Proc. europ. per le controversie transfrontaliere

Grandi novità per i consumatori: un nuovo Regolamento Europeo (Regolamento (CE) n. 861/2007) istituisce dal 1° gennaio 2009 un procedimento per le controversie transfrontaliere di modesta entità. Sarà possibile, con poco tempo e spese minime, dirimere controversie civili e commerciali, altrimenti complesse da gestire in sede giudiziale senza avvocato.

L’UE si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone e dei beni. Per realizzare pienamente tale spazio è necessario adottare idonee misure anche nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e transfrontaliera, senza le quali non può esservi un “corretto funzionamento” del mercato interno. Corretto funzionamento significa anche, naturalmente, maggiore fiducia dei consumatori e maggiori scambi sul mercato.
Così è stato varato dalla Commissione un importante provvedimento, il Regolamento CE 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie transfrontaliere di modesta entità (fino a 2.000 euro) in materia civile e commerciale. Ai fini del Regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito.

Scopo di questo Regolamento è di semplificare e accelerare, abbattendo le spese, i procedimenti relativi a questo tipo di controversie che fino ad oggi erano senza un effettivo accesso alla giustizia per i costi elevati e le complicazioni giudiziarie transfrontaliere che i consumatori avrebbero dovuto affrontare per far valere i propri diritti.
Questo nuovo procedimento, oltre ad assicurare una forma semplice e veloce che può essere attuata anche da soli, senza quindi bisogno di ricorrere ad un avvocato, si conclude con una sentenza immediatamente esecutiva nello Stato in cui viene resa ma che è anche riconosciuta ed eseguita in tutti gli Stati Membri. Non vi sarà quindi più necessità di rivolgersi ad una ulteriore autorità giudiziaria per ottenere una dichiarazione di esecutorietà nell’altro paese e non sarà possibile opporsi al suo riconoscimento. Il risultato è una “sentenza europea“, cioè valida in tutti i paesi dell’UE senza necessità di ulteriori formalità.
Possiamo davvero dire che questo Regolamento si propone di promuovere i diritti fondamentali dei cittadini e dei consumatori tenendo conto, in particolare, dei principi riconosciuti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

La novità che vi stiamo illustrando riveste fondamentale importanza anche perché rappresenta un elemento di deterrenza per i comportamenti scorretti da parte degli operatori commerciali, che in ambito transfrontaliero non temevano, fino ad oggi, azioni giudiziali del consumatore, troppo costose e lunghe, complicate da problemi linguistici, tecnici, procedurali e dal bisogno di effettuare costosi spostamenti.

Come si avvia il procedimento

Avviare il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è facile: l’attore (ossia chi vuole promuovere l’azione) presenta una domanda compilando un apposito modulo e inviandolo all’organo giurisdizionale competente: a tal fine ogni paese avrà il compito di adeguarsi ed individuare l’organo giudiziario competente e le modalità agevolate di accesso a tale procedimento.
Al modulo di domanda possono anche essere allegati i documenti giustificativi ed i documenti che la parte ritiene necessari. Lo stesso principio si applica alla replica che spetta al convenuto (la parte chiamata in giudizio) ed alla ulteriore possibilità, per l’attore, di allegare eventuali nuovi documenti a seguito delle difese articolate dalla controparte.
Questo procedimento europeo dovrebbe svolgersi in forma scritta, attraverso moduli appositi, a meno che l’organo giurisdizionale investito del procedimento non ritenga necessaria un’udienza o che tale udienza non sia richiesta da una delle parti, ma anche in questo caso essa verrà fissata solo se ritenuta davvero necessaria dall’organo giurisdizionale, che altrimenti può rigettare la richiesta.
L’organo giurisdizionale può tenere udienza tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponibili. Naturalmente in fase di attuazione del Regolamento si dovranno approntare le necessarie dotazioni tecnologiche e formare personale in grado di usarle.

Le modalità e i tempi per il suo svolgimento

Per quanto riguarda modi e tempi del procedimento: l’organo giurisdizionale è tenuto ad emettere la sentenza entro trenta giorni dall’ eventuale udienza fissata o, comunque, dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie ai fini della pronuncia. Esso determina anche quali prove siano indispensabili alla decisione e i mezzi per assumerle. Possono essere assunte prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti, oppure può essere ammessa l’assunzione di prove tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione ritenuti idonei.
Possono anche essere acquisiti elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni, ma soltanto se ciò è necessario ai fini della sentenza e, nell’adottare queste decisioni, l’organo giurisdizionale tiene conto delle relative spese. Infatti si deve ricorrere al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso per le parti. Ciò vale a maggior ragione per il fatto che le parti possono agire senza la rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale: a tal fine il Regolamento prevede espressamente che gli Stati Membri assicurino l’assistenza alle parti, disponendo anche per quella pratica ai fini della compilazione dei moduli di accesso e svolgimento del procedimento.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 1 gennaio 2009 ed è obbligatorio e direttamente applicabile negli Stati Membri.


Fonte: ecc-net.it