Divorzio – Italia

1. Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?

La legge prevede cause tassative di divorzio ( v. par. n. 2), le quali costituiscono condizioni necessarie ma non sufficienti ai fini della pronuncia di divorzio. Il giudice deve infatti verificare ( con poteri di valutazione più o meno ampi, in relazione alle singole cause di divorzio) l’avvenuto fallimento della comunione di vita che costituisce il fondamento comune di tutte le cause di divorzio.

Tale verifica è necessaria anche nella ipotesi di domanda congiunta di divorzio ; il consenso dei coniugi non costituisce infatti causa efficiente del divorzio ( e quindi non si ha un divorzio propriamente consensuale), ma ai fini della pronuncia favorevole è pur sempre necessaria la verifica giudiziale dei fatti posti a fondamento della domanda.

La pronuncia giudiziale sarà di scioglimento del matrimonio se contratto a norma del codice civile ovvero di cessazione degli effetti civili se si tratta di matrimonio contratto secondo il rito religioso e regolarmente trascritto nei registri di stato civile. E’ necessaria la partecipazione del pubblico ministero.

Fonti: legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 1 agosto 1978, n. 436, e dalla legge 6 marzo 1987, n. 74.

2. Quali sono le cause di un divorzio?

Uno dei coniugi può chiedere il divorzio :

  1. quando l’altro coniuge, dopo la celebrazione del matrimonio, è stato condannato , con sentenza passata in giudicato, per fatti – anche anteriori al matrimonio – di particolare gravità, e cioè:
  2. alla pena dell’ergastolo ovvero ad una pena superiore a 15 anni, anche con più sentenze, per delitti non colposi, con esclusione dei reati politici e di quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
  3. a qualsiasi pena detentiva per i delitti di incesto (art.564 cp) e per i delitti in materia di violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis ( violenza sessuale) , 609 quater , 609 quinquies, 609 octies ( introdotti con legge 1996,n.66);
  4. a qualsiasi pena detentiva per l’omicidio volontario di un figlio o per il tentativo di omicidio del coniuge o di un figlio;
  5. a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di lesioni personali gravissime, di violazione degli obblighi di assistenza familiare , di maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli,di circonvenzione di incapace, in danno del coniuge o di un figlio, salve le ipotesi di condanna del coniuge richiedente per concorso ovvero di accertata ripresa della convivenza coniugale;
  6. nei casi in cui:
  7. l’altro coniuge è stato assolto dai reati di incesto e di violenza sessuale cui alle lett. b) e c) del punto n. 1, quando il giudice accerti la inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
  8. è stata pronunciata separazione giudiziale o consensuale e la separazione si sia protratta da almeno tre anni a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione;
  9. il procedimento penale promosso per i delitti di cui alle lett. b) e c) del punto n. 1 si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, ma il giudice del divorzio accerta che ricorrono le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
  10. il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di non punibilità del fatto per mancanza di pubblico scandalo;
  11. l’altro coniuge cittadino straniero ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
  12. il matrimonio non è stato consumato;
  13. è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso , potendo in tal caso la domanda di divorzio essere presentata sia dal coniuge che ha mutato sesso, sia dall’altro.

In sintesi, oltre alle ipotesi cd. penalistiche ( nelle quali, oltre alla condanna per fatti di particolare gravità, vanno comprese anche le ipotesi di assoluzione per vizio di mente , di estinzione del reato , di mancanza della condizione obiettiva di punibilità nella fattispecie di incesto), costituiscono causa di divorzio: la separazione personale ; l’annullamento , lo scioglimento o il nuovo matrimonio all’estero dell’altro coniuge; la non consumazione del matrimonio; il mutamento di sesso.

3. Quali sono le conseguenze del divorzio con riferimento:

a) ai rapporti personali tra i coniugi?

Rapporti personali. La pronuncia di divorzio comporta:

  • in primo luogo l’estinzione del vincolo coniugale , con conseguente restituzione ai coniugi dello stato libero che consente loro di contrarre nuovo matrimonio; ma per la donna vige il divieto temporaneo di nuove nozze , salvo che ricorrano le ipotesi di cui all’art. 89 cc;
  • per la donna, la perdita del cognome che aveva aggiunto al proprio ; ma il tribunale può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito in aggiunta al suo, quando sussista un interesse della ricorrente ovvero dei figli meritevole di tutela.

Non fa venire meno il vincolo di affinità ed in particolare non fa cessare l’impedimento dell’affinità in linea retta ( art. 87, n. 4, cc); non fa perdere la cittadinanza al coniuge straniero che l’abbia acquisita a seguito di matrimonio.

b) alla proprietà dei beni comuni?

Proprietà dei beni comuni. Il divorzio determina lo scioglimento della comunione legale ( la quale riguarda tutti gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, salvo che si tratti dei beni personali indicati nell’art. 179 cc) , nonché lo scioglimento del fondo patrimoniale ; ma qualora vi siano figli minori il fondo permane fino alla maggiore età dell’ultimo dei figli minori . Non produce effetti sulla comunione ordinaria ( per esempio in caso di beni acquistati prima del matrimonio pro-quota , o anche durante il matrimonio ma in regime di separazione dei beni ) , che può essere sciolta ad istanza di uno dei coniugi.

c) all’esercizio della potestà parentale sui figli minori?

Potestà parentale , il tribunale che pronuncia il divorzio dispone anche l’affidamento dei figli ad uno dei genitori o – se ritenuto utile nell’interesse dei figli – l’affidamento congiunto o alternato ; stabilisce le modalità di visita del genitore non affidatario ; dà disposizioni per l’amministrazione dei beni dei figli; adotta provvedimenti per il contributo di mantenimento a carico del genitore non affidatario.

Il coniuge affidatario è preferito nell’assegnazione del diritto di abitazione nella casa familiare. ( Per ulteriori informazioni vedere: “Responsabilità parentale” – Italia)

d) all’assegno di mantenimento a carico di un coniuge e a favore dell’altro?

Assegno di mantenimento . Con la pronuncia di divorzio il tribunale , ad istanza di parte, dispone l’attribuzione di un assegno periodico di mantenimento a favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati ovvero non possa procurarseli per ragioni obiettive. L’obbligo di corrispondere l’assegno cessa nel caso di passaggio a nuove nozze del coniuge beneficiario . L’assegno di divorzio , su accordo della parti, può anche essere corrisposto in unica soluzione, mediante trasferimento in favore del coniuge beneficiario del diritto di proprietà su un immobile. ( Per ulteriori informazioni vedere: Crediti alimentari – Italia)

Ulteriori effetti. Il coniuge divorziato e non passato a nuove nozze, che sia titolare di un assegno di divorzio, ha, altresì, diritto ad una percentuale della indennità di fine rapporto di lavoro percepita dall’altro coniuge ; in caso di morte dell’ex coniuge, ha diritto alla pensione di reversibilità ovvero a concorrere alla ripartizione della pensione con il coniuge superstite, nonché ad un assegno successorio a carico dell’eredità , qualora versi in stato di bisogno. La legge prevede altresì la possibilità per il coniuge beneficiario di iscrivere ipoteca ovvero di ottenere il sequestro dei beni del coniuge obbligato.

Violazione obbligo mantenimento. Il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno per il mantenimento del coniuge e/o dei figli commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ( art. 570 cod.pen.).

4. Cosa significa la nozione di “separazione personale” in termini pratici?

La separazione personale dei coniugi implica la cessazione legalmente sanzionata dell’obbligo di convivenza a loro carico. La separazione di fatto è priva di effetti ( fatte salve le situazioni anteriori alla legge di riforma del 1975,n. 151)

Per effetto della separazione non viene meno il rapporto coniugale, ma si ha solo un’attenuazione del vincolo.

La separazione legale può essere giudiziale o consensuale .

Fonti: la disciplina di carattere sostanziale è contenuta nel codice civile (artt. 150 e segg. cc; in materia successoria v. artt. 548 e 585 cc).

5. Quali sono le condizioni per la separazione legale?

La separazione giudiziale presuppone l’accertamento di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. La legittimazione spetta anche al coniuge che abbia provocato tali situazioni.

Su richiesta di parte, il giudice – ove ne ricorrano i presupposti – dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione ( con tale pronuncia il legislatore della riforma del 1975 ha sostituito la precedente pronuncia di separazione per colpa, abbandonando la concezione di “sanzione” fondata sulla colpa e introducendo il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza o di pregiudizio per i figli minori) .

L’addebito ( la cui domanda può essere proposta solo nel giudizio di separazione ) rileva ai fini dell’attribuzione dell’assegno di mantenimento e ai fini successori. E’ necessaria la partecipazione del pubblico ministero.

La separazione consensuale trova la sua fonte nell’accordo dei coniugi, ma acquista efficacia solo con il provvedimento di omologazione da parte del giudice, cui spetta la funzione di controllare che i patti intervenuti tra i coniugi siano conformi ai superiori interessi della famiglia. In particolare, se l’accordo relativo all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi ultimi , il giudice riconvoca le parti indicando le modificazioni da adottare e, in caso di soluzione inidonea, può rifiutare allo stato l’omologazione. Si ritiene in giurisprudenza non necessaria la partecipazione del pubblico ministero quando non vi siano minori.

6. Quali sono le conseguenze della separazione legale?

Rapporti personali: con la separazione (giudiziale o consensuale) viene meno l’obbligo di assistenza in tutte le forme che presuppongono la convivenza; cessa la presunzione di paternità; la donna non perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio, ma il giudice – su istanza di quest’ultimo – può vietarne l’uso ove esso sia gravemente pregiudizievole, così come può autorizzare la moglie a non farne uso qualora ne possa derivare un pregiudizio.

Proprietà beni comuni: la pronuncia di separazione determina lo scioglimento della comunione legale.

Potestà parentale: il giudice che pronuncia la separazione provvede sull’affidamento dei figli minori e stabilisce la misura dell’assegno a carico del coniuge non affidatario per il mantenimento dei figli. Il coniuge affidatario è preferito nell’assegnazione del diritto di abitazione nella casa coniugale ( Per ulteriori informazioni vedere “Responsabilità parentale” – Italia) .

Assegno di mantenimento: il giudice, se richiesto, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia stata addebitata la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. In caso di addebito, resta salvo il diritto del coniuge che si trovi in stato di bisogno a ricevere gli alimenti, cioè a ricevere periodicamente una somma nei limiti di quanto necessario al suo sostentamento ( Per ulteriori informazioni v. “Crediti alimentari “– Italia)

La giurisprudenza ha ritenuto applicabile all’assegno di separazione il criterio di adeguamento automatico previsto espressamente per l’assegno di divorzio.

E’ possibile la successiva modifica dei provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e alla misura dell’assegno ( per il coniuge e per i figli). La violazione dell’obbligo di versamento dell’assegno costituisce reato (art. 570 cp).

Separazione senza e con addebito: Il coniuge separato cui non sia stata addebitata la separazione mantiene gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Il coniuge cui sia stata addebitata la separazione ha diritto solo ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva di un assegno alimentare a carico del coniuge deceduto ( ex artt. 548 e 585 cc).

Ulteriori effetti: la sentenza di separazione costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale; in caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può ordinare il sequestro dei beni dell’obbligato e ordinare a terzi , tenuti a corrispondere somme periodiche all’obbligato, di versarne una parte agli aventi diritto.

7. Cosa significa la nozione di “annullamento del matrimonio” in termini pratici?

Il codice civile raccoglie sotto la categoria della “nullità” ( artt. 117 e segg. codice civile) ipotesi tra loro diverse, riconducibili alla nullità ovvero all’annullabilità del matrimonio. E’ preferibile utilizzare la categoria della invalidità e fare riferimento in concreto alle singole figure di invalidità e al relativo regime giuridico.

Il matrimonio è invalido quando è inficiato dai vizi espressamente indicati dal legislatore e che devono essere fatti valere con apposita impugnativa.

L’azione di annullamento del matrimonio non si trasmette agli eredi, salvo che il giudizio sia già pendente. E’ necessaria la partecipazione del pubblico ministero.

Fonti: la disciplina di carattere sostanziale è contenuta nel codice civile ( artt. 117 – 129 bis cc)

8. Quali sono le cause di annullamento del matrimonio?

Le cause di invalidità del matrimonio sono le seguenti ( artt. 117 e segg. cc):

  1. vincolo di precedente matrimonio di uno dei coniugi ( mancanza della libertà di stato); l’invalidità è assoluta e imprescrittibile; la legittimazione spetta ai coniugi, agli ascendenti prossimi, al pubblico ministero e a chiunque vi abbia interesse;
  2. impedimentum criminis; tale causa sussiste quando il matrimonio viene contratto da persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato in danno del coniuge dell’altra; l’invalidità è assoluta e insanabile e può essere fatta valere dai coniugi, dal pubblico ministero e da chiunque vi abbia interesse;
  3. interdizione per infermità di mente di uno dei coniugi ; la pronuncia di interdizione può intervenire anche successivamente al matrimonio , purché accerti l’esistenza della incapacità al momento del matrimonio; la impugnazione può essere proposta dal tutore, dal Pubblico Ministero e da chiunque vi abbia interesse;
  4. incapacità di intendere e di volere ( cd. incapacità naturale) di uno dei coniugi; l’impugnazione può essere proposta dal coniuge che – benché non interdetto – provi di avere contratto il vincolo matrimoniale trovandosi in condizioni di incapacità di intendere e di volere; l’azione non può essere proposta se – dopo il recupero delle facoltà mentali – vi sia stata coabitazione per un anno;
  5. difetto di età; la legittimazione spetta ai coniugi, al Pubblico Ministero e ai genitori; il già minorenne non può agire dopo oltre un anno dalla maggiore età;
  6. vincolo di parentela, affinità, adozione, e affiliazione ; l’invalidità può essere fatta valere dai coniugi, dal Pubblico Ministero e da chiunque vi abbia interesse, salvo che sia trascorso un anno dalla celebrazione e si tratti di una ipotesi in cui sarebbe stata possibile l’autorizzazione
  7. violenza, timore ed errore ( consenso estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo; errore sulla identità della persona o errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge ex art. 122 cc); la legittimazione spetta al coniuge il cui consenso sia affetto da uno dei vizi sopra indicati, salvo che via stata coabitazione per un anno dal momento di cessazione della causa di violenza o di timore ovvero dalla data di scoperta dell’errore;
  8. simulazione; il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi i quali abbiano contratto matrimonio con l’accordo di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti che ne derivano; l’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero quando i contraenti, anche per breve tempo, abbiano convissuto more uxorio successivamente alla celebrazione del matrimonio.

9. Quali sono le conseguenze della pronuncia di annullamento del matrimonio?

Se i coniugi erano in buona fede ( e cioè ignoravano il vizio al momento della celebrazione), il matrimonio si considera valido fino alla pronuncia di annullamento, la quale opera con effetti ex nunc ( cd. matrimonio putativo). I figli nati o concepiti durante il matrimonio si considerano figli legittimi e quindi per essi trova applicazione la disciplina prevista per il caso di separazione personale dei coniugi con figli minori.

Il giudice può altresì disporre a carico di uno dei coniugi l’obbligo di corrispondere per un periodo non superiore a tre anni somme periodiche di denaro a favore dell’altro coniuge che non abbia redditi propri adeguati e non sia passato a nuove nozze.

Se uno solo dei coniugi era in buona fede, gli effetti del matrimonio putativo si verificano in suo favore e in favore dei figli. Il coniuge in mala fede è tenuto a corrispondere una congrua indennità corrispondete al mantenimento per tre anni, oltre alla prestazione degli alimenti se non vi siano altri obbligati.

Se i coniugi erano in mala fede, il matrimonio produce effetti rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio, salvo che la nullità dipenda da bigamia o da incesto ; i figli nati da matrimonio nullo per bigamia potranno acquisire lo stato di figli naturali riconosciuti.

La buona fede si presume e deve sussistere soltanto nel momento della creazione del vincolo matrimoniale.

10. Vi sono mezzi alternativi non giudiziali per la risoluzione di questioni relative al divorzio senza la necessità di adire l’autorità giudiziaria ?

Non sono previste forme alternative di risoluzione delle questioni relative al divorzio ( o alla separazione) ; in particolare non è previsto il ricorso alla mediazione familiare. Sono all’esame del Parlamento progetti di legge che prevedono la mediazione familiare al fine di consentire ai coniugi di pervenire a soluzioni concordate in materia di affidamento dei figli..

11. A chi bisogna presentare la domanda di divorzio, di separazione, di annullamento del matrimonio? Quali sono le formalità da rispettare e i documenti che devono essere uniti alla domanda?

La disciplina processuale del divorzio è applicabile anche al procedimento di separazione giudiziale, salvo i limiti di compatibilità; è residuale l’applicazione delle previsioni di cui agli arrt. 706 e segg. cpc..

Il giudizio si svolge nelle forme di un procedimento speciale di cognizione che segue regole differenziate rispetto a quelle del rito ordinario, soprattutto nella fase introduttiva.

Competenza: tribunale , in composizione collegiale, del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all’estero, del luogo di residenza o domicilio del ricorrente; se entrambi risiedono all’estero, è competente qualunque tribunale della Repubblica. Nel caso di divorzio congiunto, i coniugi possono scegliere il luogo di residenza o domicilio dell’uno o dell’altro.

Procedimento: la domanda di divorzio si propone in forma di ricorso che va depositato presso la cancelleria del tribunale competente ; al ricorso vanno allegati i documenti che si offrono in comunicazione, ma è possibile produrli anche direttamente all’udienza presidenziale; il ricorso e il decreto con il quale il presidente del tribunale ha fissato l’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé devono essere notificati a cura del ricorrente all’altro coniuge; se all’udienza presidenziale il tentativo di conciliazione non ha esito positivo, il presidente adotta i provvedimenti temporanei nell’interesse dei coniugi e dei figli e fissa l’udienza davanti al giudice istruttore, davanti al quale la trattazione della causa si svolge secondo le regole del processo ordinario di cognizione.

Divorzio congiunto: l’istanza congiunta presuppone l’accordo dei coniugi sia in ordine al divorzio sia in ordine alle condizioni postmatrimoniali riguardanti i figli e i rapporti economici. Il procedimento è semplificato.

 Fonti: legge 1970, n. 898 e succ.mod.; per la separazione personale è residuale l’applicazione degli artt. 706-711 cpc

12. Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato per coprire i costi della procedura?

E’ previsto il patrocinio a spese dello Stato e quindi è possibile farsi assistere da un avvocato senza dover affrontare le spese di difesa e le altre spese processuali. Del patrocinio a spese dello Stato può usufruire anche il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia. Per le condizioni di ammissione a tale beneficio si rinvia alla legge 1990/217 e alla scheda sul patrocino a spese dello Stato. Poiché la domanda va presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati possono essere consultati i relativi siti web ( per il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma) nonché il sito del Ministero della giustizia.

Fonti: legge 1990 n. 217 , come modificata dalla legge 2001,n.134.

13. E’possibile proporre appello contro una decisione relativa alla pronuncia di divorzio, di separazione legale o di annullamento del matrimonio?

Le sentenze di separazione giudiziale, di divorzio o di annullamento del matrimonio sono suscettibili di impugnazione mediante il mezzo dell’appello. Le sentenze non definitive in materia di divorzio ( per esempio quando la causa prosegue per la determinazione dell’assegno) o di separazione ( per esempio quando la causa prosegue per la pronuncia sull’addebito o sull’assegno ) non sono suscettibili di appello differito ( cioè unitamente alla sentenza definitiva) , ma devono essere impugnate nei termini di legge.

14. Qual è la procedura per ottenere il riconoscimento in Italia di una decisione di divorzio, di separazione personale o di annullamento del matrimonio resa da un tribunale di un altro Paese della U.E.?

Trova in materia applicazione il regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003. che prevede una procedura comune a tutti i Paesi della U.E.

Il riconoscimento è automatico ; quindi non è necessario alcun procedimento per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di decisione di divorzio, separazione, annullamento contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione.

Ma ogni parte interessata può anche far dichiarare che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta; i motivi di non riconoscimento sono espressamente previsti dal regolamento. L’istanza (nella forma del ricorso) si propone alla corte di appello territorialmente competente ( con riferimento al luogo di attuazione della decisione, in applicazione delle norme interne ). Il giudice decide senza indugio ( anche senza contraddittorio) e la decisione viene comunicata al richiedente.

15. Qual è il giudice competente in Italia per l’opposizione al riconoscimento di una decisione di divorzio , separazione o annullamento di matrimonio resa da un tribunale di altro Paese della U.E.? Quale procedura è applicabile in questi casi?

Contro la decisione sul riconoscimento ciascuna delle parti può proporre opposizione davanti alla corte di appello che ha adottato il provvedimento, nel termine di un mese dalla sua notificazione ( due mesi se la controparte è residente in uno Stato diverso); in questa seconda fase vanno rispettate le regole del contraddittorio e trovano applicazione le ordinarie disposizioni sul processo contenzioso.

Contro la sentenza che decide sull’opposizione è ammesso ricorso per cassazione (V. allegati al Regolamento).

16. Qual e il diritto applicabile nel quadro di una procedura di divorzio tra coniugi che non risiedono in Italia o che sono di nazionalità diversa?

dalla legge nazionale comunedei coniugi al momento della domanda di separazione o di divorzio ; nel caso di coniugi con diversa cittadinanza, la ricerca della legge applicabile viene rimessa al prudente apprezzamento del giudice che dovrà individuare il paese in cui la vita coniugale è prevalentemente localizzata .

Se la legge straniera in concreto applicabile non prevede la separazione personale e il divorzio, troverà applicazione la legge italiana ( art. 31 legge 1995,n. 218), prevalendo in tal caso la lex fori. Al riguardo, va in particolare rilevato che l’applicazione della legge italiana non presuppone la cittadinanza italiana del coniuge richiedente e può essere invocata anche da uno straniero, sia in un matrimonio misto sia in un matrimonio tra stranieri.

Con riferimento alle ipotesi formulate nel quesito, ai coniugi italiani che abbiano presentato in Italia domanda di separazione o di divorzio sarà applicabile la legge italiana, anche se non residenti in Italia; se si tratta di coniugi di nazionalità diversa, troverà applicazione la legge dello Stato nel quale si è prevalentemente localizzata la vita matrimoniale ; ma se detta legge non conosce gli istituti della separazione o del divorzio il giudice (italiano) applicherà la legge italiana.


*Fonte: Commissione Europea la titolarità del diritto di autore/la proprietà del testo competono alle Comunità europee .Soltanto la legislazione europea pubblicata nell’edizione cartacea della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è da considerarsi autentica.