L’esecuzione forzata in Germania

Come in Italia, anche in Germania, l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo, notificato alla controparte e munito di formula esecutiva. Contrariamente che in Italia, però, in Germania non esiste l’atto di precetto.

Esecuzione con riconoscimento del titolo:

Per eseguire un titolo esecutivo italiano in Germania, la normativa di riferimento è il “Regolamento (CE) n. 44/2001”, che disciplina il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere.

Il regolamento stabilisce che il giudice competente per territorio “riconosca” la sentenza straniera dopo aver effettuato un controllo di mera forma sulla stessa. Alla domanda è necessario accompagnare l’allegato V, debitamente compilato e rilasciato dal giudice italiano che ha emesso la decisione. Con questo attestato, insieme con l’originale della sentenza, la prova delle avvenute notifiche e la formula esecutiva, è possibile far riconoscere la sentenza in Germania.

La sentenza, nella maggior parte dei casi, non va tradotta tutta ma solo per estratti. Per ottenere il riconoscimento è necessario pagare un’imposta di EURO 200,–.

Nonostante il controllo del giudice tedesco non attenga il merito della sentenza italiana, è data comunque la possibilità alla persona contro cui deve essere eseguita la sentenza di chiedere il rifiuto del riconoscimento. Addirittura è anche data la possibilità di appellare l’eventuale rigetto del Giudice.

Esecuzione “senza riconoscimento” del titolo:

Diverso è il caso in cui, invece, si debba eseguire in Germania un c.d. “titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati”, ossia titoli esecutivi consistenti in sentenze contumaciali, decreti ingiuntivi non contestati ecc.

La normativa di riferimento è il “Regolamento (CE) n. 805/2004”.

La procedura è ancora più agevole rispetto a quella disciplinata dal 44/2001, in quanto il titolo si “presume già riconosciuto” in Germania e non è obbligatorio ottenere una ulteriore “validazione giudiziale”.

Di fatti, ottenuto dal giudice italiano che ha emesso il titolo, un c.d. “certificato di titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati”, sarà possibile dare subito luogo all’esecuzione, incaricando direttamente l’ufficiale giudiziario tedesco. Oltre che il titolo, è necessario consegnare all’ufficiale giudiziario anche l’originale del titolo esecutivo munito di formula esecutiva e la prova delle avvenute notifiche.

Alcuni ufficiali giudiziari pretendono la traduzione del “certificato” anche se la legge europea non lo prevede.

Lo Studio Legale Italo Tedesco opera ormai da anni secondo la disciplina di entrambi i regolamenti europei ed ha acquisito una certa familiarità con le relative procedure. Se volete sottoporci preventivamente il Vostro caso e la Vostra documentazione, contattateci telefonicamente 0049 7121 2704697 tramite mail: info@affarilegali.net.