Notificazione e comunicazione negli Stati membri*

NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DI ATTI GIUDIZIARI E EXTRAGIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE.

REGOLAMENTO (CE) N. 1393/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 novembre 2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio – [10.12.2007 – IT (Edizione italiana) – Gazzetta ufficiale dell’Unione europeaL 324].

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno approvato il Regolamento (CE) n. 1393/2007 in data 13 novembre 2007. Si tratta di un enorme passo avanti in direzione velocizzazione e semplificazione delle comunicazioni e, soprattutto, delle notificazioni da effettuare all’interno dell’Unione Europea.

.Tale regolamento abroga il precedente regolamento in materia, ossia il Reg. CE n. 1348/2000 del Consiglio. E si applica a partire da giorno 13 novembre 2008, con esclusione dell’art. 23 che si applicherà dal 13 agosto 2008.

Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (“acta iure imperii”).

Il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto. Ai fini del presente regolamento per “Stato membro” si intende ogni Stato membro eccetto la Danimarca. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti, di seguito denominati “organi mittenti”, competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro.

Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti, di seguito denominati “organi riceventi”, competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro.

Ciascuno Stato membro può designare un unico organo mittente e un unico organo ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata ogni cinque anni.

Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

  1. a) i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;
  2. b) la rispettiva competenza territoriale;
  3. c) i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti;
  4. d) le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche di tali informazioni.

Ciascuno Stato membro designa un’autorità centrale incaricata:

  1. a) di fornire informazioni agli organi mittenti;
  2. b) di ricercare soluzioni in caso di difficoltà durante la trasmissione di atti ai fini della notificazione o della comunicazione;
  3. c) di trasmettere in casi eccezionali, su richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione o di comunicazione al competente organo ricevente.

Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

Per leggere la regolamentazione, scarica qui il testo integrale (formato pdf).


*Fonte (http://eur-lex.europa.eu ): la titolarità del diritto di autore/la proprietà del testo competono alle Comunità europee .Soltanto la legislazione europea pubblicata nell’edizione cartacea della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è da considerarsi autentica.