Termini processuali – Germania*

1. Diversi tipi di termini sono applicabili nell’ambito delle diverse norme procedurali in materia civile

a) Limiti di tempo procedurali

In Germania il Codice di procedura civile (Zivilprozessordnung – ZPO), agli articoli 214-229, disciplina le regole generali relative ai termini processuali, mentre le disposizioni specifiche per i singoli termini sono riportate in vari punti del ZPO.

In linea di principio si distingue fra cosiddetti “termini in senso proprio” (eigentliche Fristen), ovvero periodi di tempo nei quali le parti di un processo possono o devono – a pena di decadenza – porre in essere atti giudiziari e cosiddetti “termini impropri” (uneigentliche Fristen), periodi di tempo nei quali la legge prescrive al tribunale di porre in essere determinati atti amministrativi.

I “termini in senso proprio” si distinguono ulteriormente fra termini di legge e termini giudiziari, la cui durata è determinata rispettivamente dalla legge o a discrezione del tribunale. Ai termini di legge appartengono anche i cosiddetti “termini perentori” (Notfristen) ai sensi dell’articolo 224, comma 1, seconda frase ZPO, che vengono designati sempre in tal modo nel Codice di procedura civile e che non possono essere né abbreviati né prorogati.

I termini giudiziari e di legge invece, diversamente dai termini perentori e dai termini impropri, possono essere abbreviati ma non prorogati, tramite un accordo fra le parti. In linea di principio il tribunale può modificare (ovvero prorogare o abbreviare) i termini giudiziari e, solo nei casi previsti dalla legge, i termini di legge. In entrambi i casi il tribunale può eseguire tale modifica soltanto qualora una parte possa dimostrare di avere valide ragioni per la modifica dei termini.

Inoltre le parti di un processo civile sono tenute a rispettare i seguenti termini:

a) In un ricorso per decreto ingiuntivo

In un ricorso per decreto ingiuntivo è possibile presentare ricorso contro l’ingiunzione di pagamento ai sensi dell’articolo 692, comma 1, punto 3 ZPO e contro un atto esecutivo ai sensi dell’articolo 700 comma 1 e 339, comma 1 del ZPO solo entro il termine di due settimane.

b) Nel processo ordinario di cognizione
  1. Per la preparazione puntuale della fase orale del procedimento, a garanzia del diritto di essere sentito dal giudice, l’articolo 132 ZPO dispone in linea generale che gli atti processuali da preparare vengano consegnati tempestivamente in tribunale, così da poter essere notificati alla controparte almeno una settimana prima dell’udienza.
  2. Se il giudice fissa una cosiddetta udienza preliminare, deve assegnare al convenuto un termine di almeno due settimane per la presentazione della comparsa di risposta, vedasi l’articolo 275, comma 1, prima frase e comma 3, e l’articolo 277, comma 3 ZPO. Se il giudice dispone una prima fase preliminare scritta, il convenuto ai sensi dell’articolo 276, comma 3, prima frase ZPO è tenuto a dichiarare la propria disponibilità a difendersi contro l’azione giudiziaria entro il termine perentorio di due settimane. Ai sensi dell’articolo 276, comma 1, seconda frase ZPO il tribunale gli concede perlomeno altre due settimane per la presentazione della comparsa di risposta scritta.
  3. Nel caso in cui il convenuto non dichiari tempestivamente la propria disponibilità a difendersi, il tribunale, su istanza dell’attore, senza alcuna udienza orale, emette una sentenza di accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 331 III ZPO (la cosiddetta sentenza contumaciale). Viene emessa una sentenza contumaciale anche in caso di mancata presentazione dell’attore o del convenuto all’udienza o in caso di mancata trattazione dei fatti in oggetto. La parte nei confronti della quale è stata pronunciata sentenza contumaciale può opporsi entro il termine perentorio di due settimane dalla notifica della sentenza, vedasi articoli 338, 339, comma 1 ZPO. Se l’opposizione è dichiarata ammissibile (in particolare se è presentata entro il termine previsto), essa determina la regressione del processo alla fase iniziale, precedente alla contumacia.
  4. Ai sensi dell’articolo 517 ZPO è possibile fare ricorso entro il termine perentorio di un mese, mentre per la motivazione dell’appello il termine è di due mesi, ai sensi dell’articolo 520 II ZPO. Entrambi i termini hanno inizio con la notifica della sentenza completa, e comunque non oltre cinque mesi dalla pubblicazione della sentenza. Per la comparsa di risposta dell’appello è previsto un termine giudiziario di almeno due settimane.
  5. Se la sentenza della Corte d’appello non permette la revisione, entro il termine perentorio di un mese dalla notifica della sentenza completa, è possibile proporre ricorso per non ammissione (Nichtzulassungsbeschwerde) vedasi l’articolo 544, comma 1, prima e seconda frase ZPO.
  6. La revisione può essere proposta entro il termine perentorio di un mese ai sensi dell’articolo 548 ZPO, e va motivata entro il termine di due mesi ai sensi dell’articolo 551, secondo comma, seconda frase ZPO. Entrambi i termini cominciano a decorrere a partire dalla notifica della sentenza completa, e comunque entro cinque mesi dalla pubblicazione della sentenza.
  7. È possibile impugnare le decisioni emanate nel corso del procedimento decisionale entro il termine perentorio di due settimane dalla notifica della decisione ai sensi dell’articolo 569, comma 1 ZPO, e comunque entro 5 mesi e 2 settimane dalla pubblicazione della decisione. Il ricorso, che può basarsi soltanto su una violazione dei diritti, va presentato ai sensi dell’articolo 575, comma 1, prima frase ZPO entro il termine perentorio di un mese dalla notifica della decisione e va motivato entro il termine di un altro mese ai sensi dell’articolo 575, comma 2 ZPO.
  8. Se una parte incolpevolmente non ha potuto osservare uno degli atti del procedimento citati nell’articolo 233 ZPO (ad esempio un termine perentorio o un termine per la motivazione di un’impugnazione), le dovrà essere concessa – su richiesta – la rimessione in termini. La richiesta, ai sensi dell’articolo 234, comma 1 , seconda frase ZPO, deve essere presentata entro due settimane dalla cessazione dell’impedimento.

2. Elenco dei giorni considerati giorni festivi conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del 3 giugno 1971.

  • Capodanno: 1.1.
  • Epifania: 6.1. (solo in Baden-Württemberg, Baviera e Sassonia-Anhalt)
  • Venerdì Santo: la data cambia a seconda dell’anno e cade fra la fine di marzo e l’inizio di aprile
  • Pasqua: la data cambia a seconda dell’anno e cade fra la fine di marzo e l’inizio di aprile
  • Pasquetta: la data cambia a seconda dell’anno e cade fra la fine di marzo e l’inizio di aprile
  • 1° maggio / festa del lavoro: 1.5.
  • Ascensione: la data cambia a seconda dell’anno e cade a maggio
  • Domenica di Pentecoste, la data cambia a seconda dell’anno e cade a maggio
  • Lunedì di Pentecoste, la data cambia a seconda dell’anno e cade a maggio
  • Corpus domini, la data cambia a seconda dell’anno e cade fra la fine di maggio e la metà di giugno (solo in Baden-Württemberg, Baviera, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Renania-Palatinato, Saarland, Sassonia e Turingia)
  • Assunzione, 15.8. (solo in Baviera e Saarland)
  • Giorno dell’unità tedesca, 3.10.
  • Festa della Riforma, 31.10. (solo in Brandenburgo, Mecklenburg-Vorpommern, Sassonia, Sachsen-Anhalt, Turingia)
  • Ognissanti, 1.11. (solo in Baden-Württemberg, Baviera, Nordrhein-Westfalen, Renania-Palatinato, Saarland)
  • Buß- und Bettag“, la data cambia a seconda dell’anno e cade fra la metà e la fine di novembre (solo in Sassonia)
  • Natale, 25.12.
  • S. Stefano, 26.12.

3. Quali sono le norme generali applicabili ai termini per le diverse procedure civili?

L’articolo 222 ZPO dispone che per il calcolo di tutti i termini processuali si applicano le norme del Codice civile (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), ovvero gli articoli 187-193 del BGB.

Per il calcolo dei termini vedasi i punti N. 5 e 6 qui di seguito.

4. Quando un atto o una formalità devono essere ufficialmente compiuti entro una determinata scadenza, come si determina il momento iniziale dal quale si fa decorrere il periodo (“terminus a quo “) – di tale atto o formalità?

Se con tale domanda si intende quando viene considerato compiuto un atto da eseguire entro un termine e di conseguenza quando viene osservato il termine, la risposta è la seguente:

Un termine processuale viene osservato se, prima che sia decorso l’ultimo giorno del termine, viene posto in essere l’atto processuale, ovvero, di regola, quando viene consegnato l’atto scritto al tribunale. In linea di principio non fa fede il giorno di invio del documento ma il suo ricevimento in tribunale. Il termine può essere utilizzato completamente, ovvero fino alle ore 24 dell’ultimo giorno, anche se di fatto non sarà possibile, in quanto non vi sarà nessuno a prendere atto della consegna del documento.

Se invece con questa domanda si intende in che modo venga determinato l’inizio del termine, la risposta è la seguente:

Se l’inizio di un termine è determinato da un evento o da un momento che cade in un dato giorno, l’articolo 187 I BGB prevede che tale giorno non venga calcolato nel termine.

4.a) La modalità di trasmissione o di notificazione dei documenti (notifica brevi manu da parte di un usciere o notifica a mezzo posta) può incidere o modificare il momento iniziale dal quale decorre un termine?

No. Se l’inizio di un termine dipende dal momento in cui viene effettuata la notifica (vedasi la risposta alla domanda 5 d), la modalità di notifica è irrilevante. La notifica avviene nel momento in cui viene consegnato al ricevente l’atto scritto da notificare (articolo 177 ZPO) o quando è stata eseguita una delle forme di notificazione e comunicazione sostitutiva indicate agli articoli 178, 180, 181 ZPO (ad esempio, notifica ad un familiare adulto o deposito del documento nella cassetta delle lettere).

5. Da quando il termine inizia a decorrere:

5.a) Quando il termine è espresso in giorni, la decorrenza si calcola dalla data effettiva dell’atto, dell’evento, della decisione o della data di notificazione e/o di avviso?

Se l’inizio del decorso di un termine dipende dal momento in cui viene effettuata la notifica (vedasi la risposta alla domanda 5 d)), occorre verificare se la notifica è stata effettuata in modo valido. Nel caso della notificazione sostitutiva la sua validità in linea di principio non dipende dal fatto che il ricevente abbia effettivamente ricevuto il documento. Il requisito necessario è sempre costituito dal fatto che all’indirizzo a cui è stato notificato il documento si trovino effettivamente (ancora) il domicilio o i locali commerciali dei destinatari della notifica.

Se il destinatario non è stato portato a conoscenza del procedimento e pertanto non ha potuto proporre un rimedio giuridico contro la decisione emanata, in presenza di determinate condizioni, può richiedere la rimessione in termini (vedasi la risposta alla domanda 13). Per quanto riguarda la determinazione dell’inizio di un termine si rimanda alla risposta alla domanda 5 d).

5.b) Quando un termine è espresso in giorni, il numero di giorni indicato comprende i giorni di calendario o soltanto i giorni lavorativi?

Ad esempio, se una persona deve produrre o le viene notificato un documento lunedì 4 aprile 2005 ed è tenuta a fornire una risposta entro 14 giorni, ciò significa che essa dovrà rispondere entro:

  1. lunedì 18 aprile (giorni di calendario) o
  2. venerdì 22 aprile (giorni feriali)?

Vengono considerati i giorni di calendario e non i giorni feriali. Nell’esempio di cui sopra il termine scadrebbe il 18 aprile e non il 22 aprile. Tuttavia se l’ultimo giorno del termine cade di domenica, sabato o altro giorno festivo, il termine non scade in tale giorno ma il primo giorno feriale successivo (se ad esempio il 18 aprile fosse un sabato, il termine scadrebbe lunedì 20 aprile).

5.c) Se il termine è espresso in mesi o in anni?

Nel caso in cui per il calcolo del termine non venga considerato il giorno in cui cade l’evento o il momento determinante, un termine espresso in mesi o in anni si conclude alla fine del giorno dell’ultima settimana o dell’ultimo mese allo scadere del giorno il cui nome o numero corrisponde al giorno in cui cade l’evento o il momento. Invece nel caso in cui il termine abbia inizio il giorno stesso in cui cade il momento determinante, il termine si conclude nell’ultima settimana o nell’ultimo mese allo scadere del giorno precedente il giorno il cui nome o numero corrisponde al giorno di inizio del termine.

Nel caso in cui, per un termine espresso in mesi, nell’ultimo mese manchi il giorno che determina il suo scadere, il termine ha fine allo scadere dell’ultimo giorno del mese (ad esempio, se l’inizio del termine è il 30.1, la fine del termine è il 28.2).

5.d) Esistono momenti iniziali di decorrenza di un termine che si applicano in casi eccezionali o particolari in alcune procedure civili?

Di regola l’inizio del decorso di un termine è determinato dalla notifica dell’atto scritto, a cui è necessario rispondere, o dalla notifica della decisione, contro la quale è possibile proporre un ricorso (cfr. ad esempio gli articoli 276, comma 1, prima frase ; 329, comma 2, seconda frase; 339, comma 1 ZPO). Anche gli articoli 517, 548, 569, comma 1, seconda frase ZPO prevedono che il decorso dei termini per la proposizione dell’appello, della revisione o del ricorso abbia inizio con la notifica della decisione; qualora questa non venga notificata o qualora la notifica non sia valida, se non si è provveduto a sanarne il vizio ai sensi dell’articolo 189 ZPO, il decorso del termine ha inizio allo scadere di cinque mesi dalla pubblicazione della decisione. Il termine di cinque mesi sostituisce quindi la notifica. Una disposizione simile è contenuta nell’articolo 544, comma 1, seconda frase ZPO relativamente al ricorso per non ammissione; in questo caso tuttavia la sostituzione della notifica diviene efficace soltanto allo scadere di sei mesi.

I procedimenti di ricorso mediante i quali, in casi eccezionali, può essere annullata una sentenza passata in giudicato, considerano un diverso inizio del decorso dei termini:

  • Il termine per la richiesta di rimessione in termini ha inizio il giorno in cui è avvenuta la cessazione dell’impedimento (articolo 234, comma 2, ZPO);
  • Il termine relativo alla denuncia della violazione del diritto di essere sentito dal giudice, ai sensi dell’articolo 321a ZPO, ha inizio nel momento in cui viene riconosciuta la violazione di tale diritto (articolo 321a, comma 2, prima frase ZPO);
  • Il termine per la proposizione dell’azione di annullamento e dell’azione di restituzione (riapertura del procedimento, articoli 578 e seguenti ZPO) ha inizio il giorno in cui la parte è stata portata a conoscenza del motivo dell’impugnazione, ma non prima che la sentenza sia passata in giudicato (articolo 586, comma 2, prima frase ZPO).

Anche il termine per l’azione di impugnazione in un procedimento di ammortamento (Aufgebotsverfahren) – articoli 946 e seguenti ZPO – ha inizio il giorno in cui l’attore ha avuto conoscenza della sentenza di rigetto (articolo 958 comma 1, seconda frase ZPO).

6. Se il termine cade di sabato, domenica, un giorno festivo o un giorno non lavorativo, -è prolungato fino al primo giorno lavorativo seguente? Tale estensione è applicabile anche se il momento iniziale di decorrenza del termine corrisponde ad un evento futuro?

Nel caso in cui il giorno della scadenza di un termine sia una domenica, un sabato o altro giorno festivo, il termine non scade in tale giorno ma al primo giorno feriale successivo.

7. Quando l’azione è promossa dinanzi ad una giurisdizione la cui sede si trova sul territorio continentale dello Stato membro (per gli Stati che hanno entità territoriali separate dalla metropoli o entità geograficamente separate), i termini sono prolungati per le persone che vivono/risiedono in una di dette entità o per quelle che vivono/risiedono all’estero? In caso affermativo, in che misura?

Poiché il territorio nazionale della Repubblica federale di Germania non presenta simili particolarità geografiche, non vi è motivo di prevedere particolari disposizioni. Il Codice di procedura civile tedesco quindi in linea generale non prevede una proroga dei termini per le persone che risiedono a grande distanza dal tribunale competente. Tuttavia l’articolo 141 comma 1, seconda frase ZPO dispone che il tribunale, nel singolo caso, possa prescindere dall’obbligo di una parte di comparire personalmente qualora essa non possa ragionevolmente rispettare tale obbligo a causa della “notevole distanza” del proprio domicilio dal tribunale. A questo proposito non viene considerata “grande” una distanza di diverse centinaia di chilometri, considerando le possibilità generalmente buone offerte oggigiorno dai trasporti; vengono però prese in considerazione le circostanze complessive del singolo caso; ad esempio lo stato di salute della parte.

8. Per contro, quando l’azione è promossa dinanzi ad una giurisdizione la cui sede si trova in una di tali entità territoriali separate, sul piano geografico, dal continente, i termini sono prolungati per le persone che non vivono/non risiedono in tali entità o per le entità o per le persone che vivono/risiedono all’estero?

Vedasi la risposta alla domanda 7.

9. Esistono termini particolari per i ricorsi in alcune materie civili?

Nel diritto civile e nel diritto processuale civile tedesco sono previsti ad esempio i seguenti termini speciali:

  1. Gli articoli 957, comma 2 e 958 ZPO dispongono il termine perentorio di un mese per la proposizione dell’azione di impugnazione in un procedimento di ammortamento.
  2. Ai sensi dell’articolo 1059, comma 3, prima e seconda frase ZPO, la sentenza emessa in un procedimento arbitrale, se non diversamente concordato dalle parti, può essere impugnata con una richiesta di annullamento presso il tribunale entro tre mesi dal giorno della notifica della sentenza arbitrale.
  3. É possibile riaprire un procedimento conclusosi con una sentenza definitiva passata in giudicato tramite un’azione di annullamento o un’azione di restituzione ai sensi dell’articolo 586, comma 1 seconda frase ZPO entro il termine perentorio di un mese dal giorno in cui la parte ha avuto conoscenza del motivo dell’impugnazione.
  4. Inoltre il tribunale, nei casi previsti agli articoli 494a comma 1 (istruzione probatoria) e 926, comma I ZPO (sequestro), può imporre alla parte un termine per la proposizione dell’azione.
  5. Qualora il locatario rifiuti di accettare l’aumento dell’affitto, trascorso il secondo mese successivo alla notifica di tale richiesta, il locatore, ai sensi dell’articolo 558b, comma 2, prima e seconda frase BGB, entro 3 mesi ulteriori può proporre azione volta ad ottenerne l’accettazione.
  6. Qualora un lavoratore voglia rivendicare l’illegittimità del proprio licenziamento, è tenuto a proporre azione presso il tribunale del lavoro entro tre settimane dalla notifica scritta del licenziamento ai sensi dell’articolo 4, prima frase della Legge sulla tutela del licenziamento (KSchG). Nel caso di decorso tale termine, si presuppone l’efficacia giuridica del licenziamento.

10. In caso di urgenza o per altra ragione, i tribunali possono ridurre i termini di comparizione o stabilire una data di comparizione speciale? Al contrario, questi termini possono essere prolungati?

In linea di principio il tribunale fissa discrezionalmente l’ora e la data in cui si terrà l’udienza, tale discrezionalità è limitata dall’obbligo di promuovere il processo e dalla disposizione secondo cui le udienze vanno convocate solo in casi di emergenza di domenica, nei giorni festivi ordinari o di sabato.

Nell’invito a comparire all’udienza il tribunale deve rispettare un termine di comparizione di almeno una settimana nell’Anwaltsprozess (procedimento nel quale le parti possono stare in giudizio soltanto con il ministero di un procuratore) e di tre giorni in altri procedimenti, che si possono abbreviare solo di comune accordo delle parti o su richiesta di una parte.

Ai sensi dell’articolo 141, comma 1 ZPO, all’udienza di trattazione orale il tribunale dispone la comparizione personale delle due parti, se ciò appaia necessario per chiarire i fatti. Tuttavia il tribunale prescinde da un ordine di comparizione personale qualora non si debba pretendere che la parte sia presente all’udienza a causa della grande distanza (cfr. questione 8) o per un altro motivo rilevante. Per “altro motivo rilevante” ai sensi dell’articolo 141, comma 1, seconda frase ZPO si intende qualsivoglia motivo importante per la parte, per esempio malattia, ferie programmate in precedenza, carico di lavoro eccessivo o lo stress psichico che ci si può attendere dall’incontro con l’altra parte.

Inoltre l’articolo 227, comma 1, prima frase ZPO prevede che, su richiesta di una parte, il tribunale possa revocare o rinviare un’udienza della trattazione orale per “motivi rilevanti”, nonché aggiornare un’udienza. Tra i motivi rilevanti ai sensi di tale disposizione non si considerano, in particolare, la mancata comparizione colpevole di una parte o la sua preparazione insufficiente e ingiustificata, in essi rientrano invece l’inosservanza dei termini di comparizione o per la costituzione in giudizio, un cambio necessario dell’avvocato, la malattia di un teste, dell’avvocato, della parte o il relativo impedimento a causa del decesso di un familiare. Se il tribunale ne fa domanda, il motivo rilevante alla base di una richiesta di rinvio di un’udienza dev’essere dimostrato in misura convincente e va esaminato con occhio tanto più critico, minore è il tempo con cui esso è evocato prima dell’udienza. Inoltre l’articolo 227, comma 3 ZPO consente, anche dopo la soppressione delle ferie giudiziarie, un rinvio facilitato delle udienze nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto su richiesta di una parte.

11. Quando un atto destinato ad una parte residente in una località in cui beneficerebbe di un termine prorogato è notificato in un luogo in cui i residenti non beneficiano di tale proroga, l’interessato perde il beneficio di tale termine?

In mancanza di norme in materia di proroga dei termini per le parti residenti in luoghi remoti, l’ordinamento giuridico tedesco non è neppure a conoscenza del problema del suo riconoscimento altrove“.

12. Quali sono le sanzioni in caso di inosservanza dei termini?

L’inosservanza di un termine può produrre diverse conseguenze giuridiche; per esempio:

  1. L’articolo 296, primo comma, ZPO prevede che i mezzi di accusa e di difesa, prodotti solo successivamente alla scadenza di un termine a tal fine stabilito, sono ammissibili solo se la loro ammissione, secondo il libero convincimento del tribunale, non ritarderebbe la risoluzione della causa o se la parte giustifica sufficientemente il ritardo. In conformità di tale disposizione, i mezzi di accusa e di difesa fondatamente rigettati restano esclusi anche nel procedimento di appello (articolo 531, primo comma, ZPO).
  2. Qualora, nel procedimento preliminare scritto ai sensi dell’articolo 276 ZPO, il convenuto non dichiari entro due settimane dalla notifica dell’atto di citazione dell’azione la propria disponibilità a difendersi, è possibile emettere nei suoi confronti, su richiesta dell’attore, una sentenza contumaciale (articoli 276, primo comma, prima frase, secondo comma, e 331, terzo comma, ZPO).
  3. Qualora il debitore nel procedimento per decreto ingiuntivo lasci decorrere il termine utile per opporsi al decreto ingiuntivo (articoli 692, primo comma, n. 3, e 694 ZPO), su richiesta del creditore va emesso nei suoi confronti un decreto ingiuntivo (articolo 699, primo comma, prima frase, ZPO).
  4. L’inosservanza di un termine di impugnazione comporta che la decisione passi in giudicato (articolo 705 ZPO). Lo stesso dicasi in caso di inosservanza del termine utile per la proposizione di un ricorso in opposizione avverso una sentenza contumaciale o un decreto ingiuntivo. (Il ricorso in opposizione non costituisce un’“impugnazione” in senso tecnico, in quanto non viene deciso in un grado superiore, bensì nel medesimo grado.)

L’inosservanza del termine utile per la motivazione dell’appello, della revisione o del ricorso per motivi di diritto comporta il rigetto dell’impugnazione in quanto irricevibile (cfr. articoli 522, primo comma, 552, primo comma, e 577, primo comma, ZPO).

  1. Lo stesso vale per quanto riguarda il termine utile per la motivazione del ricorso per non ammissione (articolo 544, secondo comma, ZPO).

13. Se il termine scade, quale sono i ricorsi disponibili per le parti in contumacia?

In caso di inosservanza di un termine la parte dispone delle seguenti possibilità di protezione giuridica per quanto riguarda le sanzioni di cui al n. 12:

  1. Nel caso dell’articolo 296, primo comma, ZPO la parte ha la possibilità di giustificare il ritardo (v. sopra). In tale caso essa deve provare e dimostrare in misura convincente, su richiesta del tribunale, di non essere responsabile dell’inosservanza del termine. Laddove riesca ad agire in tal senso, occorre tener conto degli argomenti da essa dedotti dinanzi al tribunale tardivamente.
  2. La parte nei cui confronti è stata emessa una sentenza contumaciale può proporre opposizione avverso tale sentenza (articolo 338 ZPO). Qualora l’opposizione sia ricevibile, vale a dire in particolare proposta nella forma e nei termini di legge (articoli 339 e 340 ZPO), si ha la regressione del processo alla fase iniziale, precedente alla contumacia, articolo 342 ZPO, purché l’opposizione sia sufficiente.
  3. L’opposizione è proponibile anche avverso un decreto ingiuntivo emesso nell’ambito di un procedimento di ingiunzione, in quanto esso è equiparato a una sentenza contumaciale ai sensi dell’articolo 700 ZPO.
  4. I termini per un’impugnazione e per l’opposizione sono cosiddetti termini perentori. In caso di impedimento non colpevole di una parte di osservare un termine perentorio, essa può chiedere la rimessione in termini (articoli 233 e segg. ZPO). A tale riguardo essa deve osservare i termini e la forma di legge (articoli 234, e 236, primo comma, ZPO). I fatti portati a giustificazione dell’inosservanza del termine vanno provati e dimostrati in misura convincente (articolo 236, secondo comma, ZPO). Nel termine utile per la presentazione della domanda occorre anche ricuperare le fasi procedurali perdute, quindi, per esempio, proporre l’appello.
  5. La possibilità della rimessione in termini esiste, inter alia, anche in caso di inosservanza del termine utile per la motivazione dell’appello, della revisione o del ricorso per motivi di diritto“.

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