Figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio

Figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio: verso la parificazione nella legislazione tedesca anche in materia ereditaria*

I

Attualmente in Germania i figli legittimi e quelli nati fuori dal matrimonio, non hanno parita´ di diritti in materia di successione. Prima dell´emanazione della legge del 19.8.1969 (NehelG = legge sullo status giuridico dei figli nati fuori dal matrimonio), in vigore dall´1.7.1970, nella RFT i figli “illegittimi” erano completamente esclusi dalla successione “ex lege” del padre naturale in quanto non venivano considerati discendenti dello stesso (§ 1589, 2° c., BGB, nella versione originaria).Dopo l´entrata in vigore della legge del 19.8.1970, per le successioni apertesi posteriormente all´1.7.70, ai figli naturali veniva riconosciuto il diritto alla legittima (Pflichtteilsrecht). Tuttavia questa norma non poteva trovare applicazione in favore dei figli naturali nati prima dell´1.7.1949 e che, alla data di entrata in vigore della legge del 19.8.1969, avevano gia´ compiuto  21 anni.

II

La Corte costituzionale di Karlsruhe, nel 1976, aveva ritenuto la conformita´ della suddetta legge alla Costituzione federale del 1949, asserendo che il legislatore non aveva ecceduto i limiti della sua discrezionalita´ escludendo i figli naturali nati prima dell´1.7.1949. Hanno motivato i giudici di Karlsruhe la loro decisione, da un lato, con le difficolta´ pratiche di accertare la paternita´ nei casi in cui la nascita dei figli naturali risale parecchio nel tempo; dall´altro lato, con l´esigenza di tutelare l´affidamento dei componenti la famiglia c.d. legittima in una situazione giuridica ormai ampiamente consolidatasi.

III

Il trattamento giuridico dei figli naturali divenne nuovamente di attualita´ in occasione della riunificazione, cioe´ dopo il crollo del regime instauratosi nella “DDR”, nella quale, sin dal 1976, i figli nati fuori dal matrimonio, erano stati completamente equiparati, anche in materia successoria, ai figli c.d. legittimi. Il contratto di riunificazione prevedeva che questa norma della “DDR” fosse mantenuta in vigore nello Stato riunificato, se il de cuius avesse avuto la sua dimora abituale nella ”DDR”  alla data del 2.10.1990. La Corte costituzionale di Karlsruhe, nel 1996 e, di nuovo, nel 2003, ritenne questa disciplina non in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione federale del 1949.

IV

Con decisione del 28.5.2009, la Corte europea dei Diritti dell’uomo, d´ora in avanti indicata con l´abbreviazione CEDU, in seguito ad un ricorso, ha ritenuto la normativa tedesca contraria agli articoli 14 ed 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4.11.1950, d’ora in avanti indicata con l’abbreviazione CEDULF, in quanto alla ricorrente, nata prima del 1949, non venivano riconosciuti gli stessi diritti in materia ereditaria spettanti ai figli c.d.legittimi. Nella motivazione, la Corte europea ha ribadito che il trattamento pienamente paritario di figli naturali e di figli “legittimi”, e´ un principio di particolare importanza che deve prevalere sull´affidamento, fatto dai componenti della famiglia “legittima”, su una situazione giuridica consolidatasi. Sulla base della suddetta decisione della Corte europea, il trattamento differenziato di coloro che erano nati prima dell´1.7.1949 e di coloro che erano nati successivamente, non poteva piu´essere mantenuto in vigore, senza che la Germania venisse meno ai suoi obblighi assunti in sede internazionale.

V

Nel disegno di legge governativo, di prossima approvazione, viene prevista l´abrogazione del riferimento alla data dell´1.7.1949 per tutte le successioni che si apriranno dopo l´approvazione di tale progetto di legge (approvazione che si prevede senza modifiche di rilievo, data la prospettiva di un ampio consenso da parte di tutte la forze politiche rappresentate nel Bundestag). Per quanto concerne le successioni apertesi prima della data in cui diverra´ legge il disegno di legge ora menzionato, occorrera´ fare una distinzione tra le successioni apertesi prima della decisione della Corte di Strassburgo, cioe´ prima del 28.5.2009, e quelle che si sono aperte dopo tale data. Per queste ultime sara´ operante la retroattivita´ dell´emananda legge in quanto gli eredi diversi dai figli naturali nati prima dell´1.7.1949, a decorrere dal 28.5.2009, devono ritenersi consapevoli che in conseguenza della decisione dei giudici di Strassburgo, la loro posizione giuridica poteva subire un mutamento, essendo il legislatore tedesco obbligato a conformarsi alle statuizioni dello organo sovranazionale e non potendo gli eredi “legittimi”, a decorrere da tale data, piu´ fare affidamento sul fatto che il quadro normativo non subisse le – obbligate – modifiche. Se il legislatore tedesco non emanasse una norma conforme alla decisione della Corte europea con effetto dal 28.5.2009 (vale a dire retroattiva), cio´ implicherebbe una nuova violazione della CEDULF e, di conseguenza, un nuovo, possibile, intervento della suddetta corte. Pare opportuno, in proposito, accennare ad una decisione emessa dalla Corte europea, nei confronti del Belgio, ca. 20 anni orsono.

VI

Il legislatore belga, a seguito di una violazione della CEDULF rilevata dai giudici di Strassburgo, si era conformato alla decisione degli stessi, ma aveva omesso di prevedere la retroattivita´ della norma per il periodo di tempo intercorrente tra l’emanazione della decisione della Corte europea e la data di entrata in vigore della legge che teneva conto della violazione ravvisata. Cio´ ha avuto per conseguenza un nuovo intervento dei giudici di Strassburgo che hanno affermato che il legislatore belga era obbligato a tenere conto della loro decisione sin dalla data di emanazione della sentenza.

VII

Per quanto riguarda gli effetti della decisione dei giudici di Strassburgo sulle successioni apertesi prima della pronunzia della Corte europea, il legislatore tedesco ritiene che la statuizione dell´organo sovranazionale non produca effetti su situazioni giuridiche gia´ consolidatesi in quanto altrimenti verrebbe leso il principio della certezza del diritto. Di conseguenza il disegno di legge di cui si e´ parlato sopra, prevede che la posizione dei figli naturali, il cui padre e´ deceduto prima del 29.5.2009,  e´ destinata a rimanere invariata.


DOTT. ARMIN KAPELLER  CONSIGLIERE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TRENTO  SEZ.DIST. DI BOLZANO