Esecuzione delle decisioni giudiziarie – Germania*

1. Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

L’esecuzione forzata (Zwangsvollstreckung) è un procedimento giudiziale diretto ad attuare una pretesa di diritto materiale tramite coercizione statale. Detentore del potere di esecuzione è solo lo Stato, che in qualità di titolare del monopolio del potere coercitivo agisce sovranamente attraverso i suoi organi.

Elenco delle misure di esecuzione intese a costringere il convenuto ad eseguire l’obbligazione dovuta

– Pignoramento di beni

– Pignoramento di crediti e di altri diritti patrimoniali (in particolare pignoramento di redditi di lavoro)

– Prestazione della dichiarazione giurata

– Disposizione di misure coercitive per il conseguimento di obblighi di fare e di non fare

– Vendita forzata all’incanto

– Sequestro e provvedimenti d’urgenza

2. Quali sono i presupposti per l’esecuzione di un titolo?

2.1. La procedura

– I titoli giudiziali e stragiudiziali hanno efficacia esecutiva?

Sì. Hanno efficacia esecutiva sia le sentenze definitive passate in giudicato o dichiarate provvisoriamente esecutive (articolo 704 del codice di procedura civile – Zivilprozessordnung, ZPO) che gli altri titoli esecutivi di cui all’articolo 794 ZPO, tra i quali figurano, oltre ai titoli giudiziali, le transazioni concluse presso un ufficio di conciliazione o tra avvocati e gli atti notarili.

– Per poter eseguire il titolo è necessaria una decisione giudiziaria?

Per poter procedere al pignoramento di crediti e di altri diritti patrimoniali del debitore, all’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare e all’esecuzione forzata immobiliare, ai sensi della legge sulla vendita forzata all’incanto (Zwangsversteigerungsgesetz), è necessaria una decisione giudiziaria.

– Qual è il giudice (inteso come ufficio giudiziario) competente?

Per il pignoramento di crediti è competente il giudice (Amtsgericht) del luogo di residenza del debitore.

Per l’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare è competente il giudice della causa (Prozessgericht) di primo grado.

Per l’esecuzione forzata immobiliare è competente il giudice (Amtsgericht) del circondario in cui è registrato l’immobile.

– Status e funzioni dell’ufficiale giudiziario

L’ufficiale giudiziario è un funzionario regionale del servizio di giustizia intermedio. Egli è sottoposto al controllo gerarchico del direttore dell’ufficio giudiziario (Amtsgericht) competente, ma mantiene la propria indipendenza per quanto concerne le modalità di esercizio delle sue funzioni.

All’ufficiale giudiziario spetta l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile ai sensi dell’ottavo libro del codice di procedura civile. In passato il ruolo principale dell’ufficiale giudiziario si svolgeva nell’ambito dell’esecuzione mobiliare; attualmente le sue attività si concentrano nel quadro del pignoramento di crediti del debitore. In questo contesto egli dispone in particolare del potere di concedere pagamenti rateali al debitore, al fine di favorire una composizione rapida e amichevole del procedimento esecutivo. Uno dei compiti principali dell’ufficiale giudiziario è la raccolta della dichiarazione giurata del debitore; tale dichiarazione è particolarmente importante per i creditori, in quanto con essa viene reso noto il patrimonio del debitore. All’ufficiale giudiziario spettano inoltre:

– la consegna di beni mobili e il rilascio di beni immobili (Räumung);

– l’eliminazione delle resistenze del debitore verso atti che è tenuto a tollerare;

– le notificazioni, su impulso delle parti, necessarie per l’esecuzione forzata;

– l’esecuzione di ordini di sequestro e di provvedimenti d’urgenza (per quanto non di competenza del giudice);

– l’esecuzione dell’ordine di arresto.

– La domanda di esecuzione deve essere presentata tramite una persona esercitante una professione legale?

Per quanto concerne le decisioni sulle domande di esecuzione, la competenza spetta di norma all’Amtsgericht, quale giudice dell’esecuzione. In questo caso non è necessario essere rappresentati da un avvocato.

La domanda di esecuzione coattiva di un obbligo di fare o di non fare deve invece essere proposta al giudice della causa di primo grado, che può eventualmente essere un giudice di grado superiore (Landgericht) , davanti al quale di norma è necessario essere rappresentati da un avvocato.

Costi delle misure di esecuzione:

A seconda della pretesa riconosciuta, la legge prevede vari tipi di esecuzione, da cui conseguono costi diversi.

a) Pignoramento di beni

Qualora venga riconosciuto il diritto al pagamento di una determinata somma di denaro, di norma il creditore chiede all’ufficiale giudiziario di realizzare la propria pretesa. I diritti dovuti per il pignoramento di beni mobili del debitore tramite l’ufficiale giudiziario sono pari a 20,00 euro. Per la vendita, con o senza incanto, dei beni dati in pegno (realizzazione dei beni pignorati) i diritti ammontano a 40,00 euro. A tali importi vanno aggiunte le spese dell’ufficiale giudiziario.

b) Pignoramento di crediti

Un titolo di pagamento consente inoltre di chiedere il pignoramento giudiziario di un credito del debitore (ad esempio, diritto al pagamento dello stipendio) e l’assegnazione del credito pignorato al creditore (articoli 829 e 835 ZPO). I diritti dovuti per il relativo procedimento sono pari a 15,00 euro; le spese (in particolare quelle per la notificazione dell’ordinanza giudiziaria) vengono riscosse separatamente.

c) Ricevimento della dichiarazione giurata

Qualora il pignoramento e la realizzazione dei beni pignorati non abbiano permesso di soddisfare totalmente il creditore, su richiesta di quest’ultimo il debitore è obbligato a presentare all’ufficiale giudiziario l’inventario del proprio patrimonio, assicurandone la veridicità tramite giuramento. I diritti dovuti per il ricevimento della dichiarazione giurata da parte dell’ufficiale giudiziario ammontano a 30,00 euro.

d) Pignoramento immobiliare

L’esecuzione forzata sul patrimonio immobiliare del debitore avviene tramite iscrizione di ipoteca a garanzia del credito, vendita forzata all’incanto o amministrazione giudiziaria dell’immobile.

Ai sensi della legge sulle tasse giudiziarie in materia di volontaria giurisdizione (Kostenordnung, KostO), per l’iscrizione nel libro fondiario dell’ipoteca di garanzia è dovuto un contributo onnicomprensivo, il cui importo dipende dal valore del credito da garantire. All’allegato 1 figura una tabella dei diritti per valori fino a 1 milione di euro.

I diritti dovuti per l’istanza di vendita forzata all’incanto di un immobile sono pari a 50,00 euro. Per l’esecuzione del procedimento, lo svolgimento dell’asta, l’aggiudicazione e il procedimento di ripartizione del ricavato sono dovuti ulteriori diritti, normalmente nella misura dello 0,5. L’ammontare dei diritti per il procedimento generale e lo svolgimento dell’asta dipende dal valore corrente dell’immobile, mentre l’ammontare dei diritti dovuti per l’aggiudicazione e per il procedimento di ripartizione del ricavato dipende dall’offerta più alta dell’asta. All’allegato 2 figura una tabella dei diritti per valori fino a 500 000 euro. Oltre ai diritti sono dovute le spese processuali, in particolare le spese per la perizia sul valore corrente dell’immobile.

I diritti dovuti per l’istanza di disposizione dell’amministrazione giudiziaria ammontano a 50,00 euro. Il contributo per l’esecuzione del procedimento è pari a 0,5 volte il valore complessivo dei redditi prodotti dall’amministrazione dell’immobile.

e) Esecuzione per consegna/rilascio, disposizione di misure coercitive per il conseguimento di obblighi di fare, tollerare e non fare

Qualora la sentenza obblighi il debitore a consegnare un bene mobile, l’ufficiale giudiziario esegue la decisione su istanza del creditore. I diritti per gli atti amministrativi ammontano a 20,00 euro. Qualora il debitore sia tenuto a rilasciare un bene immobile o un’abitazione, i diritti dovuti per il rilascio sono pari a 75,00 euro. Ai diritti vanno aggiunte le spese sostenute dall’ufficiale giudiziario, in particolare per i servizi di un terzo (ad esempio, spedizioniere, fabbro, ecc.). Se l’espletamento degli atti amministrativi richiede più di tre ore si applica una maggiorazione di 15,00 euro per ogni ora o frazione di ora supplementare.

Per quanto concerne il procedimento davanti al giudice della causa per ottenere l’esecuzione di un obbligo di fare, tollerare o non fare, la tassa giudiziaria ammonta a 15,00 euro.

2.2. Quali sono i presupposti essenziali per l’adozione di misure di esecuzione?

Il creditore deve possedere un titolo esecutivo che giustifichi la sua pretesa. Può trattarsi di una sentenza definitiva passata in giudicato o dichiarata provvisoriamente esecutiva (articolo 704 ZPO) , o di un titolo di cui all’articolo 794 ZPO (transazioni giudiziarie, decreti d’esecutorietà o atti notarili).

Non sussistono presupposti particolari per quanto concerne il debitore.

Per il sequestro e i provvedimenti d’urgenza sono previste disposizioni speciali. Tali misure di esecuzione forzata sono dirette a garantire una pretesa prima che venga rilasciato un titolo giudiziale nella causa principale.

3. Misure di esecuzione

3.1. Quali beni del debitore possono essere oggetto di esecuzione forzata?

Possono essere oggetto di esecuzione forzata i beni mobili, gli immobili, i crediti e gli altri diritti patrimoniali del debitore.

L’articolo 811 ZPO specifica i beni non pignorabili; al debitore e ai familiari con lui conviventi deve essere lasciato un minimo di beni assolutamente necessari per l’uso personale o per l’esercizio della professione.

Altre limitazioni riguardano il pignoramento di redditi di lavoro del debitore. Ai sensi degli articoli 850 e seguenti ZPO, non possono essere pignorati determinati importi destinati a garantire al debitore il minimo vitale.

3.2. Quali sono gli effetti delle misure di esecuzione forzata?

– Verso il debitore

L’esecuzione forzata di norma si conclude negativamente quando nel patrimonio del debitore non figurano beni pignorabili. Il creditore tuttavia può esperire nuovamente l’esecuzione forzata contro il debitore qualora venga a conoscenza dell’esistenza di beni patrimoniali prima occultati o di nuova acquisizione.

In presenza di un titolo passato in giudicato il creditore può procedere all’esecuzione entro un termine di trent’anni. Finché il creditore non si avvale di misure di esecuzione forzata il debitore può disporre del proprio patrimonio.

Il debitore che ha prestato una dichiarazione giurata, o nei cui confronti è stato disposto l’arresto per rifiuto di prestare tale dichiarazione, viene iscritto nell’elenco dei debitori dell’ufficio giudiziario presso cui è pendente il procedimento esecutivo. A determinate condizioni, le informazioni contenute in tale elenco possono essere trasmesse a terzi.

– Verso terzi

Per motivi di tutela giuridica dei dati, le banche non sono obbligate a comunicare né al creditore né al tribunale o all’ufficiale giudiziario informazioni sul debitore, in particolare quelle relative alla situazione patrimoniale.

In caso di pignoramento e assegnazione di crediti del debitore verso terzi, il terzo non deve più effettuare la prestazione al debitore; egli può liberarsi solo pagando al creditore il credito a questi assegnato per la riscossione. Il terzo che non adempia tale obbligo può essere tenuto al risarcimento del danno.

3.3. Per quanto tempo sono ammissibili le misure di esecuzione forzata? Detta ammissibilità può essere limitata dalla legge o da un provvedimento giudiziario?

Ai sensi dell’articolo 197 del codice civile (BGB), le pretese accertate con sentenza passata in giudicato o risultanti da transazioni esecutive o titoli esecutivi si prescrivono in trent’anni. Durante tale periodo il creditore può chiedere in qualsiasi momento la disposizione di misure di esecuzione forzata.

4. Vi è possibilità di impugnare l’autorizzazione all’esecuzione?

Il creditore può presentare reclamo immediato contro il rifiuto dell’autorizzazione all’esecuzione.

Contro l’autorizzazione all’esecuzione il debitore dispone dei seguenti rimedi giuridici:

– Reclamo immediato, in caso di precedente audizione;

– Opposizione, qualora non abbia avuto luogo alcuna precedente audizione.

L’opposizione – svincolata da limiti temporali – va proposta all’Amtsgericht, mentre il reclamo immediato va presentato entro due settimane all’Amtsgericht o al Landgericht quale giudice dell’impugnazione.

La presentazione di un rimedio giuridico non ha alcun impatto immediato sul proseguimento del procedimento di esecuzione forzata, in quanto detti rimedi sono privi di effetto sospensivo.
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