Rechtsanwalt (D) (avvocato tedesco)

Il numero degli avvocati in Germania é in continua crescita: 146.906 (inizio 2008), che significa un 2,85 % in più rispetto all’anno precedente.

Le condizioni di accesso alla professione, le prerogative e gli obblighi degli avvocati, l’organizzazione e le mansioni degli ordini degli avvocati, nonché degli organi di vigilanza e delle procedure disciplinari sono fissati nella normativa federale sull’avvocatura (“Bundesrechtsanwaltsordnung” – BRAO). Tale normativa è stata di recente riformata con legge del 26 marzo 2007, entrata in vigore il 1° giugno 2007, in direzione di una maggiore autonomia amministrativa dell’avvocatura.
Diritti e obblighi della professione sono regolati più specificatamente dal Codice deontologico degli avvocati (“Berufsordnung für Rechtsanwälte” – BORA), che viene definito e adottato dall’ordine federale degli avvocati, che stabilisce altresì le regole per l’attribuzione della qualifica delle specializzazioni forensi (“Fachanwaltsordnung” – FAO).
Un’apposita legge (“Rechtsanwaltsvergütungsgesetz” – RVG) disciplina la remunerazione degli avvocati.

1. Gli organi professionali

Ai sensi dell’art. 60 del BRAO, gli ordini degli avvocati (Rechtsanwaltskammer) sono costituiti nelle giurisdizioni territoriali delle Corti d’appello (Oberlandesgericht) e ne sono membri gli avvocati o le società di avvocati aventi lo studio professionale o la sede entro tali circondari. 
L’ordine degli avvocati costituisce un ente di diritto pubblico ed è composto dai seguenti organi: Consiglio (Vorstand), Comitato direttivo (Präsidium) e Assemblea.
Il Consiglio è composto da sette membri, ma l’Assemblea può stabilire un numero maggiore. Esso definisce il proprio regolamento. I membri del Consiglio sono eletti dall’Assemblea per quattro anni, con rinnovo ogni due anni di metà dei componenti. I requisiti per l’elezione sono l’iscrizione all’ordine e l’esercizio ininterrotto della professione per almeno cinque anni. I membri del Consiglio sono tenuti al segreto professionale.

Tra le responsabilità del Consiglio rientra la sorveglianza sull’adempimento dei doveri professionali da parte dei membri, la soluzione delle questioni attinenti alla professione poste dagli iscritti e l’attività di mediazione nelle controversie tra i membri dell’ordine e tra questi e i clienti.
Il Comitato direttivo, che è eletto dal Consiglio, è composto da quattro membri: il Presidente, il Vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Esso esercita le competenze attribuitegli dal Consiglio e controlla la gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni dell’ordine.
L’Assemblea, che stabilisce il proprio regolamento, è convocata dal Presidente. Tra i suoi compiti rientrano la nomina del Consiglio e la definizione dell’importo e della scadenza del contributo e degli ulteriori oneri dei membri.
  
I 27 ordini degli avvocati costituiti nelle giurisdizioni delle corti d’appello, nonché l’ordine degli avvocati presso la Corte federale di giustizia formano l’ordine federale degli avvocati (Bundesrechtsanwaltskammer), composto di un Comitato direttivo e un’Assemblea le cui competenze rispecchiano in gran parte quelle attribuite ai corrispondenti organi degli ordini circondariali.
Non è presente la figura del Consiglio; i membri del Comitato direttivo sono pertanto eletti dall’Assemblea per quattro anni. Può essere escluso chi abbia compiuto 65 anni e chi sia stato membro del Comitato negli ultimi quattro anni. I membri del Comitato operano su base onoraria – ma percepiscono un rimborso spese –  e sono tenuti al segreto professionale.
  
La massima associazione professionale di diritto privato è il Deutscher Anwaltverein, cui aderiscono su base volontaria circa la metà dei 142.800 avvocati presenti attualmente in Germania. Tale associazione esiste dal 1871 e rappresenta gli interessi economici e professionali della categoria nell’ambito del processo legislativo nazionale e comunitario.

2. L’accesso alla professione

L’avvocatura costituisce in Germania un corpo indipendente di operatori del diritto e gli avvocati esercitano la libera professione, per la quale è richiesta un’abilitazione. Quest’ultima è organizzata dagli ordini degli avvocati. Ai sensi dell’art. 4 del BRAO è ammesso all’esercizio della professione – fatte salve le normative europee in materia – solo chi disponga dei requisiti per l’accesso alla magistratura ai sensi della corrispondente normativa.
 
La formazione

La legge federale 8 settembre 1961 sullo statuto dei giudici prevede che l’accesso alla magistratura sia subordinato al previo conseguimento del primo e del secondo esame di Stato al termine, rispettivamente, di un corso di studi giuridici a livello universitario e di un periodo di pratica assimilato ad un servizio di pubblico impiego. 
Più specificamente, tale formazione – che è comune per tutti i membri delle professioni giuridiche (giudici, pubblici ministeri, avvocati, giuristi d’impresa, etc.) – dura almeno sei anni. Essa si compone di una parte teorica, che dura perlomeno quattro anni e che si svolge presso un’università, e una parte pratica di due anni, suddivisa in vari stage (Stationen). Non esiste alcun requisito d’età. La legge federale detta i principi generali e lascia ogni Land libero di definire il contenuto della formazione giuridica, così che questa differisce da un Land all’altro.

Dopo l’approvazione della legge federale 11 luglio 2002, recante la riforma della formazione dei giuristi, entrata in vigore il 1° luglio 2003, i Länder hanno modificato le proprie leggi su tale tipo di formazione. Precedentemente, essa era essenzialmente incentrata sulla preparazione al mestiere di giudice. Poiché, tuttavia, circa il 90% degli studenti di diritto esercita la professione di avvocato, la formazione è stata ridisegnata nel senso di conferire maggiore importanza alla preparazione all’esercizio della professione di avvocato e alla specializzazione.
La prima parte della formazione si svolge presso una facoltà di giurisprudenza. La normativa federale prevede una durata minima di quattro anni, ma nella maggior parte dei Länder essa è di nove semestri. Tale formazione è consacrata allo studio delle diverse branche del diritto (diritto civile, diritto penale, diritto processuale, diritto comunitario). A partire dal 1° luglio 2003, gli studenti sono anche tenuti a frequentare dei corsi di lingue straniere e a scegliere delle materie complementari (quali, ad esempio, il diritto di famiglia, la criminologia, etc.).

Durante tale periodo, gli studenti devono conseguire i diplomi corrispondenti alle diverse materie del programma. La legge federale impone tre mesi di praticantato (Praktikum) e lascia i Länder liberi di decidere se si debba trattare o meno di un unico praticantato.
Al termine della formazione teorica, gli studenti possono sostenere il primo esame. Organizzato dal Ministero della giustizia regionale, esso varia da un Land all’altro. L’esame comprende una parte scritta ed una parte orale. Ogni prova scritta dura cinque ore e consiste nella soluzione di un caso pratico analogo a quello che i giuristi professionisti si trovano a dover trattare. Tali prove, generalmente sei o sette, vertono sia sulle materie obbligatorie che sulla materia complementare scelta dal candidato e il cui peso è stato rivalutato in occasione della riforma. Nei Länder dove il numero delle prove scritte è inferiore gli studenti devono dedicare alcune settimane alla redazione di un elaborato. Solo coloro che hanno ottenuto un certo punteggio alle prove scritte sono ammessi agli orali.

Poiché l’esame non può essere sostenuto più di due volte, molti studenti seguono dei corsi privati di preparazione (Repetitorium) e aspettano almeno cinque mesi prima di presentarsi alla prova. Tuttavia, al termine dell’ottavo semestre è prevista a favore di coloro che abbiano sostenuto tutti gli esami previsti senza interrompere il corso degli studi la possibilità di un “tentativo libero” (Freiversuch o Freischuß), che viene considerato come non esperito in caso di esito negativo dell’esame.
Il superamento del primo esame dà diritto al titolo di “referendario” e permette l’accesso alla seconda fase della formazione giuridica, il c.d. Referendariat, che dura due anni.
Durante questi due anni, gli studenti sono remunerati dal Land ed effettuano vari stage della durata di alcuni mesi. In generale, sono previsti cinque stage. I primi quattro si svolgono presso una corte civile, una corte penale, una pubblica amministrazione ed uno studio legale, mentre l’ultimo è scelto dall’interessato, per permettergli di cominciare a specializzarsi. La legge federale dispone che la durata minima dello stage presso lo studio legale sia di nove mesi, mentre quella dello stage di specializzazione deve essere come minimo di tre mesi. La durata degli altri stage è determinata dalle legislazioni dei Länder.
Il Referendariat termina con il secondo esame, composto da varie prove scritte, nelle quali l’accento è posto sulla conoscenza delle procedure, e da prove orali attinenti a casi concreti. La commissione è composta da giuristi provenienti da diverse professioni.


L’abilitazione

Ai sensi degli artt. 6 e ss. del BRAO, l’abilitazione all’esercizio della professione forense (Zulassung) è rilasciata su richiesta dall’ordine degli avvocati nel cui circondario il richiedente vuole esercitare.
L’abilitazione all’esercizio della professione forense diviene efficace mediante l’emissione del corrispondente certificato da parte dell’ordine degli avvocati. Ciò presuppone il giuramento e la conclusione di una specifica assicurazione di responsabilità civile per i rischi legati all’esercizio della professione. Con il rilascio dell’abilitazione l’avvocato diviene di diritto membro dell’ordine che ha emesso il certificato.
L’abilitazione può essere oggetto di revisione o revoca da parte del competente ordine degli avvocati. Gli artt. 14 e ss. del BRAO disciplinano dettagliatamente i presupposti, il diritto al contraddittorio e la possibilità di ricorso nell’ambito di tale procedura.
  
Ai sensi dell’art. 43c del BRAO, l’ordine degli avvocati può altresì concedere il diritto all’utilizzo del titolo di avvocato specializzato (Fachanwalt) per i settori del diritto amministrativo, tributario, del lavoro e sociale. La disciplina di dettaglio, che specifica i presupposti per l’attribuzione di tale titolo, è contenuta nel Fachanwaltsordnung. L’art. 1 di tale regolamento istituisce la specializzazione, tra gli altri, per il settore del diritto di famiglia, penale, fallimentare, delle assicurazioni, della proprietà intellettuale e delle società.  
 
3. Il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori
E’ stata recentemente superata la distinzione tra avvocato di primo grado e avvocato di secondo grado. In precedenza, ai fini dell’autorizzazione al patrocinio dinanzi alle Corti di secondo grado (Landgericht o Oberlandes-gericht) era necessaria un’apposita abilitazione a seguito di almeno cinque anni di esercizio di attività professionale. 
Attualmente, stante l’eliminazione di tale requisito, ogni avvocato può esercitare davanti ad ogni grado di giurisdizione, ad eccezione della Corte federale di giustizia (Bundesgerichtshof). Per quest’ultimo grado, gli artt. 164 e ss. del BRAO prescrivono come requisiti minimi il compimento del 35° anno di età e l’esercizio ininterrotto della professione per almeno cinque anni. Un’apposita commissione costituita presso la Corte provvede quindi ad eleggere i candidati nominati dall’ordine federale degli avvocati o dall’ordine degli avvocati presso la Corte federale di giustizia.   
 
4. Modalità di esercizio della professione

La professione forense può essere esercitata anche in forma associata o societaria (artt. 59a e 59c del BRAO). Tali forme di collaborazione possono essere anche multidisciplinari.
Relativamente alle società di avvocati la normativa prevede che esse debbano assumere la forma di società a responsabilità limitata e che debbano avere ad oggetto esclusivamente attività di assistenza e di consulenza in relazione a questioni giuridiche.
La relativa autorizzazione, che presuppone lo stato non fallimentare della società e la conclusione di un’assicurazione per la responsabilità civile, è concessa dall’ordine nel cui circondario ha sede la società.  
 
5. La pubblicità
L’art. 43b del BRAO, in combinato disposto con l’art. 6 del Codice deontologico, prevede che gli avvocati possano farsi pubblicità soltanto quando questa attenga all’oggetto dell’attività professionale. E’ ammessa ogni forma di pubblicità (volantini, inserzioni, Internet ecc.), ma è vietato il riferimento a successi professionali e al fatturato. La menzione di nominativi e cause specifiche può essere fatta solo con il consenso espresso del cliente.

6. Le tariffe professionali
Gli onorari per l’attività prestata possono essere calcolati in base alla legge sulla remunerazione degli avvocati (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG) o sulla base di corrispettivi concordati.
Tali accordi sono sempre ammessi, ma in tal caso trovano applicazione gli artt. 49b del BRAO e 4 della RVG, in conformità ai quali in caso di accordi di importo superiore alle tariffe di legge occorre osservare i requisiti di forma di cui all’art. 4 della RVG. Inoltre, gli accordi non possono prevedere tariffe inferiori a quelle previste per legge, mentre è sempre possibile la fissazione di un corrispettivo di importo maggiore a quello fissato dalla legge. 
La RVG prevede due diverse forme di corrispettivo, quello fisso e quello da stabilire entro determinati parametri. Quest’ultimo tipo si determina in base al valore della controversia (Satzrahmengebühr), oppure sono fissati un importo minimo ed uno massimo (Betragsrahmengebühr). Gli importi dei corrispettivi dipendenti dal valore della controversia sono indicati nella tabella allegata alla legge.

Il corrispettivo da stabilire entro determinati parametri è fissato discrezionalmente dal professionista in via equitativa in considerazione di tutte le circostanze, in particolare dell’ampiezza e della difficoltà dell’attività da prestare, della rilevanza della controversia, nonché della situazione patrimoniale del cliente (art, 14, comma 1, della RVG). La legge vieta espressamente gli accordi che assoggettino la remunerazione dell’avvocato alla condizione dell’esito positivo della lite (art. 14, comma 2, della RVG). 
A partire dal 1° luglio 2006 gli onorari per la consulenza stragiudiziale sono liberalizzati. L’avvocato deve impegnarsi a raggiungere un accordo, in caso contrario si applicano le norme di diritto civile, in particolare l’art. 612 del BGB. 

7. Il procedimento disciplinare

Il BRAO (artt. 92-112) prevede un “Tribunale degli avvocati” (Anwaltsgericht), una “Sezione della Corte di appello per gli avvocati” (Anwaltsgerichtshof) e una “Sezione della Corte di cassazione federale per le questioni degli avvocati” (Bundesgerichtshof in Anwaltssachen) 15, oltre a norme sulle sanzioni disciplinari (artt. 113-115c) e sul procedimento disciplinare (artt. 116-161a). 
Il Tribunale degli avvocati è istituito nel distretto di ogni ordine. E’ composto esclusivamente da avvocati, appartenenti all’ordine di riferimento, nominati dal Ministero della giustizia regionale, sulla base di un elenco di candidati presentato dal Consiglio dell’ordine.

La Sezione della Corte di appello per gli avvocati è istituita presso la Corte di appello (Oberlandesgericht). E’ composta in modo misto da giudici membri di tale corte e da avvocati, tutti nominati dal Ministero della giustizia regionale per cinque anni.
Infine, presso la Corte federale di giustizia viene istituita un’apposita Sezione per le questioni degli avvocati, composta dal Presidente di tale corte, da tre giudici membri di essa e da tre avvocati, nominati dal Ministero federale della giustizia per una durata di cinque anni.


Fonte: http://www.senato.it/notizie/136525/150365/150427/genpagina.htm