Fallimento – Italia

1. Quali sono i differenti tipi di procedura che conseguono all’insolvenza?

  • Si ha insolvenza quando l’imprenditore commerciale diviene incapace di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

La legge italiana considera l’insolvenza una situazione di fatto, che può portare alla dichiarazione di fallimento o alla instaurazione di altre procedure, che sono dirette alla sottrazione dei beni alla disponibilità del debitore ed alla liquidazione degli stessi per soddisfare i creditori attraverso l’attivo ricavato.

  • L’ordinamento giuridico italiano consente due ipotesi di procedure preventive. Una deriva da un accordo stragiudiziale tra l’imprenditore-debitore ed i propri creditori in virtù del quale il primo può continuare ad esercitare la propria attività, cedendo eventualmente una parte dei beni dell’impresa ai creditori e/o ottenendo da loro dilazioni di pagamento o rinuncia totale o parziale ai crediti e/o agli interessi.

L’altra è prevista dalla legge fallimentare e denominata “concordato preventivo”. Esso viene proposto ai creditori dal debitore sulla base di un piano di risanamento o di ristrutturazione dei debiti da lui predisposto. La proposta è successivamente esaminata dal Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale che può ammettere la procedura con decreto, oppure può dichiarare inammissibile la domanda, pronunciando d’ufficio il fallimento dell’imprenditore. Durante la procedura di concordato, se accolta, il debitore conserva l’amministrazione dei propri beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza di un commissario giudiziale.

Le procedure formali che nascono dall’insolvenza sono: il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa. A quest’ultima vengono assoggettate determinate imprese, che per la loro rilevanza pubblica (ad esempio Istituti di credito, grandi società di assicurazione) sono escluse per legge dal fallimento.

2. Quali sono i presupposti per l’avvio di ciascun tipo di procedura di insolvenza?

L’unico presupposto sostanziale richiesto per tutte le procedure è la sussistenza dello stato di insolvenza.

  • I creditori, il pubblico ministero o il debitore possono chiedere il fallimento delle persone o delle società che esercitano un’attività commerciale. Le suddette persone e l’autorità di vigilanza sull’impresa possono chiedere la liquidazione coatta amministrativa per le società sottoposte a tale particolare procedura. Il solo debitore può chiedere il concordato preventivo.

Circa i requisiti di pubblicità, la sentenza dichiarativa di fallimento viene comunicata a tutti gli interessati e riceve pubblicità mediante l’annotazione presso l’Ufficio del Registro delle imprese ove l’imprenditore ha sede. Chiunque vi abbia interesse può avere accesso a tale registro, anche in via telematica.

Il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo è pubblicato mediante affissione all’albo del Tribunale, mediante iscrizione all’Ufficio del Registro delle imprese e, qualora il debitore possieda immobili o beni soggetti a pubblica registrazione, mediante annotazione nei relativi pubblici registri. Inoltre il tribunale può disporre la pubblicazione del decreto in uno o più giornali da esso indicati.

Eventuali altre forme di pubblicità possono essere disposte dal Tribunale nella stessa sentenza.

3. Qual’è il ruolo dei diversi partecipanti in ciascun tipo di procedura?

Gli organo che intervengono nel fallimento sono: il tribunale, il giudice delegato, il curatore ed il comitato dei creditori.

Il tribunale provvede con sentenza sulle istanze di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e con decreto sulla domanda di ammissione al concordato preventivo. Il tribunale è altresì organo del fallimento, interviene nella procedura di liquidazione coatta amministrativa ed omologa il concordato, nell’esercizio dei poteri previsti dalla legge.

Il giudice delegato ha funzioni di vigilanza e di controllo della regolarità della procedura.

Il curatore gestisce le operazioni materiali della procedura e provvede alla liquidazione dell’attivo.

Il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore autorizzandone gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge ovvero a richiesta del Tribunale o del giudice delegato.

Il debitore, dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, non deve effettuare pagamenti a singoli creditori e deve consegnare al curatore i beni e le utilità successivamente acquisiti. Inoltre, è tenuto a comunicare al curatore ogni cambiamento di residenza o domicilio, a presentarsi, se convocato, davanti al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori per fornire tutte le informazioni o i chiarimenti occorrenti ai fini della gestione della procedura. Deve altresì consegnare al curatore la corrispondenza riguardante i rapporti economico- patrimoniali relativi al fallimento. Infine, se viene autorizzato ad abitare la casa di proprietà per le esigenze proprie e della propria famiglia, non può destinare tale bene ad un uso diverso.

Ogni creditore ha il diritto a chiedere la dichiarazione giudiziale di fallimento degli imprenditori (loro debitori) che si trovano in stato di insolvenza. Inoltre, i creditori “privilegiati”, cioè quelli i cui crediti sono assistiti da “cause legittime di prelazione” (privilegio, pegno o ipoteca) godono di particolari vantaggi nella soddisfazione del loro credito secondo le modalità previste in dettaglio dalla legge.

4. Quali sono gli effetti dell’apertura di una procedura?

  • L’attivo viene determinato mediante un inventario, redatto dal curatore.
  • L’imprenditore non perde la proprietà dei beni, tuttavia perde la disponibilità degli stessi. Egli ha diritto di controllare la gestione di quanto ha ceduto e la regolarità della formazione dell’attivo.
  • I creditori hanno diritto di venire soddisfatti mediante il ricavato della vendita dei beni del debitore. La legge detta regole per stabilire l’ordine decrescente di soddisfazione dei creditori.
  • Il giudice delegato può emettere direttamente, o fare emettere dalle autorità competenti, i provvedimenti urgenti necessari alla conservazione del patrimonio. Tra questi ultimi rientrano i sequestri conservativi e gli altri procedimenti speciali previsti dal codice di procedura civile, nonché la vendita immediata di beni deteriorabili.

5. Quali sono le regole particolari applicabili a certe categorie di beni?

  • I terzi che vantano diritti reali su beni mobili o immobili di proprietà ed in possesso del fallito vengono informati, mediante avviso del curatore e possono presentare domanda di restituzione o di rivendicazione di tali beni mediante ricorso di ammissione al passivo depositata presso il Tribunale.

Per quanto riguarda la compensazione in sede di fallimento, i creditori hanno diritto di compensare i crediti che essi vantano verso il fallito con i loro debiti, salvo che non li abbiano acquistati per atto inter vivos dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore.

Per il risarcimento non ci sono regole particolari; per tali crediti la dichiarazione di fallimento sospende la decorrenza degli interessi legali.

Per quanto riguarda la vendita con riserva di proprietà, il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

Per quanto riguarda i contratti relativi alla locazione di immobili, il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione e il curatore subentra in tale contratto. Tuttavia quest’ultimo può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso. In caso di dissenso fra le parti, tale indennizzo è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro subordinato, essi si estinguono se l’impresa fallita cessa la sua attività. Qualora l’intera azienda o una parte di essa venga venduta a terzi, è possibile, attraverso un’apposita procedura, trasferire solo parzialmente i lavoratori dell’impresa fallita alle dipendenze del nuovo acquirente o modificare i precedenti rapporti di lavoro.

Per quanto riguarda i diritti dei creditori, gli stessi sono disciplinati in dettaglio dalla legge fallimentare. Vengono tutelati in modo particolare i crediti assistiti da cause legittime di prelazione e, mediante azione revocatoria, quelli nei cui confronti i debitori hanno compiuto atti dispositivi pregiudizievoli.

Il principale dovere dei creditori è quello di astenersi da azioni individuali, esecutive o cautelari, dal giorno del fallimento.

I diritti dei creditori muniti di privilegio su determinati beni mobili possono essere realizzati anche durante il corso della procedura di fallimento purchè essi siano stati ammessi al passivo con prelazione.

6. Quali sono le regole applicabili agli atti pregiudizievoli?

  • Le regole applicabili sono quelle stabilite dalla legge fallimentare in materia di azione revocatoria, di dichiarazione di inefficacia di atti a titolo gratuito, di revoca altri atti, quali quelli a titolo oneroso, i pagamenti compiuti dal debitore o le garanzie dallo stesso concesse sui propri beni durante la fase del fallimento. La stessa legge individua, caso per caso, i presupposti per l’annullamento dei suddetti atti.
  • Periodo sospetto è quello, anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui si presume che si manifesti la crisi di dissesto dell’imprenditore che pertanto può essere indotto a compiere atti pregiudizievoli ai creditori.

7. Quali sono i presupposti per il conferimento e l’ammissione dei crediti?

  • Per quanto riguarda la comunicazione ai creditori delle modalità di presentazione delle loro domande di ammissione al passivo, nel quale vengono inseriti i relativi crediti, il curatore ha l’onere di comunicare a ciascun creditore il relativo avviso a mezzo posta ordinaria, elettronica o telefax.
  • La verifica e l’ammissione dei crediti avvengono in una apposita udienza destinata alla formazione dello stato passivo nella quale si decide sull’accoglimento o meno delle domande dei creditori, e sull’attribuzione dei titoli di prelazione e dei privilegi.

8. Quali sono le regole della procedura di ristrutturazione?

I piani di ristrutturazione sono presi in considerazione dalla legge fallimentare nella procedura di concordato preventivo. Vanno allegati dal debitore alla relativa proposta presentata al Tribunale e debbono contenere la previsione della ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti sotto qualsiasi forma.

Uno specifico accordo di ristrutturazione dei debiti può essere anche raggiunto dal debitore con i creditori in sede stragiudiziale prima della deliberazione di omologazione del concordato preventivo.

All’udienza fissata per quest’ultima, il debitore può depositare tale accordo, se approvato dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una relazione di un esperto sulla attuabilità dell’accordo stesso.

E’ possibile che il piano di ristrutturazione del debitore o l’accordo raggiunto con i creditori contengano la previsione della sospensione temporanea dei pagamenti e delle misure esecutive o una riduzione dei crediti.

9. Che cos’è una procedura di liquidazione?

Nella procedura fallimentare il curatore provvede a riscuotere i crediti, vendere beni, accertare l’entità del passivo sulla base delle richieste avanzate dai creditori.

Se dalle operazioni di liquidazione risulta un attivo, l’importo relativo viene distribuito ai creditori secondo i rispettivi diritti di priorità. Se il passivo supera l’attivo, i creditori conservano il diritto al pagamento di quanto è loro dovuto, anche dopo la chiusura della procedura, a meno che il debitore, che abbia positivamente collaborato alla procedura fallimentare, non venga ammesso, con decreto del Tribunale, al beneficio della liberazione dei debiti residui per effetto di un nuovo istituto introdotto nella recente riforma della legge fallimentare, denominato “esdebitazione”

10. Quali sono le condizioni per chiudere la procedura di liquidazione?

Le condizioni per chiudere la procedura di liquidazione nel fallimento sono: o l’integrale estinzione dei debiti, o la ripartizione dell’attivo realizzato tra i creditori secondo il loro ordine di ammissione al passivo, o, nel caso di creditori rsultati insoddisfatti, l’accertamento che la prosecuzione della procedura fallimentare non consente di realizzare i loro crediti rimasti scoperti.

Le conseguenze del fallimento per il fallito sono le seguenti:

  1. privazione dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni. Ogni atto di disposizione dallo stesso compiuto è inefficace;
  2. perdita della capacità processuale per le controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale su beni ricompresi nel fallimento. L’apertura di quest’ultimo interrompe i relativi processi nei quali comunque, può intervenire il curatore che sta in giudizio al posto del fallito;
  3. al fallito può essere concesso dal giudice tutelare, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, un sussidio a titolo di alimenti per lui o per la famiglia.

Con riferimento alla possibilità per il fallito di riavviare un’attività commerciale dopo la chiusura del fallimento, la recente riforma alla legge fallimentare ha eliminato le limitazioni previste dalla normativa precedente. Pertanto non è pregiudicata la possibilità dell’imprenditore di svolgere nuovamente, dopo il fallimento, un’attività commerciale, a meno che egli non sia stato condannato per uno dei reati commessi in relazione al fallimento e si trovi, quindi, in stato di inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale o all’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa che conseguono come pena accessoria ai suddetti reati.

Quanto alle sanzioni a carico del fallito o di terzi, la legge fallimentare prevede a carico degli imprenditori individuali o degli amministratori delle società commerciali che siano stati dichiarati falliti, una serie di reati (bancarotta semplice e fraudolenta, ricorso abusivo al credito, denuncia di creditore inesistente e inosservanza di altri obblighi) punibili con pena detentiva e con sanzioni accessorie riguardanti l’esercizio dell’impresa, come sopra indicato.

Ulteriori reati sono previsti a carico del curatore o di terzi.


*Fonte: Commissione Europea la titolarità del diritto di autore/la proprietà del testo competono alle Comunità europee.

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