Risarcimento delle vittime di reati – Italia

1. Risarcimento danni a carico dell’autore del reato

1.1. Chi può richiedere il risarcimento danni a carico dell’autore del reato e a quali condizioni (nel processo penale)?

Mediante la costituzione di parte civile: nell’ordinamento italiano la legittimazione all’azione civile nell’ambito di un procedimento penale è disciplinata dal codice di procedura penale nel titolo V (articoli 74 e 75) del libro I, dedicato ai soggetti del processo.

In particolare l’articolo 74 del codice attribuisce la legittimazione ad esercitare l’azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno nel processo penale al soggetto che ha subito il danno, ovvero ai suoi successori a titolo universale, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile (soggetto che, a norma delle leggi civili, è tenuto a rispondere del fatto altrui).

Per soggetti legittimati all’esercizio dell’azione civile nel processo penale, in base al citato articolo 74 del c.p.p., si intendono sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Tale diritto può essere esercitato indipendentemente dalla proposizione di un’azione per ottenere il risarcimento dei danni davanti al giudice civile.

La legittimazione alla costituzione di parte civile nel procedimento penale, in base a specifiche previsioni normative è estesa anche a soggetti che non hanno subito direttamente il danno derivante dal reato, ai quali l’ordinamento riconosce tale diritto, in ragione dell’interesse di cui sono portatori (così è ad esempio per il curatore speciale, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e associazioni e consorzi di varia natura).

L’azione civile è inammissibile nel procedimento penale a carico di imputati minorenni ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 448 /98.

Le condizioni per promuovere l’azione civile nell’ambito di un procedimento penale sono disciplinate dal codice di procedura penale nel titolo V (articoli 76-82 c.p.p.) del libro I, dedicato ai soggetti del processo.

L’azione civile può essere esercitata solo da soggetti che hanno il libero esercizio dei diritti e piena capacità giuridica.

In assenza di tali requisiti, le persone interessate possono esercitare l’azione civile attraverso soggetti debitamente autorizzati in base alle regole del codice di procedura civile, espressamente richiamate dal codice di procedura penale (art. 77 c.p.p.).

1.2. In quale fase del processo?

La costituzione della parte civile, deve avvenire, a pena di decadenza, fino a che non siano compiuti dal giudice gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti in giudizio (udienza preliminare o dibattimento). Se la costituzione avviene oltre il termine anzidetto, la parte civile non potrà avvalersi della facoltà di presentare liste testimoniali, periti o consulenti tecnici.

Qualora sia già stato adito il giudice civile, la relativa azione può essere trasferita nel processo penale, fino a quando non sia stata pronunciata sentenza di merito passata in giudicato davanti al giudice civile, con conseguente rinuncia da parte dell’interessato agli atti del giudizio civile e pronuncia sulle spese del procedimento civile da parte del giudice penale. La costituzione di parte civile nel procedimento penale sospende il processo civile proposto successivamente, fino al passaggio in giudicato della sentenza emessa dal giudice penale (articolo 75 c.p.p.)

1.3. Come e dinnanzi a chi può essere fatta valere tale pretesa?

L’atto di costituzione di parte civile deve contenere, a pena di inammissibilità, la formale indicazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi del processo al quale si riferisce, tassativamente elencati nell’art. 78 c.p.p. e può essere depositato sia presso la cancelleria del giudice competente che direttamente in udienza. Se è presentato fuori udienza, l’atto di costituzione di parte civile dichiarazione deve essere notificato, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

1.4. Sotto quale forma devono essere presentate le richieste di risarcimento? (indicando un importo totale e/o i danni specifici)?

La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:

  1. le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
  2. le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
  3. il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
  4. l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
  5. la sottoscrizione del difensore
1.5. E’ possibile ottenere un’assistenza legale gratuita prima o durante il processo?

Sì. La nuova legge 3 agosto 2004, n. 206, ha stabilito che  nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari e’ a totale carico dello Stato.

1.6. Quali prove sono necessarie a sostegno della domanda?

Ogni elemento di prova idoneo a dimostrare il danno quale conseguenza del comportamento del reo.

1.7. Nel caso in cui l’organo giurisdizionale conceda un risarcimento danni, spetta alla parte lesa, in quanto vittima del reato, una particolare assistenza nei confronti dell’autore del reato nella fase di esecuzione della sentenza?

No

2. Risarcimento danni a carico dello Stato o di enti pubblici

2.1. E’ possibile ottenere un risarcimento dallo Stato o da enti pubblici?

Sì.

2.2. Questa possibilità è limitata alle parti lese che sono state vittime di alcuni tipi di reati?

In alcuni casi di reati particolarmente gravi (ad esempio : terrorismo e stragi di tale matrice, criminalità organizzata, usura, tratta degli esseri umani). In particolare, in materia di vittime di reati di terrorismo la nuova Legge 3 agosto 2004, n. 206, colmando una rilevante lacuna legislativa, ha stabilito che le nuove disposizioni si applichino a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti,con ciò estendendo la portata della normativa agli atti subiti dalle vittime del terrorismo anche al di fuori del territorio nazionale.

2.3. Questa possibilità è limitata alle parti lese che hanno subito determinati tipi di danni?

Si ad esempio in caso di vittime dei reati di terrorismo, a tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e’ riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità’ pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
Coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915

A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e’ inoltre riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 2.
Gli stessi criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed inoltre tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.

Per chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, e’ ora previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, oltre all’elargizione di cui innanzi, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni
In caso di morte, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico.
Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge sono rivalutate tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale.

Inoltre, alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari e’ assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato.
Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti e’ assicurato l’adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

2.4. Possono ricevere un risarcimento i familiari prossimi o le persone a carico delle vittime che sono decedute in conseguenza del reato?

Sì, si veda anche la risposta alla domanda precedente

2.5. La possibilità di risarcimento si limita a persone di una determinata nazionalità o a coloro che risiedono in un determinato paese?

Il diritto ad ottenere il risarcimento è consentito a cittadini italiani, stranieri e apolidi.

2.6. La vittima può richiedere il risarcimento in Italia se il reato è stato commesso in un altro Stato? Se sì, a quali condizioni?

La nuova Legge 3 agosto 2004, n. 206, colmando una rilevante lacuna legislativa, ha stabilito che le nuove disposizioni si applichino a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti,con ciò estendendo la portata della normativa agli atti subiti dalle vittime del terrorismo anche al di fuori del territorio nazionale

2.7. E’ necessario presentare una denuncia alla polizia?

2.8. Occorre aspettare il risultato delle indagini di polizia o del processo penale prima di presentare una richiesta?

No

2.9. Nel caso in cui sia stato identificato, è opportuno tentare in primo luogo di ottenere un risarcimento dall’autore del reato?

No

2.10. Se l’autore del reato non è stato identificato o arrestato, esiste tuttavia la possibilità di ottenere un risarcimento? In caso di risposta positiva, quali prove occorre presentare a sostegno della richiesta?

Sì, nell’ambito dei reati di cui al presente punto. Sono necessarie le prove poste a fondamento della richiesta di risarcimento.

2.11. Vi sono termini per la richiesta di risarcimento danni?

Se la domanda è presentata nell’ambito di un procedimento penale mediante costituzione di parte civile, i termini sono quelli previsti per tale attività, che sono stati sopraillustrati. Se la domanda viene presentata al di fuori dall’ambito processuale, si applicano i normali termini legali di prescrizione e decadenza.

2.12. Per quali danni è possibile chiedere il risarcimento?

Morte e Invalidità permanente nelle percentuali previste dalla legge

2.13. Come viene calcolato il risarcimento?

Si veda la risposta alla domanda 2.3

2.14. Vi è un importo minimo e/o massimo che può essere concesso?

Si, ma è differente a seconda della natura del reato.

In materia di vittime dei reati di terrorismo la nuova Legge 3 agosto 2004, n. 206, colmando una rilevante lacuna legislativa, ha stabilito che le nuove disposizioni si applichino a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti,con ciò estendendo la portata della normativa agli atti subiti dalle vittime del terrorismo anche al di fuori del territorio nazionale.
La legge ha, inoltre, “aggiornato” la misura della elargizione già prevista in precedenza per le vittime degli atti terroristici.

L’elargizione, in origine introdotta dall’articolo 1, primo comma della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalle successive modificazioni,e’ ora prevista nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata ed in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.

La competente amministrazione dello Stato,anche prima dell’inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d’ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, e’ preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.

2.15. Il risarcimento che la vittima ha ricevuto o potrebbe ricevere per gli stessi danni da altre fonti (come ad esempio le assicurazioni) viene detratto dal risarcimento ricevuto dallo Stato?

2.16. Vi sono altri criteri che possono influenzare la possibilità di ottenere un risarcimento, ovvero il modo in cui l’importo del risarcimento viene calcolato, come il comportamento della vittima in rapporto all’evento causale?

In materia di vittime dei reati di terrorismo il soggetto leso non deve aver concorso alla commissione degli atti lesivi o dei reati a questi connessi.

2.17. E’ possibile ottenere un anticipo sul risarcimento? Se sì, a quali condizioni?

In materia di vittime dei reati di terrorismo, in seguito alle modifiche apportate dal Decreto legge 4 febbraio 2003, n. 13 convertito nella Legge 2 aprile 2003, n. 56, è stata prevista la corresponsione dell’assegno vitalizio ai soggetti legittimati (ex Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510), anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell’azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l’azione stessa e l’evento invalidante o mortale.

Inoltre tale normativa ha elevato fino al 90% l’elargizione spettante a titolo di provvisionale alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, prevedendo altresì la possibilità di elargire l’assegno vitalizio già previsto dalle leggi in vigore, ai cittadini, agli stranieri, agli apolidi ed ai superstiti, prima dell’emanazione di sentenza, laddove le indagini dimostrino con chiara evidenza che la natura delle azioni che hanno causato il danno sia terroristica, eversiva o imputabile a forme di criminalità organizzata.

2.18. Dove si possono ottenere i moduli necessari e ulteriori informazioni sulla presentazione della richiesta? Vi sono linee telefoniche di assistenza o siti internet per tali casi?

Ministero dell’Interno.

2.19. Può la parte lesa ottenere assistenza legale gratuita per la presentazione della richiesta?

Sì, ma le spese sono a carico del richiedente

2.20. A chi deve essere indirizzata la richiesta?

Al Ministero dell’Interno

2.21. Vi sono associazioni di assistenza alle vittime in grado di fornire ulteriore appoggio?

Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari e’ assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato.

Ulteriori informazioni

Esistono altre possibilità per ottenere un risarcimento danni dall’autore del reat(provvedimento risarcitorio)?

No


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