Termine insinuazione al passivo in Germania

* Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare in Germania!

Ciascun creditore, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri, ha il diritto di insinuare i crediti per iscritto nella procedura di insolvenza. Ciò vale anche per i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura (articolo 39 del Regolamento del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza). Tali creditori possono insinuare il credito anche nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo Stato. Tuttavia, in tal caso, l’insinuazione deve recare in lingua tedesca almeno il titolo “Anmeldung einer Forderung”. Può essere chiesta al creditore una traduzione dell’insinuazione in lingua tedesca (articolo 42, comma 2 del Regolamento del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza).

L’insinuazione del credito deve avvenire entro il termine indicato nella sentenza di apertura dell’insolvenza qui allegata (§ 28, comma 1 del Regolamento tedesco sull’insolvenza).

Per i crediti insinuati dopo la scadenza del termine è eventualmente necessario un procedimento di verifica supplementare. Le spese risultanti da tale procedimento sono a carico del creditore che ha insinuato il suo credito in ritardo (§ 177, comma 1 del Regolamento tedesco sull’insolvenza).

Il credito non deve essere insinuato presso il Tribunale di insolvenza bensì dal curatore nominato nell’allegata sentenza di apertura dell’insolvenza (§ 174 del Regolamento tedesco sull’insolvenza). Qualora sia stato nominato un commissario oppure un fiduciario (§§ 270 e 313 del Regolamento tedesco sull’insolvenza), il credito deve essere insinuato in tale sede.

Nell’insinuazione, il creditore indica la natura del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo; allega una copia dei documenti giustificativi, qualora ne esistano, nonché di certificati dai quali risulti il credito (articolo 41 del Regolamento del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza, § 174 del Regolamento tedesco sull’insolvenza).

Nell’insinuazione sono inoltre da segnalare il motivo del credito ed eventualmente i fatti da cui emerge, secondo il parere del creditore, che esso deriva da un atto illecito commesso dal debitore con dolo (§ 174, comma 2 del Regolamento tedesco sull’insolvenza). Non si concede la liberazione dal debito residuale agli atti illeciti commessi dal debitore con dolo soltanto nel caso in cui il creditore abbia insinuato il relativo credito specificando tale motivo giuridico nonché i fatti dai quali esso deriva (§ 302, n. 1 del Regolamento tedesco sull’insolvenza).

Occorre indicare tutti i crediti in importi fissi ed in euro, sommandoli alla fine in un importo globale. Crediti in valuta estera devono essere convertiti in euro, sulla base del valore di cambio in vigore al momento dell’apertura della procedura. Crediti non pecuniari o dall’ammontare indefinito vanno insinuati indicandone il valore stimato (§ 45 del Regolamento tedesco sull’insolvenza).

In linea di principio, è possibile insinuare interessi soltanto fino al giorno di apertura della procedura di insolvenza (la data della sentenza di apertura qui allegata). Essi vanno calcolati indicando il tasso d’interesse e il periodo di riferimento; occorre inoltre indicarne un importo fisso.

I crediti postergati (ad esempio gli interessi maturati dal momento dell’apertura della procedura oppure i diritti ad una prestazione del debitore a titolo gratuito) vanno insinuati soltanto qualora il Tribunale d’insolvenza inviti espressamente all’insinuazione di tali crediti nella sentenza di apertura dell’insolvenza. Nell’insinuazione di tali crediti occorre indicare il rango secondario e il grado che spetta al creditore (§ 174, comma 3 del Regolamento tedesco sull’insolvenza).

Nel caso in cui i creditori facciano valere garanzie relative a beni mobili o a diritti del debitore, hanno l’obbligo di avvertire senza indugio il curatore, specificando il bene in merito al quale viene rivendicata la garanzia, la natura della garanzia stessa, il motivo per cui è sorta nonché il credito garantito. Chi omette o ritarda con colpa tale comunicazione, risponde del danno che ne consegue (§ 28, comma 2 del Regolamento tedesco sull’insolvenza).

I creditori che, in virtù di un pegno o di un’altra garanzia, possono rivendicare il diritto ad essere soddisfatti separatamente, sono creditori d’insolvenza nella misura in cui il debitore risponde loro anche personalmente, ad esempio sulla base di un contratto di mutuo o di compravendita. Tale credito personale può essere da loro insinuato. Tuttavia, in sede di ripartizione della massa d’insolvenza vengono presi in considerazione soltanto se rinunciano ad una soddisfazione separata oppure se in tale ambito non sono stati considerati (§ 52 del Regolamento tedesco sull’insolvenza).

Non è creditore d’insolvenza chi, in forza di un diritto reale o personale (ad esempio in qualità di proprietario) può far valere la non appartenenza di un bene alla massa d’insolvenza. Il suo diritto all’esclusione del bene non va indicato nell’ambito della procedura d’insolvenza, ma è disciplinato con leggi che trovano applicazione al di fuori della procedura d’insolvenza (§ 47 del Regolamento tedesco sull’insolvenza).


Fonte: Bundesministerium der Justiz