Estradizione

 A)     Si veda la Convenzione europea di estradizione, in calce alla quale sono riprodotte anche le dichiarazioni e riserve apposte dall’Italia e dalla Germania.

L’Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 6 agosto 1963; la Germania il 2 ottobre 1976. E’ stato quindi abrogato il Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, sottoscritto a Roma il 12 giugno 1942, n. 1344, in Gazz. Uff. 27 novembre 1942, n. 281).

B)     Si veda il Secondo Protocollo addizionale, in calce al quale sono riprodotte anche le dichiarazioni e riserve apposte dall’Italia.

L’Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 23 gennaio 1985; la Germania l’8 marzo 1991.

C) Accordo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed inteso a facilitarne l’applicazione.

Sottoscritto a Roma il 24 ottobre 1979.

Ordine di esecuzione: l. 11 dicembre 1984, n. 969, in Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 29 gennaio 1985, n. 24.

Entrata in vigore: 4 luglio 1985 (Gazz. Uff. 6 luglio 1985, n. 158); lo stesso giorno è cessata l’applicazione dello Scambio di Note fra l’Italia e la Germania per regolare temporaneamente la reciproca applicazione di alcune norme della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (Roma, 14-18 luglio 1972).

La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, desiderose di completare la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 nei rapporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania e di facilitare l’applicazione dei principi in essa contenuti, hanno convenuto quanto segue:

Art. I

(ad articolo 2 della Convenzione europea di estradizione,

in seguito indicata come “Convenzione”)

  1. L’estradizione sarà concessa anche nel caso in cui ricorrano più pene ancora da espiarsi, ciascuna inferiore a mesi quattro, purché il loro ammontare complessivo sia di almeno quattro mesi. Tale disposizione si applica anche per le misure di sicurezza detentive.
  1. Nel caso di persone che, all’epoca del fatto, non abbiano compiuto il 18° anno di età, e che abbiano la residenza abituale nel territorio dello Stato richiesto, le Autorità giudiziarie di quest’ultimo valuteranno l’opportunità di non effettuare l’estradizione qualora questa possa risultare pregiudizievole allo sviluppo ed al riadattamento di tali persone. In detta ipotesi, le Autorità giudiziarie dei due Stati concorderanno i provvedimenti da adottare. In mancanza di accordo tra le Autorità giudiziarie rispettive, lo Stato richiesto non potrà per questo motivo rifiutare l’estradizione.

Art. II

(ad articolo 7, comma primo, e articolo 8 della Convenzione)

  1. Lo Stato richiesto, in base al presente Accordo, ha la facoltà di concedere l’estradizione per fatti soggetti alla sua giurisdizione, se l’estradando viene consegnato per altri fatti, e se sembra opportuno di farlo giudicare allo stesso tempo da un’Autorità giudiziaria dello Stato richiedente. Ciò si applica anche alle richieste di estensione dell’estradizione per un reato diverso da quello per cui l’estradizione è stata concessa.
  1. Nelle condizioni previste dal paragrafo precedente, lo Stato richiesto, in base al presente Accordo, ha altresì la facoltà di dare il suo consenso ad una riestradizione per reati soggetti anche alla sua giurisdizione. Se uno dei due Stati ha domandato ad un terzo Stato l’estradizione di un suo cittadino per un fato soggetto anche alla giurisdizione dell’altro Stato, quest’ultimo ha la facoltà, invece di domandare l’estradizione dal terzo Stato, di richiedere allo Stato di origine di assumere il procedimento penale.

Art. III

(ad articolo 10 della Convenzione)

  1. L’interruzione della prescrizione è determinata esclusivamente dalla legislazione dello Stato richiedente.
  1. Nel caso di una amnistia concessa nello Stato richiesto la estradizione avrà egualmente luogo, salvo che il reato sia soggetto alla giurisdizione di tale Stato.
  1. La mancanza di una querela o di una autorizzazione, qualora esse siano necessarie soltanto secondo le leggi dello Stato richiesto, non fa venir meno l’obbligo di concedere l’estradizione.

Art. IV

(ad articolo 12, comma primo, della Convenzione)

Salvo il ricorso alla via diplomatica, lo scambio di corrispondenza si effettua:

a) nei casi di estradizione, tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana da una parte, e il Ministro federale della giustizia o i Ministeri della giustizia dei Länder (amministratori della giustizia degli Stati federati) della Repubblica federale di Germania dall’altra parte;

b) nei casi di estradizione in transito, tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana da una parte, ed il Ministro federale della giustizia della Repubblica federale di Germania dall’altra parte.

Art. V

(ad articolo 14 della Convenzione)

  1. La liberazione condizionale non accompagnata da un provvedimento restrittivo della libertà dell’estradato equivale alla sua liberazione definitiva.
  1. Lo Stato richiesto rinuncia all’osservanza delle limitazioni stabilite dall’articolo 14 della Convenzione, se l’estradando ha acconsentito, con formale dichiarazione irrevocabile resa all’Autorità giudiziaria e dopo essere stato edotto sugli effetti legali di tale dichiarazione, ad essere giudicato o assoggettato a pena per qualsiasi altro reato.
  1. L’esecuzione di misure di sicurezza, ordinate anche in seguito a reati per i quali l’estradizione non può essere concessa, non è soggetta alle limitazioni stabilite dall’articolo 14 della Convenzione, se tali misure siano già state ordinate per i reati per cui l’estradizione è ammissibile.

Art. VI

(ad articolo 17 della Convenzione)

Se l’estradizione è richiesta, nello stesso tempo, da una delle due Parti contraenti e da un terzo Stato, e se la preferenza è data alla richiesta di detto terzo Stato, la Parte richiesta informerà l’altra Parte contraente, nel comunicarle la decisione presa sulla domanda di estradizione, in quale misura acconsente ad una eventuale riestradizione dell’estradando dal terzo Stato, al quale sarà consegnato, all’altra Parte contraente.

Art. VII

(ad articolo 19 della Convenzione)

  1. La domanda di consegnare temporaneamente una persona richiesta per certi atti processuali, in particolare per il giudizio, sarà accolta a condizione che il procedimento penale nello Stato richiesto non ne sia ostacolato. Lo Stato richiedente riconsegnerà senza indugio la persona presa temporaneamente in consegna non appena compiuti gli atti processuali o, su domanda dello Stato richiesto, senza riguardo alla nazionalità di tale persona.
  1. Per la durata del soggiorno nel proprio territorio, lo Stato richiedente deve tenere tale persona in stato di arresto. Il periodo di arresto sofferto tra la data dell’uscita dal territorio dello Stato richiesto e quella del ritorno della persona consegnata temporaneamente sarà detratto dalla pena da infliggere o da eseguirsi nello Stato richiesto, salve diverse pattuizioni da adottarsi in casi particolari.
  1. Ogni Stato assumerà le spese derivanti, nel suo territorio, dall’applicazione del presente articolo.

Art. VIII

(ad articolo 20 della Convenzione)

  1. Gli oggetti indicati all’articolo 20, comma primo, della Convenzione, nonché il ricavato eventualmente ottenuto dal loro realizzo, saranno consegnati anche senza specifica richiesta e per quanto possibile contemporaneamente alla consegna della persona perseguita.
  1. La restituzione degli oggetti non occorrenti allo Stato richiedente quali mezzi di prova sarà concessa a meno che gli oggetti non si trovino in possesso di una persona che ha concorso nel reato, ovvero che vengano fatti valere dei diritti su di essi.
  1. La consegna degli oggetti definiti nel paragrafo secondo può essere rifiutata quando il reato sia stato commesso nello stato richiesto.
  1. Nei casi previsti dall’articolo 20, comma primo e secondo, della Convenzione, lo Stato richiesto renderà noto al momento della comunicazione del sequestro degli oggetti, se la persona perseguita consente alla loro immediata restituzione alla persona offesa.

Lo Stato richiedente informerà lo Stato richiesto il più presto possibile se intende rinunciare alla restituzione degli oggetti a condizione espressa che saranno consegnati al proprietario od altro avente diritto, od a persona da questi autorizzata, dietro esibizione di un certificato di dissequestro rilasciato dall’autorità perseguente espressamente indicata nel certificato stesso.

  1. Lo Stato richiedente può omettere la riconsegna allo Stato richiesto nel caso che gli oggetti restituiti provengano da un reato commesso nel territorio di quest’ultimo Stato e se nessun diritto su tali oggetti sia stato fatto valere nello Stato richiesto.
  1. Lo Stato richiesto, all’atto della consegna di oggetti ordinata dall’Autorità giudiziaria, e di cui rinuncia alla restituzione, non farà valere né pegno doganale, né altra garanzia reale prevista dalle leggi doganali o tributarie, a meno che il proprietario degli oggetti e persona danneggiata dal reato sia debitore personale del tributo.

Art. IX

(ad articolo 21 della Convenzione)

  1. Lo Stato richiesto dall’estradizione in transito deve tenere l’estradando in stato di arresto durante il transito.
  1. Durante il periodo dell’estradizione in transito nessuna delle due Parti contraenti sottoporrà a procedimento o ad esecuzione di una sentenza una persona da estradare dall’altro Stato ad un terzo Stato per reati commessi prima dell’estradizione in transito, senza aver ottenuto il consenso dello Stato estradante.
  1. Durante l’estradizione in transito per via aerea l’estradando potrà essere accompagnato da agenti delle due Parti contraenti. In caso di uno scalo nel territorio dello Stato richiesto spetta alle autorità di quest’ultimo Stato di prendere le misure necessarie.
  1. Le comunicazioni menzionate all’articolo 21, comma quarto, della Convenzione dovranno, ove possibile, essere fatte pervenire allo Stato richiesto non più tardi di cinque giorni prima del giorno proposto per il transito.

Art. X

(ad articolo 23 della Convenzione)

Le domande di estradizione e gli altri documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente. Non potranno essere richieste traduzioni.

Art. XI

Il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana ed il Ministero federale della giustizia della Repubblica federale di Germania, in quanto occorra, concorderanno direttamente riunioni di loro rappresentanti allo scopo di assicurare l’uniformità e di risolvere le eventuali difficoltà nell’applicazione della Convenzione e del presente Accordo. Qualora le questioni da esaminarsi interessino la competenza di altri Ministeri questi saranno invitati a partecipare alle riunioni.

Art. XII

(ad articolo 31 della Convenzione)

Se una delle Parti contraenti denuncia la Convenzione, essa rimarrà in vigore tra loro per altri due anni. Detto termine decorrerà dalla data in cui la denuncia sarà efficace nei confronti delle altre Parti della Convenzione. Esso sarà considerato tacitamente prorogato di anno in anno a meno che una delle Parti contraenti informi l’altra Parte per iscritto, sei mesi prima della scadenza del termine, che non acconsentirà ad una ulteriore proroga.

Art. XIII

Il presente Accordo si applica anche al Land di Berlino se il Governo della Repubblica federale di Germania non avrà fatto al riguardo una comunicazione contraria al Governo della Repubblica italiana entro tre mesi dalla data dell’entrata in vigore dell’Accordo.

Art. XIV

  1. Il presente Accordo dovrà essere ratificato; lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo nel più breve tempo possibile a Boon.
  1. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo l’avvenuto scambio degli strumenti delle ratifiche se in tale data la Convenzione europea di estradizione sarà in vigore fra le due Parti del presente Accordo; altrimenti alla stessa data nella quale sarà entrata in vigore la Convenzione.
  1. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento; cesserà di essere in vigore sei mesi dopo l’avvenuta denuncia. Cesserà di essere in vigore anche senza apposita denuncia nella data in cui la Convenzione europea di estradizione non avrà più effetto tra le Parti del presente Accordo.

Fatto a Roma il 24 ottobre 1979 in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede.


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