Il regolamento mira a riunire in un unico documento le disposizioni sul divorzio e sulla responsabilità genitoriale, prevedendo, fra l’altro, il riconoscimento automatico delle decisioni relative al diritto di visita dei minori, che rientrava in un’iniziativa della Francia del 2000.
Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1347/2000.
Una priorità: il diritto del minore
L’Unione considera prioritario il diritto del minore di mantenere relazioni regolari con entrambi i genitori. Pertanto, il minore avrà diritto di essere sentito su ogni questione relativa alla responsabilità genitoriale nei suoi confronti, tenendo conto della sua età e della sua maturità.
Ambito d’applicazione, definizioni e competenza
Rientrano nell’ambito d’applicazione del regolamento i procedimenti relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi o all’annullamento del matrimonio, nonché tutte le questioni relative alla responsabilità genitoriale. Con “responsabilità genitoriale” si intendono i diritti e i doveri riguardanti la persona o i beni di un minore. Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale.
Sono esclusi dall’ambito d’applicazione i procedimenti civili relativi alle obbligazioni alimentari, che rientrano nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Sono altresì esclusi dall’ambito d’applicazione del regolamento:
- la determinazione e l’impugnazione della filiazione;
- la decisione relativa all’adozione, le misure che la preparano, l’annullamento e la revoca dell’adozione;
- i nomi e i cognomi del minore;
- l’emancipazione;
- i trust e le successioni;
- i provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.
Il regolamento stabilisce un sistema completo in materia di competenza. Per quanto riguarda il divorzio, essa riproduce le norme sulla competenza del regolamento (CE) n. 1347/2000 () del Consiglio.
Per quanto riguarda la responsabilità genitoriale, di norma, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale. Vi sono tuttavia delle eccezioni a questa regola. Pertanto, in caso di legittimo cambio di residenza (trasferimento), il giudice dello Stato membro nel quale il minore aveva in precedenza la sua residenza abituale, il quale abbia già emesso una decisione sulla responsabilità genitoriale (in particolare per quanto riguarda il diritto di visita), conserva, a determinate condizioni, la competenza giurisdizionale. Inoltre, i genitori possono accettare che il giudice che ha pronunciato il divorzio sia competente a decidere anche in materia di responsabilità genitoriale. A determinate condizioni, i genitori possono altresì mettersi d’accordo per adire i giudici di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame sostanziale, basato, ad esempio, sulla sua cittadinanza.
Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui il minore si trova. Questa disposizione si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei loro paesi d’origine. Qualora non sia possibile determinare la competenza di un tribunale in applicazione delle disposizioni specifiche stabilite dal regolamento, ogni Stato membro potrà applicare la sua legislazione nazionale. In via eccezionale è infine possibile trasferire il caso a una giurisdizione più adatta a trattarlo, se ciò è nell’interesse superiore del minore.
Spetta ai giudici verificare d’ufficio se sono competenti o meno ai sensi del presente regolamento. Quando un giudice di uno Stato membro è investito di un caso per il quale non è competente, deve d’ufficio dichiararsi non competente. Se viene proposta un’azione contro un convenuto che ha la residenza abituale in un altro Stato membro, spetta ai giudici verificare se questi ha ricevuto la domanda giudiziale in tempo utile per poter preparare la propria difesa. I giudici hanno inoltre la possibilità di adottare, in caso d’urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi a persone e a beni.
Disposizioni in materia di sottrazione di minori
Il regolamento introduce anche norme in materia di sottrazione di minori (trasferimento illecito o mancato ritorno del minore *). Queste norme sono dirette a contrastare il fenomeno all’interno dell’Unione europea.
In caso di sottrazione di un minore, il titolare del diritto di affidamento può presentare presso un’autorità centrale una domanda di ritorno del minore. Egli può altresì adire un tribunale.
La norma generale in materia di competenza stabilisce che i giudici dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima della sottrazione restano competenti anche successivamente a questa, fino a quando il minore non abbia acquisito la residenza abituale in un altro Stato membro (con l’accettazione del titolare del diritto di affidamento e trascorso un periodo minimo di un anno di residenza).
Il giudice è tenuto ad adottare la sua decisione al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda. Il minore viene ascoltato durante il procedimento, se ciò non appare inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità. Il ritorno del minore non può essere rifiutato se la persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilità di essere ascoltata.
I giudici dello Stato membro in cui è avvenuta la sottrazione del minore possono rifiutare il ritorno del minore solo nel caso in cui esista un serio rischio per la salute fisica e psichica del minore (ai sensi dell’articolo 13, lettera b) della convenzione dell’Aja del 1980). Il regolamento prescrive che il giudice sia tenuto ad ordinare il ritorno del minore anche in quest’ultimo caso, qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.
Se emana un provvedimento contro il ritorno di un minore, un’autorità giurisdizionale deve trasmettere il fascicolo all’autorità giurisdizionale competente dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima della sua sottrazione. A quest’ultima spetta la decisione definitiva sul ritorno del minore. Il giudice deve dare al minore e alle parti la possibilità di essere ascoltati, nonché tener conto dei motivi e degli elementi di prova sulla base dei quali il primo giudice ha emanato il provvedimento contro il ritorno. Se il giudice dello Stato membro d’origine perviene ad una decisione diversa, ossia che il minore deve tornare, la decisione viene automaticamente riconosciuta ed eseguita nell’altro Stato membro senza che vi sia bisogno di una dichiarazione di esecutività (“soppressione dell’exequatur”) e senza possibilità di appello, a condizione che il giudice d’origine abbia rilasciato un certificato (allegato IV).
Riconoscimento ed esecuzione
Le disposizioni sul riconoscimento e sull’esecuzione riprendono le disposizioni previste in materia dal regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.
Il regolamento garantisce il riconoscimento automatico di ogni decisione senza necessità di una procedura intermedia e limitando i motivi di rifiuto per le decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ai seguenti casi:
- il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico;
- il convenuto è nell’impossibilità dì presentare le proprie difese a causa di una notificazione tardiva della domanda giudiziale;
- il riconoscimento è incompatibile con un’altra decisione.
Per le decisioni in materia di responsabilità genitoriale vi sono due motivi supplementari di diniego del riconoscimento, ossia:
- il minore non ha avuto la possibilità di essere ascoltato;
- una persona che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale non ha avuto la possibilità di essere ascoltata.
La decisione relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale può essere dichiarata esecutiva in un altro Stato membro su istanza di una parte interessata (e, nelle varie regioni del Regno Unito, dopo esservi stata registrata per esecuzione). La decisione di esecutività può essere oggetto di impugnazione.
Per quanto riguarda le decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, ogni parte interessata può chiedere ai giudici competenti il rilascio di un certificato sulla base del modulo standard che figura in allegato al regolamento (allegato I e allegato II).
Ogni decisione riguardante il diritto di visita e il ritorno del minore presa conformemente alle disposizioni del regolamento viene automaticamente riconosciuta ed eseguita in tutti gli Stati membri senza che sia necessario ricorrere ad alcuna procedura (soppressione dell’exequatur), a condizione che la decisione sia accompagnata da un certificato. Il modello standard dei certificati relativi al diritto di visita e al ritorno del minore è disponibile in allegato al regolamento (rispettivamente allegato III e allegato IV).
Il certificato, rilasciato allo scopo di facilitare l’esecuzione della decisione, non è impugnabile. E’ tuttavia possibile presentare domanda di rettifica nel caso in cui il certificato non rispecchi correttamente il contenuto della decisione.
Il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.
Occorre altresì distinguere fra la decisione che riconosce il diritto di visita e le modalità pratiche di esercizio di tale diritto. Il giudice dello Stato membro dell’esecuzione può fissare le modalità pratiche per l’esercizio del diritto di visita qualora le modalità necessarie non siano state previste nella decisione emessa dal giudice dello Stato membro in cui è stata adottata la decisione che ha riconosciuto il diritto. Nel fissare le modalità pratiche, il giudice deve tuttavia rispettare gli elementi fondamentali della decisione.
Cooperazione fra le autorità centrali
Ogni Stato membro designa una o più autorità centrali, cui sono affidati diversi compiti, in particolare:
- favorire lo scambio di informazioni sull’ordinamento e sulle procedure nazionali;
- facilitare la comunicazione fra le autorità giurisdizionali;
- fornire assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione;
- favorire la soluzione delle controversie fra i titolari della responsabilità genitoriale tramite mezzi alternativi quali la mediazione.
A questo scopo, le autorità centrali si riuniscono periodicamente nell’ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
I titolari della responsabilità genitoriale possono rivolgersi all’autorità centrale dello Stato membro, in cui essi o il minore risiedono abitualmente per richiedere l’assistenza gratuita.
Come regola generale, il regolamento sostituisce le convenzioni vigenti concluse fra due o più Stati membri nelle materie disciplinate dal regolamento. Nelle relazioni fra Stati membri il regolamento prevale inoltre su alcune convenzioni multilaterali nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate, ossia: la convenzione dell’Aja del 1961 (legge applicabile in materia di protezione dei minori), la convenzione di Lussemburgo del 1967 (riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale) la convenzione dell’Aja del 1970 (riconoscimento dei divorzi), la convenzione europea del 1980 (affidamento dei minori) e la convenzione dell’Aja del 1980 (aspetti civili della sottrazione internazionale di minori).
Per quanto riguarda le relazioni con la convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione delle decisioni e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, il presente regolamento si applica integralmente nel caso in cui il minore interessato abbia la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro. Inoltre, le disposizioni in materia di riconoscimento e di esecuzione di una decisione emessa dal giudice competente di uno Stato membro si applicano anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato non membro il quale è parte contraente della convenzione.
Sono inoltre applicabili disposizioni particolari per quanto riguarda:
- le relazioni della Finlandia e della Svezia con la Danimarca, l’Islanda e la Norvegia relativamente all’applicazione della convenzione del 6 febbraio 1931 (“convenzione nordica sul matrimonio”);
- le relazioni fra la Santa sede e il Portogallo, l’Italia e la Spagna.
Disposizioni finali
Un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri assiste la Commissione nell’applicazione del regolamento.
Entro il 1° gennaio 2012 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sull’applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di proposte di adeguamento.
Il Regno Unito e l’Irlanda hanno espresso l’intenzione di partecipare all’applicazione del presente regolamento. La Danimarca non partecipa all’adozione del regolamento, e non è pertanto soggetta alla sua applicazione.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2004 e si applica dal 1° marzo 2005.
Contesto
Il Consiglio europeo di Tampere ha espresso la chiara volontà degli Stati membri di rafforzare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, in particolare in materia civile (punto 34 delle conclusioni). Il riconoscimento automatico delle decisioni doveva avvenire, in un primo tempo, in settori limitati quali il diritto di famiglia, in particolare le prestazioni alimentari e il diritto di visita.
Conformemente alle conclusioni di Tampere:
- nel maggio 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento () (CE) n. 1347/2000, detto Bruxelles II;
- nel luglio 2000 la Francia ha presentato un’iniziativa riguardo al diritto di visita () transfrontaliera dei minori;
- nel settembre 2001 la Commissione ha presentato una proposta in materia di responsabilità genitoriale ().
Le disposizioni della proposta della Commissione del 20 settembre 2001 sono state riprese nella presente proposta di regolamento e pertanto sono state formalmente ritirate il 6 giugno 2002. Lo stesso è avvenuto per l’iniziativa francese del luglio 2000.
Per visualizzare l’intero regolamento clicca qui
*Fonte (http://eur-lex.europa.eu ): la titolarità del diritto di autore/la proprietà del testo competono alle Comunità europee .Soltanto la legislazione europea pubblicata nell’edizione cartacea della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è da considerarsi autentica.
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