Ordinamento giuridico Germania*

Le principali fonti scritte del diritto nazionale sono essenzialmente la Costituzione, le leggi (Gesetze), i regolamenti (Rechtsverordnungen) e gli statuti (Satzungen); a queste vanno aggiunte, quali fonti di diritto non scritte i principi generali del diritto internazionale, il diritto consuetudinario e la giurisprudenza.

Tali fonti del diritto, come conseguenza della struttura federale della Germania, sono in un certo qual modo “doppiamente” presenti, sia a livello di Stato federale (Bund) che di Länder (Stati nazionali). Il rapporto tra questi ambiti di competenza è regolato dall’articolo 31 della Legge fondamentale (Grundgesetz – GG -Costituzione federale). In caso di contrasto fra diritto federale e statale (Landesrecht) prevale quello federale, indipendentemente dal rapporto gerarchico delle norme giuridiche in conflitto; ad esempio, uno statuto federale ha la preminenza sulla Costituzione di un Land.

Ferma restando la preminenza generale del diritto federale, la posizione occupata dalla norma giuridica nella gerarchia delle fonti è in funzione dell’organo che la ha posta in essere.

Al vertice del diritto federale e quindi della piramide normativa nazionale si trova la Legge fondamentale (Grundgesetz GG), che in quanto Costituzione della Germania costituisce la base dello Stato e dell’ordinamento giuridico tedesco e può essere modificata soltanto con la maggioranza dei due terzi dei membri del Bundestag (Parlamento federale) e con i due terzi dei voti del Bundesrat (Consiglio federale) [composto dai delegati dei Länder, n.d.t.] (articolo 79, comma 2 della GG). Alcuni capisaldi della Legge fondamentale non possono essere modificati in alcun modo (articolo 79, comma 3 della GG). Tutte le norme giuridiche devono essere conformi alla Costituzione, sia dal punto vista formale che sostanziale. I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono in particolare vincolati al rispetto dei diritti fondamentali, in quanto diritti immediatamente applicabili (articolo 1, comma 3 della GG). Gli interessati possono chiedere giudizialmente l’applicazione di tali diritti, in ultima istanza mediante ricorso di legittimità costituzionale dinnanzi alla Corte costituzione federale (Bundesverfassungsgericht).

A metà strada fra la Costituzione e le leggi si collocano i principi generali del diritto internazionale. Questi, in forza di quanto espressamente disciplinato nella Legge fondamentale, sono parte integrante del diritto federale e gerarchicamente sovraordinati alle leggi e producono direttamente diritti e obblighi per gli abitanti del territorio federale (articolo 25 della GG). Fra i principi generali del diritto internazionale che non solo sono importanti per lo stato, ma anche per gli individui, vi è la garanzia data agli stranieri di un’adeguata tutela giuridica o il principio di specialità, secondo il quale, in caso di estradizione, lo svolgimento di un procedimento penale è soggetto alle condizioni definite nell’autorizzazione all’estradizione dello Stato straniero.

In posizione subordinata alla Costituzione si collocano le leggi. Le competenze legislative federali sono definite e enumerate dalla Legge fondamentale (in particolare agli articoli 73-75 della GG). Le leggi vengono approvate dal Bundestag con la partecipazione del Bundesrat. I progetti di legge possono essere presentati dal Governo federale, dal Bundesrat e dal Bundestag (da un gruppo politico o dal 5% dei deputati). Per le leggi approvate dal Bundestag è necessario il consenso del Bundesrat nei casi espressamente previsti dalla Legge fondamentale (attualmente circa il 60% di tutte le leggi). Per quanto attiene ai restanti casi, il Bundesrat può opporsi, ma il Bundestag può respingere tale obiezione. In caso di divergenze di opinioni tra Bundestag e Bundesrat può essere convocato un comitato di mediazione, composto da membri delle due assemblee (attualmente 16 per ciascun organo). Il comitato di mediazione deve presentare proposte di conciliazione, ma non può decidere in luogo del Bundestag e del Bundesrat (per maggiori dettagli sul procedimento legislativo, cfr. articoli da 76 a 78 della GG).

Le leggi federali vengono promulgate dal Presidente della Repubblica – dopo essere state controfirmate dai membri competenti del Governo federale – e pubblicate sul Bundesgesetzblatt (Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania). Salvo disposizioni contrarie esse entrano in vigore il 14° giorno successivo alla pubblicazione sul Bundesgesetzblatt (articolo 82 della GG).

I tribunali ordinari possono verificare la legittimità costituzionale di una legge nell’ambito di un processo concreto, senza poter tuttavia dichiararne l’ incostituzionalità. Se nel corso di un processo il giudice ritiene che una legge, la cui legittimità condiziona la decisione, è incostituzionale, egli è tenuto a sospendere il procedimento e a trasmettere la questione alla valutazione della Corte costituzionale federale (articolo 100 della GG). La Corte costituzionale federale può quindi determinare formalmente se il Parlamento quale organo legislativo eletto democraticamente, abbia violato o meno la Costituzione.

I decreti legislativi (Rechtsverordnungen) sono gerarchicamente subordinati alle leggi. Vengono emanati dall’esecutivo (Governo federale, ministri federali, Governo di un Land e eventualmente altre autorità amministrative) sulla base di una delega legislativa, il cui contenuto, scopo e entità devono essere sufficientemente determinati. Dato che i decreti legislativi sono gerarchicamente subordinati alle leggi, non possono contraddirle (preminenza della legge).

Le decisioni sostanziali fondamentali per le persone interessate non possono essere adottate con decreto legislativo, ma devono essere previste da una legge formale (riserva di legge).

I decreti legislativi federali sono soggetti all’approvazione del Bundesrat se sussiste uno dei presupposti disciplinati dettagliatamente dalla Legge fondamentale o quando è previsto dalla delega legislativa (articolo 80, commi 1 e 2 della GG).

I decreti legislativi vengono promulgati dallo stesso organo che li emana. I decreti legislativi federali generalmente vengono pubblicati sul Bundesgesetzblatt o sul Bundesanzeiger (Bollettino federale degli annunzi legali). A titolo informativo sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania viene fatto riferimento ai decreti legislativi pubblicati sul Bollettino federale degli annunzi legali, indicando l’organo che lo ha promulgato e il giorno della sua entrata in vigore (articolo 82, comma 1 della GG unitamente all’articolo 1 della Legge sulla promulgazione dei decreti legislativi).

Le persone lese dalla illegittimità di un decreto legislativo possono far valere le loro ragioni dinnanzi a un giudice – perlomeno indirettamente, nell’ambito di un’azione contro una decisione concreta adottata da un’autorità sulla base di tale decreto legislativo, e in parte anche direttamente nel caso di decreti legislativi di un Land (articolo 47 del regolamento di procedura del Tribunale amministrativo).

Gli statuti (Satzungen) sono norme giuridiche emanate da una persona giuridica di diritto pubblico statuale, (associazione con personalità giuridica, un’istituzione o una fondazione di diritto pubblico). Gli ambiti principali di applicazione sono l’amministrazione autonoma dei comuni, delle accademie, degli ordini professionali e degli istituti di previdenza sociale (ad es. statuti contributivi comunali per la pulizia delle strade e lo smaltimento dei rifiuti o gli statuti delle università). Non di rado gli statuti vengono anche denominati “Ordnungen” (ordinamenti).

Il potere di emanare gli statuti ha in parte un fondamento costituzionale (soprattutto nell’ambito dell’amministrazione autonoma comunale, articolo 28, comma 2, prima frase della GG). Negli altri casi tale potere si fonda sulla delega legislativa, analogamente ai decreti legislativi. A differenza della legge delega con cui il governo è autorizzato ad emanare un decreto legislativo, nel caso degli statuti la legge non conferisce (soltanto) il potere di emanare singole norme predeterminate dal punto di vista del contenuto, ma una piena potestà normativa nel rispetto delle competenze dell’amministrazione autonoma (autonomia statutaria). Lo statuto è pertanto una fonte di diritto di derivazione statale, ma le norme che esso contiene non sono norme statali, ma costituiscono un diritto autonomo, delimitato dal diritto statale. Dal punto di vista del contenuto la potestà statutaria è limitata alle competenze delle relative istituzioni ed è vincolante soltanto per i relativi membri o per le persone ad esse subordinate.

Lo statuto è deliberato dall’organo collegiale (i cui membri sono, in generale, eletti democraticamente) della persona giuridica autorizzata. Spesso lo statuto dev’essere approvato dall’organo ispettivo competente che, esercitando un controllo di legittimità, assicura che esso rispetti i limiti dell’autonomia amministrativa e le leggi statali. La redazione e la promulgazione dello statuto sono disciplinate dettagliatamente dalla relativa legge statale.

Le persone lese dall’illegittimità di uno statuto possono anche far valere le loro ragioni dinnanzi a un giudice indirettamente nell’ambito di una azione contro una decisione concreta presa dalle pubbliche autorità e basata su tale statuto, e in parte anche direttamente tramite un procedimento di controllo di legittimità ai sensi dell’articolo 47 del regolamento di procedura del tribunale amministrativo.

Da un punto di vista della natura e della gerarchia delle norme giuridiche, il diritto del Land corrisponde al diritto federale, pertanto sono applicabili le considerazioni esposte precedentemente. L’unica differenza consiste nel fatto che, a livello di Länder non esiste una corrispondenza per quanto attiene il regolamento federale che disciplina il recepimento dei principi generali di diritto internazionale.

L’esercizio delle relazioni esterne e con esso la competenza alla stipulazione di trattati internazionali sono riservati in linea di principio allo Stato federale (Bund). I trattati internazionali vengono pertanto stipulati dal Governo federale.

I trattati internazionali che disciplinano le relazioni politiche del Bund o che sono relativi a materie della legislazione federale richiedono il consenso o la partecipazione, con legge federale, dell’ente che esercita il potere legislativo a livello federale. Al procedimento legislativo deve partecipare il Bundesrat, conformemente alle regole generali o, in altre parole, è necessaria, in una certa misura la sua approvazione.

Nel caso di trattati federali su materie diverse da quelle sopra citate non è richiesta una legge del Bundestag; ad essi viene invece data attuazione tramite gli atti dell’esecutivo (decreti legislativi, disposizioni amministrative, atti amministrativi).

Anche i Länder – purché dotati di un potere legislativo esclusivo – possono stipulare trattati con Stati esteri, con il consenso del Governo federale. Se il trattato interessa materie appartenenti alla potestà legislativa del Land, il consenso del Parlamento del Land, conformemente a quanto previsto dalla Costituzione del Land, permette che tale trattato entri a far parte del diritto del Land. I Länder inoltre possono stipulare trattati nelle materie in cui i governi dei Land sono autorizzati all’emanazione di regolamenti.


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