Assistenza giudiziaria in materia penale

A) Si veda la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, in calce alla quale sono riprodotte anche le dichiarazioni e riserve apposte dall’Italia e dalla Germania.

L’Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 23 agosto 1961; la Germania il 2 ottobre 1976. E’ stato quindi abrogato il Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, sottoscritto a Roma il 12 giugno 1942 (l. 18 novembre 1942, n. 1344, in Gazz. Uff. 27 novembre 1942, n. 281).

B) Si veda il Protocollo addizionale, in calce al quale sono riprodotte anche le dichiarazioni e riserve apposte dall’Italia e dalla Germania.

L’Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 26 novembre 1985; la Germania l’8 marzo 1991.

C) Accordo aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 ed inteso a facilitarne l’applicazione.

Sottoscritto a Roma il 24 ottobre 1979.

Ordine di esecuzione: l. 11 dicembre 1984, n. 969, in Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 29 gennaio 1985, n. 24.

Entrata in vigore: 4 luglio 1985 (Gazz. Uff. 6 luglio 1985, n. 158); lo stesso giorno è cessata l’applicazione dello Scambio di Note per regolare temporaneamente la reciproca applicazione di alcune norme della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (Roma, 14-18 luglio 1972), nonché dello Scambio di Note concernente l’invio di traduzioni nei casi di domanda di assistenza giudiziaria in materia penale (Roma, 18 maggio 1976).

La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, desiderose di completare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 nei rapporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania e di facilitare l’applicazione dei principi in essa contenuti, hanno convenuto quanto segue:

Art. I

(ad articolo 1 della Convenzione europea

di assistenza giudiziaria in materia penale,

qui di seguito indicata “Convenzione”)

  1. L’assistenza giudiziaria sarà prestata anche:

a) nei procedimenti per fatti punibili dalle leggi della Parte richiedente solo con sanzioni pecuniarie purché pendenti davanti all’Autorità giudiziaria dello Stato richiedente;

b) nei procedimenti relativi a pretese di risarcimento per misure penali subite ingiustamente;

c) in materia di grazia;

d) in azioni civili collegate ad azioni penali sino a quando il Tribunale penale non abbia pronunciata una sentenza definitiva relativamente all’azione penale stessa.

  1. E’ ammissibile la notifica di intimazioni giudiziarie e del pubblico ministero relative all’inizio della procedura di esecuzione della pena oppure al pagamento di pene o sanzioni pecuniarie nonché per notifica di decisioni inerenti a spese di giudizio.

Art. II

(ad articolo 2 della Convenzione)

Se la domanda di assistenza giudiziaria si riferisce ad un reato che viene considerato dallo Stato richiesto come reato fiscale, tale Stato non si avvarrà, per questo solo motivo, della possibilità di rifiuto di cui alla lettera a) dell’articolo 2 della Convenzione.

Art. III

(ad articolo 3 della Convenzione)

  1. Gli oggetti saranno consegnati anche senza la produzione di una ordinanza di sequestro emessa dall’Autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente, purché dalla richiesta del giudice di tale Stato risulti che esistono le condizioni necessarie per il sequestro.
  1. Sono fatti salvi i diritti di terzi e dello Stato richiesto sugli oggetti da consegnare a norma dell’articolo 3 della Convenzione o del presente Accordo.
  1. Oltre gli oggetti di cui all’articolo 3 della Convenzione saranno consegnati anche altri oggetti frutto del reato nonché il ricavato dell’eventuale alienazione di tali oggetti, sempreché non ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) gli oggetti siano necessari nello Stato richiesto, come mezzi di prova per un procedimento penale pendente presso un’Autorità giudiziaria o amministrativa;

b) gli oggetti sono soggetti, nello Stato richiesto, alla confisca o a ritenzione definitiva; oppure

c) siano fatti valere diritti di terzi su di essi.

Non è necessario che le domande per la consegna degli oggetti di cui al presente paragrafo siano accompagnate da una ordinanza di sequestro o dalla richiesta di un giudice ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Tali domande potranno essere presentate fino alla data in cui cessa l’esecuzione della pena.

  1. Lo Stato richiesto, all’atto della consegna di oggetti ordinata dall’Autorità giudiziaria, e di cui rinuncia alla restituzione, non farà valere né pegno doganale né altra garanzia reale prevista dalle leggi tributarie o doganali, a mone che il proprietario degli oggetti e persona offesa dal reato sia debitore personale del tributo.
  1. Gli oggetti, i documenti o atti la cui consegna è stata concessa saranno trasmessi a mezzo di posta o consegnati alla frontiera, salvo intese contrarie in singoli casi.

Art. IV

(ad articolo 4 della Convenzione)

La presenza di rappresentanti delle Autorità giudiziarie competenti, e delle parti interessate ad assistere all’espletamento di atti di assistenza giudiziaria nello Stato richiesto, è consentita, sempre che ciò sia previsto dalla legislazione dello Stato richiedente. I rappresentanti delle Autorità giudiziarie competenti e delle parti in causa che siano state autorizzate a presenziare all’espletamento di atti di assistenza giudiziaria, possono proporre domande e chiedere provvedimenti attinenti agli atti di assistenza giudiziaria.

Art. V

(ad articolo 10 della Convenzione)

L’articolo 10, comma 3, della Convenzione si applica nei casi di citazione di testimoni o periti anche se le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, della Convenzione non concorrono.

Art. VI

(ad articolo 11 della Convenzione)

Se lo Stato richiesto autorizza una persona detenuta nel territorio dello Stato richiedente ad assistere all’espletamento di un atto di assistenza giudiziaria, esso deve tenerla in stato di detenzione per la durata del soggiorno di tale persona nel suo territorio e riconsegnarla senza indugio, non appena compiuto l’atto di assistenza giudiziaria e senza riguardo alla nazionalità di tale persona allo Stato richiedente, a meno che questo richieda la sua liberazione. Detta disposizione si applica anche nei casi di transito di un detenuto attraverso il territorio di uno dei due Stati.

Art. VII

(ad articolo 12 della Convenzione)

Durante il periodo in cui un detenuto autorizzato ad assistere all’espletamento di un atto di assistenza giudiziaria nello Stato richiesto si trova nel territorio di tale Stato, non può esservi soggetto a procedimento penale per un reato commesso prima della sua consegna temporanea. Detta disposizione si applica anche nei casi di transito del detenuto attraverso il territorio di uno dei due Stati.

Art. VIII

(ad articolo 14 della Convenzione)

  1. Le domande di notificazione devono contenere, oltre l’indicazione dell’oggetto e del motivo della domanda, anche quella della natura del documento da notificare e la qualifica processuale del destinatario.
  1. Le domande telefoniche dovranno essere confermate per iscritto.
  1. Se, per ordine di un’Autorità giudiziaria, domande di assistenza giudiziaria sono trasmesse, in casi di urgenza, dal Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale del Ministero degli interni della Repubblica italiana o dal Bundeskriminalamt della Repubblica federale di Germania, saranno indicati, oltre alle precisazioni richieste, l’ordine dell’ Autorità giudiziaria ed il numero di riferimento.

Art. IX

(ad articolo 15 della Convenzione)

  1. Salva disposizione contraria del presente accordo, le Autorità giudiziarie dei due Stati corrispondono direttamente tra di loro. Ciò non esclude la corrispondenza tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana, da una parte, e il Ministro federale della giustizia o i Ministeri della giustizia dei Länder (Amministrazioni della giustizia degli Stati federati) della Repubblica federale di Germania, dall’altra parte.
  1. Le domande di perquisizioni o sequestri, di consegna di oggetti, di consegna provvisoria o di trasporto in transito di detenuti, nonché i relativi atti di esecuzione, sono trasmessi tramite il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana da una parte, ed il Ministro federale della Giustizia od i Ministeri della Giustizia dei Länder (Amministrazioni della giustizia dei Länder) della Repubblica federale di Germania, dall’altra. In casi di urgenza una copia della domanda potrà nel contempo essere trasmessa direttamente dall’Autorità giudiziaria dello Stato richiedente all’Autorità giudiziaria dello Stato richiesto.
  1. Nell’ambito delle rispettive legislazioni nazionali, negli affari penali di cui sono investite le Autorità di polizia di una delle Parti contraenti, la corrispondenza tra le stesse Autorità di polizia può effettuarsi direttamente tra il Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale del Ministero dell’interno della Repubblica italiana ed il Bundeskriminalamt della Repubblica federale di Germania.
  1. Le domande aventi per oggetto la comunicazione di informazioni o di certificati del casellario giudiziale, a fini penali, inclusa la cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale, saranno indirizzate al casellario giudiziale centrale del Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana ed all’Autorità competente del casellario giudiziale nella Repubblica federale di Germania.
  1. Nei casi previsti dall’articolo 13, comma 2, della Convenzione la corrispondenza si effettua tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Ministro federale della giustizia della Repubblica federale di Germania.

Art. X

(ad articolo 16 della Convenzione)

Le domande e gli altri documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente. Non possono essere richieste traduzioni.

Art. XI

(ad articolo 20 della Convenzione)

Le spese inerenti alla consegna di un oggetto, al solo fine della sua restituzione all’avente diritto a norma del precedente articolo III, paragrafo 3, saranno rimborsate.

Art. XII

(ad articolo 21 della Convenzione)

  1. La querela necessaria secondo il diritto dei due Stati, e sporta in tempo utile dalla parte offesa davanti ad un’Autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente, avrà effetto anche nell’altro Stato. Se la querela è necessaria soltanto secondo il diritto dello Stato richiesto, essa può ancora essere sporta entro il termine previsto dalla legge; detto termine comincia a decorrere dalla data in cui la domanda è pervenuta alla Autorità giudiziaria competente per il procedimento penale. La querela avrà effetto anche se presentata ad una Autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente.
  1. La domanda deve essere accompagnata:

a) da una esposizione dei fatti;

b) dall’originale o da una copia autenticata degli atti nonché da eventuali mezzi di prova;

c) da una copia delle disposizioni penali applicabili al fatto secondo il diritto dello Stato richiedente.

  1. Lo Stato richiesto informerà al più presto possibile lo Stato richiedente dell’esito della domanda; trasmetterà inoltre copia conforme della decisione definitiva. Esaurito il procedimento, gli oggetti ed atti trasmessi saranno restituiti, salvo rinuncia.
  1. Se un procedimento penale è stato promosso nello Stato richiesto, le Autorità giudiziarie dello Stato richiedente non potranno più perseguire l’imputato, né sottoporlo ad esecuzione della pena per lo stesso fatto:

a) se un’Autorità giudiziaria ha definitivamente dichiarato di non doversi procedere per ragioni di diritto sostanziale, particolarmente quando è stato rifiutato il rinvio a giudizio o è stato dichiarato il non luogo a procedere contro l’imputato ed il termine per l’impugnazione è scaduto;

b) se l’imputato è stato irrevocabilmente assolto;

c) se la pena inflitta o la misura di sicurezza ordinata è stata eseguita, condonata o prescritta;

d) per il periodo in cui l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza è stata sospesa in tutto o in parte.

  1. Le spese derivanti dall’applicazione del presente articolo non saranno rimborsate.

Art. XIII

(ad articolo 22 della Convenzione)

  1. Lo scambio delle comunicazioni relative alle sentenze di condanna ed agli eventuali provvedimenti successivi si effettua tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Ministro federale della giustizia della Repubblica federale di Germania almeno ogni sei mesi.
  1. Le copie di sentenza di condanna richieste da uno dei due Stati dovranno essere trasmesse all’altro, per permettere allo Stato richiedente di esaminare se in relazione alla sentenza richiesta devono essere adottate misure sul piano interno. La corrispondenza in tale materia si effettua tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana ed il Ministro federale della giustizia della Repubblica federale di Germania.

Art. XIV

Il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana ed il Ministero federale della giustizia della Repubblica federale di Germania, in quanto occorra, concorderanno direttamente riunioni di loro rappresentanti allo scopo di assicurare l’uniformità e di risolvere le eventuali difficoltà nell’applicazione della Convenzione e del presente Accordo. Qualora le questioni da esaminare interessino la competenza di altri Ministeri questi saranno invitati a partecipare ale riunioni.

Art. XV

(ad articolo 29 della Convenzione)

Se una delle Parti contraenti denuncia la Convenzione, essa rimarrà in vigore tra loro per altri due anni. Detto termine decorrerà dalla data in cui la denuncia sarà efficace nei confronti delle altre Parti della Convenzione.

Esso sarà tacitamente prorogato di anno in anno a meno che una delle Parti contraenti informi l’altra Parte per iscritto sei mesi prima della scadenza del termine che non acconsentirà ad una ulteriore proroga.

Art. XVI

Il presente Accordo si applica anche al Land di Berlino se il Governo della Repubblica federale di Germania non avrà fatto al riguardo una comunicazione contraria al Governo della Repubblica italiana entro tre mesi dalla data dell’entrata in vigore dell’Accordo.

Art. XVII

  1. Il presente Accordo dovrà essere ratificato; lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo nel più breve tempo possibile a Bonn.
  1. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo l’avvenuto scambio degli strumenti di ratifica se in tale data la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale sarà in vigore fra le due Parti del presente Accordo; altrimenti alla stessa data nella quale sarà entrata in vigore la Convenzione.
  1. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento, cesserà di essere in vigore sei mesi dopo l’avvenuta denuncia. Cesserà di essere in vigore anche senza apposita denuncia nella data in cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale non avrà più effetto tra le Parti del presente Accordo.

Fatto a Roma il 24 ottobre 1979 in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede.


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