La messa in mora

E’ chiaro che solo nel caso di debitore moroso è possibile richiedere, oltre al prezzo pattuito, anche una somma a titolo di risarcimento danni, che comprenda innanzitutto anche gli interessi, le spese legali sopportate ed infine i costi per traduzioni eventualmente resesi necessarie.

Ma quand’è che il cliente può considerarsi in mora?

Spesso si è dell’opinione che vi sia la costituzione in mora del debitore solo dopo la terza lettera di intimazione ad adempiere. In verità questo non corrisponde affatto a quanto invece previsto dal § 286 BGB (Cod. Civ. Tedesco):

“Se il debitore non adempie su intimazione del creditore, avvenuta una volta scaduti i termini, allora il debitore cade in mora per effetto di questa intimazione”.

“Se per l’adempimento della prestazione è fissato un giorno preciso di calendario, il debitore  cade in mora senza intimazione, se non adempie entro il termine fissato”.

Il testo di legge prevede, quindi, che vi sia automaticamente la costituzione in mora del debitore allorquando questi non adempia entro il giorno di calendario prefissato, per esempio “entro e non oltre il 30 luglio 2006”. Normalmente, però, è difficile stabilire con largo anticipo un termine così preciso per l’adempimento, soprattutto quando la data della consegna stessa non risulta certa o prefissata. Perciò spesso si prevede in modo che in modo che il pagamento avvenga “entro e non oltre 30 (o 60) giorni dopo la consegna”. Queste previsioni, però, non sono date precise di calendario nel senso di § 286 (2) BGB e pertanto non possono costituire di per sé in mora: possono tutt’al più rappresentarne il termine dell’adempimento. Per costituire il debitore in mora in questi casi, invece, secondo il §286 (1) BGB è necessaria un’intimazione dopo il termine di adempimento.

Una lettera di intimazione si potrebbe formulare così:

“La nostra fattura n. 265 del 30 marzo 2006 era da pagarsi entro il 30 maggio 2006. Fino ad ora non abbiamo ricevuto alcun pagamento e pertanto Vi preghiamo di versare quanto dovuto entro il 15 giugno 2006. Decorso inutilmente il termine, sarete costituiti in mora.”

Rimane a discrezione dell’azienda decidere di spedire altre lettere di sollecito prima di intentare vie legali (ipotesi frequente).In ogni modo, questa prima intimazione ad adempiere è da sola sufficiente per poter validamente richiedere il risarcimento dei danni per morosità. Chiaro è che in litis deve essere provato l’avvenuto ricevimento di tale intimazione.