Trasporto di merce congelata e/o surgelata

19.4.2012 – Il contratto di trasporto è il negozio con il quale un soggetto (detto vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. Quali sono, però, le regole che devono essere rispettate dal vettore e dal mittente in caso di trasporto di merce congelata e/o surgelata?

Innanzitutto bisogna sapere che questi prodotti non possono in alcun modo abbandonare la “catena del freddo”, mentre per quanto attiene gli alimenti refrigerati, gli stessi non possono subire, durante il trasporto, oscillazioni importanti della temperatura ottimale di mantenimento. Il trasporto di tali prodotti avviene quasi esclusivamente con autocarri a refrigerazione meccanica ed impianto frigorifero autonomo rispetto all’autocarro.

Obblighi del mittente

Per quanto concerne il caricamento e lo stivaggio delle merci che devono essere trasportate a mezzo di autocarri frigo, è importante programmare con il vettore data e ora del caricamento e pre-raffreddare opportunamente le merci prima che le stesse siano immesse all’interno del mezzo frigorifero. Inoltre bisogna verificare l’idoneità del mezzo e la pre-refrigerazione dello stesso e provvedere affinché le merci siano adeguatamente stivate in modo da non ostacolare la circolazione dell’aria all’interno della cella. Il mittente deve fornire al vettore anche tutte le necessarie istruzioni per il trasporto e la conservazione delle merci ed in particolare indicare sui documenti di viaggio la temperatura da mantenere durante il trasporto.

Obblighi del vettore

Durante il trasporto la responsabilità civile passa al vettore: costui deve eseguire il trasporto secondo le modalità concordate e consegnare la cosa trasportata nel luogo, nel termine e con le modalità indicategli dal mittente.

Il vettore deve, in caso di trasporto di merce congelata, evitare variazioni della temperatura. È, dunque, tenuto a verificare sempre il documento di trasporto anche per conoscere l’esatta temperatura da mantenere durante il viaggio e indicare chi esegue lo stivaggio e chi scarica la merce (annotandolo sul documento di trasporto). Per non correre inutili rischi il vettore deve fare immediate riserve sulla merce all’atto del caricamento, indicando sul documento di trasporto se l’imballaggio risulta essere in cattive condizioni, se la merce non è stata pre-raffreddata o risulta bagnata, molle o in evidente stato di avaria. Se la temperatura delle merci risulta più alta di quella indicata sul documento di trasporto, il vettore può rifiutare di eseguire il trasporto. Attenzione: la cella frigorifera dell’autocarro deve essere sempre perfettamente pulita e non avere cattivi odori. L’impianto frigorifero, inoltre, deve essere attivato prima di caricare la merce per un opportuno test e per pre-raffreddare l’ambiente. È anche fondamentale misurare sempre le temperature all’interno della cella frigo, prima, durante e dopo il caricamento. In assenza d’indicazioni sulla lettera di vettura, ricordarsi di impostare la temperatura prevista per legge a seconda della tipologia di merce. Bisogna anche ricordarsi di sbrinare l’impianto dopo circa mezz’ora dall’inizio del suo funzionamento e, se il portellone viene aperto spesso.

Se, infine, il destinatario della merce è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente.

Prescrizione breve

Un’ultima indicazione: la legge prevede che i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno. In caso, dunque, di danni alla merce, il mittente è tenuto a far valere i propri diritti entro un anno dalla consegna della merce.

Fonte: Giurista.info Dr. Alessandro Bellardita