Il procedimento di ingiunzione europeo*

*fonte Avv. Vanessa Fedeli (fedeli.vanessa@alice.it)

Il 12 dicembre scorso il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno approvato, con la procedura di codecisione di cui all’art. 251 Trattato U.E., il Regolamento CE 1896/2006 , con il quale si introduce nell’ordinamento comunitario il procedimento di ingiunzione europeo.

Tale Regolamento è frutto di un lungo lavoro degli organi comunitari:

– in data 30 novembre 2000 il Consiglio aveva adottato un programma comune della Commissione e del Consiglio per l’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale;

– in data 20 dicembre 2002, la Commissione ha adottato il libro verde sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità. Il Libro verde ha avviato consultazioni sui possibili obiettivi e sulle possibili caratteristiche di un procedimento europeo uniforme o armonizzato per il recupero dei crediti non contestati.

– in data 5 novembre 2004 il Consiglio Europeo ha adottato il programma dell’Aia, invitando a proseguire attivamente i lavori relativi all’ingiunzione di pagamento europea.

Entrata in vigore e applicabilità

Il Regolamento CE n. 1896/2006 è già entrato in vigore (G.U.C.E. del 30.12.06), ma le nuove disposizioni potranno essere applicate solo a partire dal 12 dicembre 2008 – ad eccezione di quanto disposto dagli artt. 28, 29, 30 e 31 (che impongono alcuni obblighi informativi a carico degli Stati membri) che invece si applicheranno a partire dal 12 giugno 2008 (art. 33 Reg. cit.).

Ambito soggettivo di applicazione del Regolamento (Premessa punti nn. 31 e 32)

Come noto, alcune materie disciplinate dal Trattato non vincolano Regno Unito, Irlanda e Danimarca. Tuttavia, i primi due Stati, hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento; invece la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.

Ambito oggettivo di applicazione del Regolamento (Art. 2)

Il Regolamento in esame si applica a tutte le controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non si applica in caso di controversie relative a:

– settore fiscale;

– settore doganale;

– settore amministrativo;

– responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio dei pubblici poteri;

– regime patrimoniale tra coniugi;

– testamenti;

– successioni;

– fallimenti, concordati e procedure affini;

– sicurezza sociale;

– crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo che siano stati oggetto di accordo tra le parti o vi sia stata ammissione di debito, oppure che riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

Procedimento aggiuntivo alternativo e non sostitutivo

Il procedimento di ingiunzione europea non pregiudica la facoltà per il creditore di promuovere altri procedimenti già previsti dalla legislazione nazionale o comunitaria (art. 1, comma 2). Infatti, come precisa il punto n. 10) della Premessa al Regolamento “Il procedimento previsto dal presente regolamento dovrebbe costituire un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente , che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale. Pertanto il presente regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale”.

Competenza giurisdizionale (art. 6).

La competenza ad emettere il decreto ingiuntivo europeo resta determinata dal Regolamento CE n. 44/2001.

Calcolo dei termini (Premessa punto n. 28)

Ai fini dell’applicazione del Regolamento in esame, per calcolare i termini si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini. Il convenuto dovrebbe essere avvertito che si tiene conto dei giorni festivi dello Stato membro del giudice che rilascia l’ingiunzione di pagamento europea.

Contenuto della domanda di ingiunzione europea (art. 7)

La domanda di ingiunzione deve essere formulata sulla base del modello A predisposto dal Regolamento e ad esso allegato e deve contenere, tra l’altro:

– i motivi della competenza giurisdizionale;

– il carattere transfrontaliero della controversia a norma dell’articolo 3;

– la dichiarazione del ricorrente di fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere, riconoscendo che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d’origine;

– in appendice alla domanda il ricorrente può indicare al giudice di essere contrario al passaggio al procedimento ordinario a norma dell’articolo 17 Reg. in caso di opposizione da parte del convenuto.

Esame, integrazione, rettifica e modifica della domanda (artt. 8-9-10)

Se il giudice non ritiene il credito manifestamente infondato ma la domanda non contiene tutti i requisiti richiesti oppure può essere accolta solo parzialmente, il giudice può invitare il ricorrente ad integrarla o rettificarla. Questo eventuale scambio di comunicazioni tra ricorrente e giudice dovrà avvenire utilizzando i moduli standard allegati al Regolamento . Infatti il punto n. 11) della Premessa al Regolamento dispone che “Il procedimento dovrebbe basarsi il più possibile sull’utilizzo di moduli standard nella comunicazione tra il giudice e le parti per facilitarne la gestione e consentire il ricorso all’elaborazione automatizzata dei dati”.

Accoglimento del ricorso (art. 12)

Se il giudice ritiene di accogliere il ricorso, emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un’ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E , nella quale informa il convenuto che può pagare il ricorrente oppure può opporsi all’ingiunzione nel termine di 30 giorni da quando la predetta ingiunzione gli è stata notificata. Il convenuto è altresì avvisato che l’ingiunzione è esecutiva, salvo sia proposta opposizione nel termine sopra indicato.

Notifica dell’ingiunzione europea (artt. 13 – 14)

Il Regolamento introduce diverse possibilità di scelta nella notifica dell’ingiunzione al debitore, lasciando comunque salva la facoltà di ricorrere alle modalità previste dal Regolamento 1348/2000.

Considerato che, come specificato ai punti n. 19), 20) e 21) della Premessa al Regolamento, “qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris non dovrebbe essere considerata sufficiente al fine della notificazione dell’ingiunzione di pagamento europea”, “tutti i metodi di notificazione elencati agli articoli 13 e 14 sono caratterizzati o dall’assoluta certezza (articolo 13), o da un grado assai elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il documento notificato è pervenuto al destinatario”.

Opposizione del convenuto all’ingiunzione europea (artt. 16 – 17)

Il convenuto può presentare opposizione, nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione stessa, utilizzando il modulo standard F allegato al Regolamento, che gli viene consegnato unitamente all’ingiunzione di pagamento europea. Tuttavia il punto 23) della premessa precisa che i giudici dovrebbero tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta se espressa in modo chiaro.

Da rilevare che il convenuto deve indicare nell’opposizione solo che egli contesta il credito e non è tenuto a precisarne le ragioni .

Il Regolamento non indica chi e come deve informare il ricorrente dell’avvenuta opposizione da parte del convenuto.

Nel caso in cui l’opposizione sia presentata tempestivamente, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro di origine, che applicano le norme di procedura civile ordinaria, salvo che il ricorrente abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.
Esecutività del decreto ed abolizione dell’exequatur (Artt. 18 – 19)

Decorso il termine di 30 giorni dalla notifica oltre ad un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione, se non è stata presentata opposizione, il giudice dello Stato membro d’origine, verificata la data della notifica, dichiara, senza ritardo, esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard G.

L’ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva nello Stato membro di origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento, salvo il caso in cui si richieda il riesame dell’ingiunzione in casi eccezionali (in tal senso anche punto n. 27 della Premessa al Reg.).

Esecuzione Forzata (Artt. 21 – 22 -23)

Per l’esecuzione dell’ingiunzione si applicano le norme dello Stato membro in cui essa deve avvenire.

L’art. 22 Reg. elenca alcuni casi nei quali il giudice dell’esecuzione può, su istanza del debitore, rifiutare l’esecuzione dell’ingiunzione. E’ tuttavia precisato che “In nessun caso l’ingiunzione di pagamento europea può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione”.

Casi eccezionali di riesame (Art. 20)

Il debitore può, nei casi espressamente elencati dall’art. 20 del Regolamento, chiedere al giudice competente dello Stato membro di origine un riesame dell’ingiunzione, anche se è decorso il termine di 30 giorni prescritto per l’opposizione.

Infatti il punto n. 25) della premessa al Regolamento precisa che “Scaduto il termine per presentare opposizione, in alcuni casi eccezionali il convenuto dovrebbe avere il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea. Il riesame in casi eccezionali non significa che il convenuto debba avere una seconda possibilità di contestare il credito. Durante la procedura di riesame il merito della domanda non dovrebbe essere valutato al di là dei motivi risultanti dalle circostanze eccezionali invocate dal convenuto. Tra le altre circostanze eccezionali potrebbe figurare il caso in cui l’ingiunzione di pagamento europea sia fondata su informazioni false fornite nel modulo di domanda ”.

Assistenza legale e Spese di giudizio (Artt. 24 – 25)

Sia il ricorrente che il convenuto possono rispettivamente ricorrere all’ingiunzione di pagamento europea e presentare l’opposizione ad essa, senza il ministero di un difensore . Non è dunque obbligatoria l’assistenza di un avvocato o altro professionista nel settore legale; conseguentemente, il Regolamento dispone che nelle spese di giudizio non sono inclusi, ad esempio, gli onorari degli avvocati o i costi di notificazione dei documenti da parte di un’entità diversa dal giudice.

A modesto parere della scrivente, tale norma, non disponendo la liquidazione anche degli onorari dell’avvocato che eventualmente assista la parte, potrebbe essere di ostacolo alla diffusione e all’utilizzo del procedimento in esame.

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*Soltanto la legislazione europea pubblicata nell’edizione cartacea della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è da considerarsi autentica