potestà congiunta è oggetto di un esame e di una decisione giudiziale soltanto qualora un genitore chieda che gli venga assegnata la potestà esclusiva. Siffatta richiesta deve essere accolta se si può prevedere che la revoca della potestà congiunta e l’attribuzione della potestà al solo richiedente corrisponde al meglio al benessere del minore. L’ordinamento tedesco parte dal presupposto che, di norma, al minore giovi il contatto con entrambi i genitori e, pertanto, riconosce tanto il diritto del minore ad avere contatti con entrambi i genitori quanto il diritto e l’obbligo di entrambi i genitori di avere contatti con il bambino.
bb) diritti agli alimenti
I genitori devono mantenere i figli (articolo 1601 BGB). Questi ultimi hanno diritto al mantenimento se non sono in grado di mantenersi da soli (articolo 1602 BGB). L’obbligo di mantenimento incombente ai genitori è limitato alle loro possibilità (articolo 1603 BGB). Tuttavia, la capacità di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli deve essere valutata in senso ampio: decisivo è il reddito realizzabile, non solo il reddito disponibile (articolo 1603, paragrafo 2, BGB). In linea di principio i genitori devono mantenere i figli proporzionalmente al loro reddito e al loro patrimonio. Tuttavia, il genitore che presti al figlio cure e assistenza adempie in tal modo al suo obbligo di mantenimento (articolo 1606, paragrafo 3, BGB).
Il mantenimento dei figli abbraccia tutte le loro esigenze di vita, compresi i costi di un’istruzione adeguata (articolo 1610 BGB).
3.d) l’obbligo alimentare nei confronti dell’altro coniuge
Il coniuge divorziato deve provvedere al proprio mantenimento (articoli 1569 e 1577 BGB). Basta dunque che svolga un’attività lavorativa adeguata. Tuttavia, il coniuge divorziato deve seguire un corso di formazione, perfezionamento o riqualificazione ove ciò sia necessario per intraprendere tale attività lavorativa e ove sia prevedibile che concluderà il corso con successo (articolo 1574, paragrafo 3, BGB).
Il coniuge divorziato ha diritto agli alimenti nelle seguenti circostanze:
- fino a quando e nella misura in cui non può svolgere un’attività lavorativa perché si occupa di un figlio nato dal matrimonio (articolo 1570 BGB) o perché al momento del divorzio era affetto da una malattia o da un venir meno delle forze fisiche o psichiche (articolo 1572 BGB) ;
- se non può più svolgere un’attività lavorativa a causa della sua età al momento del divorzio (articolo 1571 BGB) ;
- fino a quando e nella misura in cui segue un corso di formazione, perfezionamento o riqualificazione per compensare svantaggi connessi con il matrimonio. È però necessario, da un canto, che il coniuge divorziato inizi tale corso il prima possibile, in modo da poter ottenere un lavoro adeguato che gli assicuri un sostentamento duraturo, e, dall’altro, che sia prevedibile che concluderà il corso con successo;
- fino a quando e nella misura in cui non riesce a trovare un lavoro adeguato (articolo 1573, paragrafo 1, BGB) ;
- nella misura in cui e fino a quando non può svolgere un’attività lavorativa per altri motivi gravi, se, tenuto conto degli interessi di entrambi i coniugi, rifiutare il mantenimento fosse gravemente ingiusto;
- nella misura in cui il reddito derivante da un’attività lavorativa adeguata è insufficiente per coprire tutti i costi di sostentamento (articolo 1573, paragrafo 2, BGB).
Il livello degli alimenti dipende dalle condizioni di vita matrimoniali e comprende anche i costi di un’assicurazione adeguata contro la malattia, la necessità di cure, la vecchiaia e la capacità di guadagno ridotta (articolo 1578 BGB). Il coniuge tenuto a versare gli alimenti, se non è in grado, considerati il suo reddito, il suo patrimonio e i suoi altri obblighi, di versare gli alimenti senza pregiudicare la possibilità di provvedere al proprio sostentamento in misura adeguata, deve versare gli alimenti soltanto nella misura che si possa ritenere equa considerati i bisogni, il reddito e il patrimonio dei coniugi divorziati (articolo 1581, primo periodo, BGB).
4. Che cosa significa in pratica “separazione senza scioglimento del vincolo coniugale”?
Ciascun coniuge può decidere di vivere separato dall’altro, senza formalità particolari. Non è previsto alcun accertamento giudiziale.
5. A quali condizioni è subordinata la separazione?
Perché si possa ritenere che i coniugi vivano separati occorre che essi non abitino più sotto lo stesso tetto e che uno di essi rifiuti la comunità di vita coniugale.
6. Quali sono le conseguenze giuridiche della separazione?
Se i coniugi vivono separati o se uno di essi desidera separarsi, un coniuge può chiedere all’altro di cedere la casa coniugale, o una parte di essa, al suo uso esclusivo, ove ciò risulti necessario per evitare difficoltà irragionevoli. È necessario tener conto dei diritti di proprietà e di abitazione esistenti sulla casa. A esempio, sarà possibile assegnare la casa alla moglie se la sola alternativa dovesse essere un asilo per donne. Se un coniuge ha maltrattato fisicamente o minacciato l’altro, di norma al coniuge maltrattato o minacciato deve essere assegnato l’uso esclusivo dell’intera casa. L’assegnazione della casa non serve però a preparare e a facilitare il divorzio.
Anche l’uso delle suppellettili domestiche può essere disciplinato per il periodo della separazione. Ciascun coniuge può chiedere all’altro di consegnargli le suppellettili domestiche che gli appartengono. Tuttavia, ciascun coniuge deve permettere all’altro di usare le suppellettili se quest’ultimo ne ha bisogno per la sua nuova casa e se nella fattispecie tale cessione risulta equa.
7. Che cosa significano in pratica “dichiarazione di nullità del matrimonio” e “annullamento del matrimonio”?
Un matrimonio può essere annullato soltanto mediante sentenza giudiziale su istanza di parte. La dichiarazione di nullità non esiste.
8. Quali sono le condizioni per la dichiarazione di nullità e per l’annullamento del matrimonio?
A norma dell’articolo 1314 BGB, i motivi di annullamento del matrimonio sono i seguenti:
- un coniuge non ha la maggiore età e non è stato efficacemente dispensato dal requisito della maggiore età;
- un coniuge non ha la capacità di agire;
- un coniuge è già sposato;
- i coniugi sono parenti in linea retta oppure sono fratelli o fratellastri, anche se la parentela si è estinta in seguito ad adozione;
- i coniugi non hanno reso le dichiarazioni con cui si conclude il matrimonio personalmente e contemporaneamente innanzi all’ufficiale di stato civile oppure hanno reso dichiarazioni che subordinano gli effetti del matrimonio a condizioni o a limiti temporali;
- un coniuge, all’atto della celebrazione del matrimonio, era incosciente o le sue facoltà mentali erano temporaneamente disturbate;
- un coniuge era ignaro, all’atto della celebrazione del matrimonio, di stare contraendo matrimonio;
- un coniuge è stato indotto con l’inganno a contrarre matrimonio;
- un coniuge è stato indotto con minacce a contrarre matrimonio.
- all’atto della celebrazione del matrimonio entrambi i coniugi erano d’accordo sul fatto di non volere una comunità di vita.
Vanno distinti i casi nei quali si deve ritenere che non sia stato concluso alcun matrimonio. Ciò accade:
- se il matrimonio non è stato celebrato innanzi all’ufficiale di stato civile;
- se le dichiarazioni sono state rese innanzi ad un ufficiale di stato civile che abbia fatto capire di non essere pronto a celebrare il matrimonio;
- se durante la cerimonia i nubendi non hanno reso alcuna dichiarazione diretta a contrarre matrimonio;
- se le due persone interessate sono dello stesso sesso. Per le coppie omosessuali esiste solo la possibilità di una unione registrata. Non si tratta però di un matrimonio.
9. Quali sono le conseguenze giuridiche della dichiarazione di nullità e dell’annullamento del matrimonio?
Anche in caso di annullamento del matrimonio si procede alla divisione degli acquisti, a meno che ciò non risulti gravemente ingiusto alla luce delle circostanze in cui è stato celebrato il matrimonio o, in caso di bigamia, considerati gli interessi del terzo (articolo 1318, paragrafo 3, BGB).
Per le suppellettili domestiche e la casa coniugale valgono le stesse regole che si applicano in caso di divorzio, ma occorre prestare particolare attenzione alle circostanze in cui è stato celebrato il matrimonio e, in caso di bigamia, agli interessi del terzo (articolo 1318, paragrafo 4, BGB).
Si procede alla perequazione assistenziale – vale a dire alla divisione dei diritti pensionistici maturati dai coniugi durante il matrimonio – soltanto ove ciò non risulti gravemente ingiusto (articolo 1318, paragrafo 3, BGB).
Il diritto di successione del coniuge si estingue, come in caso di divorzio, se ricorrono le condizioni per l’annullamento e se al coniuge è stata notificata la domanda di annullamento. Inoltre, il diritto di successione del coniuge non sussiste qualora questi fosse a conoscenza, già al momento della celebrazione del matrimonio, dell’esistenza di uno dei seguenti motivi di annullamento: incapacità di agire, bigamia, parentela, difetto di forma, disturbo mentale (articolo 1318, paragrafo 5, BGB).
Secondo l’articolo 1318, paragrafo 2, BGB, ha diritto ad alimenti simili a quelli esistenti in caso di divorzio:
- il coniuge che non fosse a conoscenza del motivo di annullamento del matrimonio o che sia stato indotto a contrarre matrimonio con un inganno o con minacce di cui l’altro coniuge fosse l’autore o di cui l’altro coniuge fosse a conoscenza;
- sia l’uno sia l’altro coniuge qualora essi fossero entrambi a conoscenza dell’esistenza di uno dei seguenti motivi di annullamento: bigamia, parentela, difetto di forma; ciò non vale però in caso di bigamia, se la pretesa alimentare del coniuge che ha concluso il matrimonio annullabile pregiudica il diritto agli alimenti del terzo coniuge.
10. Esistono possibilità di risoluzione extragiudiziale di problemi connessi con un divorzio?
In caso di divorzio i genitori hanno il diritto di ricevere l’aiuto di consulenti nel contesto dell’assistenza minorile. La consulenza è diretta ad aiutare i genitori separati o divorziati a creare le condizioni che consentano di esercitare la responsabilità parentale in modo da promuovere il bene del minore: si tratta di aiutare i genitori a concordare, con un’adeguata partecipazione del minore, un sistema per l’adempimento dei loro doveri parentali. All’indirizzo www.dajeb.de vi è una banca dati di tutti i consultori. È inoltre possibile risolvere i conflitti e raggiungere un accordo amichevole con l’aiuto di un mediatore. Maggiori informazioni sulla mediazione familiare si trovano all’indirizzo www.bafm-mediation.de.
11. Presso quale autorità va presentata la domanda di divorzio, di dichiarazione di nullità del matrimonio o di annullamento del matrimonio?
La domanda di divorzio o di annullamento del matrimonio deve in linea di massima essere presentata all’Amtsgericht (pretore) o alla Familiengericht (sezione famiglia del tribunale) [articolo 606 del Zivilprozessordnung (codice di procedura civile tedesco) e articolo 23 b della Gerichtsverfassungsgesetz (legge sull’ordinamento giudiziario) ]. La competenza territoriale spetta di norma al tribunale nella cui circoscrizione i coniugi hanno la dimora comune abituale.
12. Si può ottenere un sussidio per le spese giudiziali?
Il cittadino che si trovi in circostanze personali ed economiche che non gli consentono di sostenere i costi di un processo o che gli consentono di sostenere tali costi solo in parte o a rate può, tra l’altro, chiedere un sussidio per le spese del processo civile. Per ottenere tale sussidio occorre che la progettata azione o difesa in giudizio abbia sufficienti probabilità di successo e non sembri speciosa. Ciò garantisce l’accesso alla giustizia anche ai cittadini meno abbienti. Il sussidio per le spese giudiziali copre in tutto o in parte, a seconda del reddito di cui dispone il beneficiario, la quota dei costi processuali e dell’onorario dell’avvocato che deve essere pagata dal beneficiario.
13. È possibile fare appello contro una decisione in materia di divorzio, dichiarazione di nullità del matrimonio o annullamento del matrimonio?
Sì. Per quanto riguarda l’appello contro una decisione in materia di divorzio o di annullamento del matrimonio, valgono le disposizioni generali sui mezzi d’impugnazione: in altri termini, l’appello è ammissibile alle condizioni di cui agli articoli 511 e seguenti Zivilprozessordnung. Giudice d’appello è l’Oberlandesgericht.
14. Che cosa bisogna fare per ottenere il riconoscimento in Germania di una decisione in materia di divorzio, dichiarazione di nullità del matrimonio o annullamento del matrimonio emessa da un giudice di un altro Stato membro?
Una decisione del genere (a meno che non sia stata emessa da un giudice danese) è automaticamente riconosciuta nella Repubblica Federale di Germania ai sensi del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000: in altre parole, non occorre nessun processo di riconoscimento. Tuttavia, affinché tale regolamento sia applicabile occorre in linea di massima che il procedimento giudiziale di divorzio, di dichiarazione di nullità del matrimonio o di annullamento del matrimonio sia stato promosso dopo il 1° marzo 2001. Per le decisioni dei giudici danesi continua a essere necessario uno specifico processo di riconoscimento.
15. A quale giudice occorre rivolgersi per opporsi al riconoscimento di una decisione in materia di divorzio, dichiarazione di nullità del matrimonio o annullamento del matrimonio emessa da un giudice di un altro Stato membro? Quale procedura si applica in questo caso?
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000, la competenza territoriale in materia di riconoscimento o disconoscimento di una tale decisione spetta al Familiengericht nella cui circoscrizione risiede abitualmente il convenuto; ove la regola precedente non sia applicabile, è competente il Familiengericht nella cui circoscrizione esiste un interesse evidente a far dichiarare che la decisione non può essere riconosciuta oppure il giudice competente nella circoscrizione del Kammergericht.
Il richiedente può adire direttamente il giudice. Innanzi al Familiengericht, soltanto il richiedente può esprimersi sull’apposizione della formula esecutiva o sulla riconoscibilità della decisione.
16. Qual è la legge applicabile nei casi di divorzio di coniugi che non vivono in Germania o che hanno nazionalità diverse?
L’articolo 17 dell’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (o EGBGB: disposizioni preliminari al codice civile tedesco) risolve la questione di quale sia la legge da applicare per determinare i presupposti e le conseguenze del divorzio nelle fattispecie caratterizzate da un collegamento con l’ordinamento giuridico di un altro Stato. Il divorzio è anzitutto assoggettato alla legge che disciplinava gli “effetti generali del matrimonio” nel momento in cui è stata presentata la domanda di divorzio. Qualora i coniugi non abbiano effettuato nessuna scelta legittima della legge applicabile, gli effetti generali del matrimonio sono fondamentalmente disciplinati dalla legge dello Stato del quale entrambi i coniugi sono cittadini oppure dalla legge dell’ultimo Stato del quale entrambi i coniugi erano cittadini durante il matrimonio, purché uno dei coniugi sia ancora cittadino di tale Stato. Se i coniugi non hanno la stessa cittadinanza, gli effetti generali del matrimonio sono disciplinati:
- dalla legge dello Stato nel quale entrambi i coniugi sono residenti abituali oppure dalla legge dell’ultimo Stato nel quale entrambi i coniugi erano residenti abituali durante il matrimonio, purché uno dei coniugi risieda ancora abitualmente in tale Stato;
- in subordine, dalla legge dello Stato con il quale entrambi i coniugi hanno un altro legame particolarmente stretto
*Fonte: Commissione Europea la titolarità del diritto di autore/la proprietà del testo competono alle Comunità europee .Soltanto la legislazione europea pubblicata nell’edizione cartacea della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è da considerarsi autentica.
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