Esenzione da ritenuta imposta su risparmio fondiario

Istanza di esenzione dalla ritenuta d’imposta sul risparmio fondiario (Bausparvertrag).

La legge attuale prevede che non venga applicata nessuna ritenuta d’imposta sugli interessi per un risparmio fondiario (Bausparvertrag), quando contemporaneamente viene richiesto un premio per l’edificazione (Wohnungsbauprämie).

Dal 2009 cambia la legislazione; anzi, la disponibilità dell’importo risparmiato può addirittura venir ritardata. La disponibilità di un risparmio fondiario (Bausparvertrag) dipende dall’importo accumulato e dal periodo di versamento della quota mensile. Il calcolo (complicato!) viene fatto dalla Bausparkasse (l’ente di finanziamento fondiario) e dipende anche dagli interessi e dai premi maturati.

La Bausparkasse (l’ente di finanziamento fondiario) deve applicare la ritenuta d’imposta del 25% sugli interessi maturati, a partire dal 2009, oltre al 5,5% della addizionale di solidarietà e dell’imposta sulla religione (Kirchensteuer). Tale deduzione rallenta quindi la disponibilità del credito.

Consigliamo quindi di presentare istanza di esenzione dalla ritenuta d’imposta del 25% a partire dal 2009 per tutti i contratti di risparmio fondiario (Bausparverträge) . Solo così si può evitare tale onere fiscale. cumulativo.


Scritto da :Roberto Tissino, consulente fiscale

Fonte. Corriere d’Italia