Domanda di ammissione al passivo

La domanda di ammissione al passivo dell’insolvenza nel diritto tedesco alla luce del regolamento comunitario n. 1346/2000 (*) di Valerio Sangiovanni (Avv. e RA, clicca qui per scaricare il suo cv)

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il termine per presentare la domanda di ammissione. – 3. La rinuncia alla domanda. – 4. La forma e la lingua della domanda. – 5. I soggetti legittimati a presentare la domanda. – 6. Il soggetto legittimato a ricevere la domanda. – 7. Il contenuto della domanda. – 8. Gli effetti della domanda sull’esdebitazione. – 9. Documentazione e mezzi di prova. – 10. I vizi e le modificazioni della domanda. – 11. Gli effetti della domanda.

1. Introduzione. – Il diritto dell’insolvenza tedesco è stato ampiamente modificato negli ultimi anni. Sono molte e complesse le ragioni che hanno spinto il legislatore germanico a modernizzare questa area del proprio ordinamento giuridico. In questa sede non ci si può soffermare su di esse. Su questa materia sussiste peraltro un’ampia produzione dottrinale che trova riscontro in diversi commentari e in numerosi contributi apparsi in riviste, letteratura tutta cui si rinvia. Anche la dottrina di lingua italiana ha rivolto la propria attenzione alle soluzioni tedesche [1].

In questo scritto, lungi dal potersi occupare di tutta la disciplina tedesca dell’insolvenza, ci si intende soffermare su un aspetto particolare del procedimento. La legge sull’insolvenza (Insolvenzordnung) prevede che i creditori presentino domanda di ammissione al passivo. Sul punto la normativa germanica dispone quanto segue. I creditori dell’insolvenza devono chiedere per iscritto al curatore dell’insolvenza (Insolvenzverwalter) l’ammissione dei propri crediti. Alla domanda devono essere allegati in copia i documenti dai quali risultano tali pretese (§ 174 c. 1 InsO). Nella domanda devono essere indicati la ragione del credito e l’importo della pretesa. Nella istanza devono inoltre essere indicati i fatti dai quali, secondo la valutazione del creditore, risulta che – alla base del credito – vi è un comportamento illecito posto in essere dolosamente dal debitore (§ 174 c. 2 InsO).

Questa disposizione riprende ampiamente i contenuti del § 139 KO vigente prima della riforma del 1994. La differenza principale risiede nel fatto che le domande di ammissione non vanno più presentate al giudice dell’insolvenza (Insolvenzgericht), ma al curatore. Il curatore inserisce poi tutte le pretese per cui è stata chiesta l’ammissione al passivo in un’apposita tabella (§ 175 c. 1 InsO). Un’altra significativa differenza rispetto al sistema dalla legge fallimentare (Konkursordnung) in forza prima della riforma risiede nella circostanza che la legge chiede ora al creditore, quando ne sussistono i presupposti, d’indicare che il suo credito deriva da fatto illecito del debitore.

E’ di fondamentale importanza per i creditori presentare domanda di ammissione al passivo dell’insolvenza [2]. Si tratta dell’unica possibilità che essi hanno per ottenere soddisfazione, almeno parziale, delle proprie pretese. Ai sensi del § 87 InsO i creditori dell’insolvenza possono far valere i propri diritti di credito solamente in conformità alle disposizioni sul procedimento d’insolvenza. Non è quindi possibile avvalersi della giurisdizione ordinaria per ottenere soddisfazione. La procedura d’insolvenza è totalizzante nel senso che singoli creditori non possono rinunciare a essa e cercare di essere soddisfatti ricorrendo al giudice civile. Anche chi riuscisse a ottenere un titolo esecutivo non ne potrebbe trarre vantaggio perché esecuzioni forzate in favore di singoli creditori non sono consentite durante il procedimento d’insolvenza né sulla massa riconducibile all’insolvenza né sull’ulteriore patrimonio del debitore (§ 89 c. 1 InsO). Insomma: chi non presenta domanda di ammissione al passivo non partecipa al procedimento e viene escluso dalla distribuzione dell’attivo.

Relativamente all’ammissione al passivo vige il principio che il curatore non è tenuto ad accertare d’ufficio i crediti esistenti. Spetta invece al creditore attivarsi al fine di partecipare alla successiva distribuzione. Questa circostanza rende evidente la rilevanza pratica della materia affrontata nel presente scritto. Da qualsiasi atto o fatto idoneo sorge un rapporto di credito. Se il debitore si trova in una situazione di difficoltà economica può succedere che il debito non venga saldato. Subentrata la situazione d’insolvenza, il creditore deve partecipare al procedimento. Non è insomma sufficiente vantare astrattamente un credito, ma è necessario presentare la relativa istanza in modo appropriato. Questo scritto intende esaminare la disciplina tedesca della domanda di ammissione al passivo dell’insolvenza, tenendo conto anche delle particolarità risultanti dal regolamento comunitario n. 1346/2000 sulle procedure d’insolvenza transfrontaliere [3]. Si faranno quindi brevi riferimenti agli artt. 39-42 della normativa europea, specificamente relativi alla informazione dei creditori e alla insinuazione dei loro crediti.

2. Il termine per presentare la domanda di ammissione. – Ai sensi del § 28 c. 1 InsO con la decisione di apertura (Eröffnungsbeschluβ) del procedimento d’insolvenza i creditori sono invitati a presentare al curatore, entro un certo termine, le domande di ammissione al passivo dei propri crediti. Il termine deve avere una durata minima di due settimane e non può avere una durata superiore a tre mesi.

Il termine inizia a decorrere da quando la decisione di apertura del procedimento d’insolvenza è stata debitamente pubblicizzata. Al riguardo trova applicazione il § 9 c. 1 InsO. Questa disposizione regola le pubblicazioni nell’ambito del procedimento d’insolvenza. Esse vengono eseguite mediante pubblicazione nel bollettino dell’autorità giudiziaria oppure in un sistema d’informazione elettronico. Il debitore deve essere chiaramente indicato. La pubblicazione si considera effettuata quando sono trascorsi altri due giorni dopo quello della pubblicazione.

Il termine fissato dal giudice dell’insolvenza per presentare domanda di ammissione al passivo non è a pena di decadenza [4]. Anche le istanze presentate dopo la scadenza vengono prese in considerazione. Soprattutto nei procedimenti d’insolvenza di grandi dimensioni è frequente che alcune domande vengano presentate in ritardo. Ciò è dovuto alla complessità della procedura, all’elevato numero di crediti fatti valere, alla difficoltà di contattare tempestivamente tutti i creditori e, quindi, al fatto che questi vengono a conoscenza della procedura solo in ritardo. Prevedere un termine di decadenza per la presentazione delle domande di ammissione è stato ritenuto dal legislatore un’opzione troppo rigida, poco rispondente a quelle che sono tipicamente le reali caratteristiche di un’insolvenza.

Il problema principale per chi presenta la domanda di ammissione al passivo in ritardo rispetto al termine fissato dal giudice dell’insolvenza è che può essere chiamato ad affrontare i costi causati dalla tardiva presentazione. Ai sensi del § 176 InsO nell’udienza di verifica (Prüfungstermin) vengono esaminati i crediti per i quali è stata presentata domanda. Il § 177 c. 1 InsO precisa che vengono esaminati anche i crediti per cui è stata presentata istanza dopo il decorso del termine. Tuttavia se il curatore o un creditore si oppone all’esame, il giudice dell’insolvenza è tenuto – addebitandone i costi ai ritardatari – a fissare una particolare udienza di verifica oppure a ordinare un procedimento scritto di verifica.

3. La rinuncia alla domanda. – Teoricamente un creditore potrebbe rinunciare espressamente alla domanda d’ammissione al passivo. Ne consegue la sua esclusione dal procedimento d’insolvenza. Gli effetti del procedimento si producono tuttavia anche nei suoi confronti. Per questa ragione è del tutto controproducente non avanzare domanda di ammissione al passivo.

Il creditore che non partecipa al procedimento d’insolvenza perde qualsiasi possibilità di far valere il proprio credito. Si è già accennato sopra al gravoso effetto prodotto dal combinato disposto dei §§ 87 e 89 InsO. Il § 87 InsO prevede che i creditori possono far valere le proprie pretese solo secondo le disposizioni sul procedimento d’insolvenza. Inoltre, ai sensi del § 89 c. 1 InsO, durante la procedura non sono consentite esecuzioni forzate né sulla massa appartenente all’insolvenza né sull’eventuale altro patrimonio del debitore.

Insomma: la mancata partecipazione al passivo dell’insolvenza comporta solo svantaggi in capo al creditore. Questo vale anche con riferimento alla liberazione finale dai debiti (c.d. “esdebitazione”; Restschuldbefreiung). Questa opera nei confronti di tutti i creditori. Essa produce effetti, in particolare, anche nei confronti di coloro che non hanno presentato domanda di ammissione delle proprie pretese (§ 301 c. 1 InsO). In definitiva la mancata partecipazione al procedimento d’insolvenza comporta la perdita del credito.

4. La forma e la lingua della domanda. – Secondo il diritto tedesco, la domanda di ammissione al passivo va presentata per iscritto. Nel regime in forza prima della riforma (§ 139 KO) l’istanza poteva invece essere presentata anche oralmente. Il creditore si recava nella cancelleria del giudice e faceva mettere a verbale la propria richiesta. Questa possibilità ha cessato di sussistere perché ora le domande vanno presentate a un soggetto diverso dall’autorità giudiziaria competente per l’insolvenza: dopo la riforma è infatti necessario rivolgersi al curatore. La forma scritta è richiesta anche dal regolamento n. 1346/2000 secondo il quale il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri, ha il diritto d’insinuare i crediti per iscritto nella procedura d’insolvenza (art. 39).

Per il diritto tedesco il requisito della forma scritta è senz’altro soddisfatto quando sono realizzate le condizioni poste dal § 126 BGB. Questa disposizione prevede che, quando la legge richiede la forma scritta, il documento deve essere sottoscritto di proprio pugno mediante apposizione della firma oppure mediante apposizione di sigla con autenticazione notarile. E’ tuttavia ammesso anche l’utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione. Si pensi al fax e alla posta elettronica [5].

Nella prassi i curatori predispongono un formulario che viene inviato a coloro che risultano essere creditori del soggetto dichiarato insolvente [6]. In questo modo si facilita sia la presentazione delle domande sia la successiva gestione dei crediti. I formulari sono accompagnati da note esplicative [7]. Queste illustrano brevemente il significato e gli effetti della domanda di ammissione al passivo. Le note esplicative sono di grande utilità per i creditori perché forniscono una serie d’informazioni utili a presentare in modo rituale l’istanza. Si evita così di dover contattare a più riprese il curatore e di compiere degli errori. Il formulario e le note esplicative sono di ausilio anche per il curatore perché esse fanno sì che le domande vengano presentate secondo un unico modello. Un obbligo d’informare i creditori sussiste, a livello comunitario, per effetto dell’art. 40 del regolamento n. 1346/2000 il quale prescrive che non appena è aperta una procedura in uno Stato membro, il giudice competente di detto Stato o il curatore da lui nominato informa senza ritardo i creditori conosciuti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede negli altri Stati membri. L’informazione, trasmessa mediante una nota individuale, riguarda in particolare i termini da rispettare, le sanzioni previste circa i termini, l’organo o l’autorità legittimati a ricevere l’insinuazione dei crediti e gli altri provvedimenti prescritti.

La domanda di ammissione al passivo deve essere presentata in lingua tedesca. In questo senso dispone la norma di carattere generale di cui al § 184 GVG, secondo cui la lingua utilizzata dai giudici nei processi è il tedesco. Nel caso specifico dell’ammissione al passivo, la domanda – a dire il vero – viene presentata al curatore, che non è un magistrato. Tuttavia, in un secondo momento, l’esame delle istanze viene svolto dal giudice dell’insolvenza. Si tratta quindi di un’attività processuale per la quale si deve utilizzare il tedesco. Se il debitore intratteneva molti rapporti internazionali (come è frequente nel caso d’imprese), è probabile che tra i creditori si trovino soggetti di altri Paesi in cui la lingua ufficiale è diversa dal tedesco. Può quindi capitare che le domande di ammissione al passivo vengano presentata in un’altra lingua. La normativa comunitaria si occupa di questo problema. Sul punto l’art. 42 del regolamento n. 1346/2000 stabilisce che ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura può insinuare il credito nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo Stato. Tuttavia, in tal caso, l’insinuazione deve recare, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura, il titolo “insinuazione di credito”. Può essere chiesta al creditore una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura. Applicando questa disposizione comunitaria al caso specifico della Germania, ne consegue che la domanda deve recare l’espressione tedesca “Anmeldung einer Forderung” (“insinuazione di credito”). E rimane salvo il diritto di chiedere al creditore una traduzione dell’istanza.

5. I soggetti legittimati a presentare la domanda. – Se la domanda di ammissione al passivo viene presentata da un soggetto incapace essa è inefficace. Occorre infatti una persona che presenti l’istanza in sua vece. Per quanto riguarda le persone giuridiche e le società commerciali [8], la domanda deve essere presentata dal rappresentante legale. Nel caso della società semplice (BGB-Gesellschaft), l’istanza va presentata da tutti i soci [9]. Tuttavia se un socio dispone – in base al contratto di società – del potere di amministrazione, nel dubbio è legittimato a rappresentare gli altri soci nei confronti dei terzi (§ 714 BGB). In questo caso tale socio può presentare da solo la domanda di ammissione al passivo. In alcuni casi la rappresentanza per la presentazione della domanda di ammissione al passivo è volontaria. Un certo soggetto preferisce non presentare l’istanza personalmente, ma affidarne l’incarico a qualcun altro (per esempio a una persona particolarmente esperta in materia concorsuale). Nel caso di rappresentanza volontaria, il rappresentante deve presentare – insieme con la domanda – la procura scritta [10]. Questo atto fonda infatti la legittimazione ad agire in nome e per conto del titolare del credito.

Quale rappresentante volontario del creditore può operare anche un avvocato, il quale presenta la domanda di ammissione al passivo in nome e per conto del soggetto che vanta il credito nei confronti dell’insolvente. Ai fini del procedimento d’insolvenza è tuttavia insufficiente la presentazione della c.d. “procura processuale” (Prozessvollmacht) prevista dal § 81 ZPO. Questa legittima a una serie di atti, ma – secondo l’opinione prevalente in dottrina – la partecipazione a procedure concorsuali è esclusa dal suo ambito di applicazione [11]. Può quindi capitare che un avvocato abbia seguito, per conto del creditore, il recupero del credito – nella fase che ha preceduto l’insolvenza – sulla base di una procura processuale. Dichiarata l’insolvenza, tale procura non è più sufficiente, e ne deve essere conferita una

nuova. Bisogna però evidenziare come, nella prassi, questi problemi relativi all’ampiezza della procura processuale standard prevista dal § 81 ZPO siano generalmente superati. Normalmente le procure rilasciate all’avvocato menzionano, in aggiunta, altri atti che il procuratore è legittimato a compiere in nome e per conto dell’assistito. Tra di essi viene spesso espressamente indicata anche la partecipazione a eventuali procedimenti d’insolvenza. In questo modo la procura processuale prevede il compimento di atti ulteriori rispetto al catalogo del § 81 ZPO e consente di partecipare alla procedura concorsuale. Sotto un altro profilo va segnalato come la procura presentata specificamente per la domanda di ammissione al passivo si debba ritenere valida solo per la prima fase del procedimento. Affinché il procuratore possa agire in nome e per conto del creditore anche nel prosieguo, è necessario che la procura abbia carattere generale (vale a dire: rappresentanza nell’intera procedura). In alternativa occorre che siano specificati gli atti per i quali essa è conferita. Nella procura può così, per esempio, essere espressamente previsto il potere di sollevare – nell’udienza di verifica – contestazioni nei confronti degli altri crediti.

La domanda di ammissione al passivo può essere presentata congiuntamente da un gruppo di creditori. La presentazione di un’unica istanza può essere vantaggiosa dal punto di vista della semplificazione organizzativa e della riduzione dei costi di partecipazione al procedimento d’insolvenza. E’ frequente che la domanda venga presentata congiuntamente quando sussiste una pluralità di crediti di natura simile vantati da più soggetti nei confronti dell’unico debitore. Il caso tipico di presentazione congiunta dell’istanza si ha con riferimento alle pretese dei prestatori di lavoro nei confronti del datore al pagamento di somme dovute a titolo previdenziale. E’ tuttavia necessario che i singoli crediti fatti valere siano distinguibili gli uni dagli altri. Non è possibile chiedere l’ammissione di un unico importo complessivo. Il curatore e gli altri creditori che partecipano al procedimento devono infatti avere la possibilità di esaminare i singoli crediti e di muovere eventuali specifiche contestazioni alle pretese che vengono fatte valere. In sostanza si tratta di crediti distinti, che rimangono tali anche se ne viene chiesta l’ammissione congiunta. Un ulteriore caso cui merita di essere fatto cenno si verifica quando due distinti soggetti chiedono di essere ammessi con riferimento allo stesso credito. E’ una situazione che si realizza quando due persone ritengono entrambe di essere titolari della stessa pretesa nei confronti del debitore. In questo caso tutte e due le domande vengono ammesse [12]. Occorre naturalmente che nella tabella sia annotato come la stessa pretesa sia stata avanzata da due soggetti distinti. Il credito è unico e verrà riconosciuto solamente a quel soggetto che dimostrerà di essere il reale titolare del diritto.

  1. Il soggetto legittimato a ricevere la domanda. – Il soggetto cui vanno presentante le domande di ammissione al passivo è il curatore. Le richieste non possono invece essere presentate al giudice dell’insolvenza, che ha cessato di essere competente – per questa prima fase del procedimento – a seguito della riforma del 1994. La legge fallimentare precedentemente in vigore stabiliva che le domande di ammissione al passivo dovessero essere presentate al giudice. Con la riforma si è voluto alleggerire i magistrati giudici statali di un’attività per la quale è necessario prestare una grande mole di lavoro.

Una domanda presentata al giudice dell’insolvenza è inammissibile perché è rivolta a un soggetto non competente. Il magistrato non può che rigettarla, nel senso di rispedirla al mittente. Il creditore è in questo caso tenuto a presentare di nuovo la domanda, e questa volta al soggetto competente, vale a dire al curatore, se vuole essere ammesso al passivo e ottenere soddisfazione – almeno parziale – del proprio credito. Altrimenti l’istanza erroneamente presentata al giudice dell’insolvenza rimane del tutto priva di effetti. Nella prassi viene tuttavia mostrata una certa tolleranza. Così, se – per errore – la domanda viene presentata al giudice, questi generalmente trasmette il tutto al curatore e informa il creditore di quanto successo [13]. L’errore è comunque, nei limiti del possibile, da evitare. Rimane infatti in ogni caso fermo il principio che la domanda produce i suoi effetti quando essa giunge al curatore. Le conseguenze del ritardo dovuto al fatto che l’istanza è stata originariamente indirizzata a un soggetto incompetente sono a carico del creditore che ha commesso l’errore. Questo vale in particolare, come si specificherà sotto, per l’effetto sospensivo della prescrizione che solo la presentazione rituale della domanda produce.

  1. Il contenuto della domanda. – La legge tedesca stabilisce che la domanda di ammissione deve indicare la ragione del credito e l’importo della somma che si intende insinuare al passivo.

E’ regola generale che ai procedimenti d’insolvenza trovino applicazione le disposizioni del codice di procedura civile, salvo che nella legge sull’insolvenza sia stabilito diversamente (§ 4 InsO). Questa norma consente di applicare al contesto concorsuale numerose disposizioni del codice di rito civile. Tra queste va menzionato il § 130 ZPO relativo al contenuto degli atti processuali: gli atti processuali devono contenere l’indicazione delle parti, le domande che vengono presentate, l’indicazione dei fatti che stanno alla base delle domande, una presa di posizione sulle affermazioni della controparte, l’indicazione dei mezzi di prova, la sottoscrizione di chi presenta l’atto. Questa regole basilari valgono anche per la domanda di ammissione al passivo. Occorre insomma che l’istanza contenga tutti gli elementi che mettono il curatore (in un primo momento) e il giudice dell’insolvenza (in un secondo momento) nelle condizioni di verificare l’esistenza del credito, la sua validità e il suo importo.

Chi presenta la domanda di ammissione al passivo deve quindi, innanzitutto, indicare la ragione del credito, vale a dire i fatti che stanno alla base della pretesa che si fa valere in sede d’insolvenza. Nel caso – per esempio – di un contratto di compravendita, occorre fare riferimento a tale complessiva operazione contrattuale [14]. In base a essa il venditore ha fornito al compratore della merce la quale non è stata pagata. E’ nato così un diritto di credito il cui titolare cerca di ottenere soddisfazione nel procedimento d’insolvenza. La ragione del credito può ovviamente essere qualsiasi altro tipo contrattuale posto in essere dai contraenti: si pensi a un contratto di locazione relativamente al quale il soggetto dichiarato insolvente non ha corrisposto alcuni canoni. Altro caso tipico è il mutuo: la somma prestata dal mutuante è stata restituita solo in parte dal mutuatario. Subentrata l’insolvenza, il primo vanta una ragione di credito nei confronti del secondo; questi deve farla valere presentando domanda di ammissione al passivo. Anche la prestazione di un’attività lavorativa può dare origine a una pretesa nei confronti di chi se ne è avvantaggiato. Talvolta sono atti illeciti del debitore a fondare un credito. L’indicazione della ragione del credito nella domanda di ammissione al passivo è importante sia per il curatore sia per gli altri creditori. Questi soggetti vengono infatti così posti nella condizione di verificare se la pretesa affermata dall’istante sussiste realmente. Nel procedimento d’insolvenza, attese le difficoltà economico-finanziarie del soggetto nei cui confronti pende la procedura, le probabilità di soddisfare tutti i creditori sono ridotte. Ne consegue che i titolari di diritti di credito competono per la distribuzione di un attivo che non sarà probabilmente in grado di soddisfare tutti. Ne deriva ulteriormente che i creditori hanno interesse non solo a far valere i propri crediti, ma anche a contestare le pretese avanzate da altri soggetti.

L’importo della somma fatta valere dal creditore deve essere indicata in euro. Le pretese in valuta straniera devono essere calcolate ed espresse secondo la valuta nazionale tedesca al cambio applicabile al momento di apertura del procedimento (§ 45 InsO). Se l’importo dovuto non è determinato, occorre indicare il valore stimato. Anche le pretese accessorie rispetto al capitale vanno indicate in euro. Per quanto riguarda gli interessi, occorre indicare gli elementi che consentono di effettuarne il calcolo: il capitale, il tasso e il periodo di riferimento. Può capitare che un unico soggetto chieda l’ammissione al passivo di una pluralità di crediti. In questo caso devono essere indicati per ciascuna pretesa la ragione della stessa nonché l’importo fatto valere. Dal momento che ciascun credito ha una propria origine e una propria storia, alcuni possono essere ammessi mentre altri possono venire rifiutati.

Oltre alla ragione del credito e all’importo dello stesso, il legislatore tedesco richiede che – nella domanda di ammissione al passivo – vadano indicati i fatti dai quali, secondo la valutazione del creditore, risulta che è stato posto in essere dolosamente un comportamento illecito del debitore.

  1. Gli effetti della domanda sull’esdebitazione. – L’esdebitazione è un importante istituto, con valenza sociale, che consente alla persona fisica che versi in gravi difficoltà economico-finanziarie di ottenere – a un certo punto – la liberazione dal gravoso peso dei debiti residui nonostante non abbia soddisfatto in tutto le obbligazioni nei confronti dei creditori. Ai sensi del § 286 InsO il debitore persona fisica viene liberato dalle obbligazioni non adempiute nei confronti dei creditori dell’insolvenza purché osservi quanto disposto dai §§ 287-303 InsO. La dichiarazione di esdebitazione opera nei confronti di tutti i creditori. Questo meccanismo di liberazione dai debiti residui produce, in particolare, i suoi effetti anche nei confronti di chi non abbia presentato domanda di ammissione del proprio credito al passivo (§ 301 c. 1 InsO). Anche per questa ragione è importante per i creditori presentare istanza d’insinuazione.

Ai sensi del § 302 InsO sono esclusi dall’esdebitazione i debiti che trovano il proprio fondamento in un comportamento dolosamente illecito del debitore se il creditore, nel fare domanda di ammissione al passivo, ha fatto riferimento a questa circostanza. In questo modo si evita di premiare una persona che si è comportata in modo scorretto. Il meccanismo dell’esdebitazione non può infatti finire con l’avvantaggiare, tramite la liberazione finale dai debiti residui, soggetti che hanno posto in essere comportamenti illeciti. Se il creditore fa presente che il suo credito deriva da un comportamento illecito del debitore, questi non viene liberato dalla propria obbligazione una volta terminato il procedimento d’insolvenza. Secondo il § 175 c. 2 InsO se il creditore chiede l’ammissione di una pretesa che trova il proprio fondamento in un fatto dolosamente illecito del debitore, il giudice dell’insolvenza deve avvisare il debitore delle conseguenze di cui al § 302 InsO e della possibilità di presentare opposizione. Questa disposizione svolge un’importante funzione informativa per il debitore il quale sa, sin da principio, che non potrà essere liberato da quei debiti cui ha dato causa con un comportamento illecito. L’informazione è tanto più significativa quanto maggiore è il credito da fatto illecito fatto valere nei confronti dell’insolvente. Si immagini, per fare un esempio semplice, che nei confronti di Tizio – dichiarato insolvente – sussistano due soli crediti, uno di 100.000 euro da fatto illecito e uno di 10.000 euro fondato su altra ragione. Mentre la procedura d’insolvenza porterà il debitore, al verificarsi delle condizioni di legge, alla liberazione dal secondo debito d’importo inferiore, il fatto illecito che fonda il primo debito – se ritualmente contestato dal creditore – impedisce l’esdebitazione.

La legge tedesca impone al creditore di fare presente da subito che il proprio credito trova il fondamento in un fatto illecito del debitore. Se l’istante non fa presente immediatamente questa circostanza, il debito non viene iscritto nella tabella con la specificazione della derivazione illecita. Ne consegue che esso viene trattato come tutti gli altri crediti, ricadendo tra quelli per i quali si realizza l’esdebitazione. Se il creditore omette di far presente da subito la fonte illecita della propria ragione di credito, si verifica una preclusione [15]. In particolare è dopo l’accertamento delle pretese di cui è stata chiesta l’ammissione al passivo che non è più possibile segnalare l’origine illecita. In una recente decisione giurisprudenziale è stata rifiutata la richiesta del creditore di escludere il proprio credito da quelli per i quali si verifica l’esdebitazione [16] L’istanza fu infatti presentata in ritardo, addirittura quando era già stata pubblicata la lista delle somme da distribuire tra gli aventi diritto. Il creditore aveva omesso, al momento della presentazione della domanda di ammissione al passivo, di segnalare come la fonte del proprio credito fosse un fatto illecito del debitore.

L’affermazione del creditore secondo cui il credito risulta da fatto illecito può essere contestata dal debitore. In questo caso trova applicazione il § 184 InsO. Secondo questa disposizione quando il debitore – nell’udienza di verifica o nel procedimento scritto – contesta un credito, il creditore può agire in giudizio al fine di ottenerne l’accertamento. Nel caso invece in cui il debitore non contesta che il credito ha origine da fatto illecito, la pretesa viene iscritta nella tabella e con tale iscrizione diventa vincolante (cfr. il § 178 c. 3 InsO).

  1. Documentazione e mezzi di prova. – La legge tedesca richiede che siano allegati alla domanda di ammissione al passivo, in copia, i documenti da cui risultano i crediti [17]. Anche il diritto comunitario impone la presentazione di pezze giustificative. In particolare l’art. 41 del regolamento 1346/2000 statuisce che il creditore deve inviare una copia dei documenti giustificativi, qualora ne esistano, e indicare la natura del credito, la data in cui è sorto, e il relativo importo.

La presentazione della documentazione svolge un ruolo importante per tutti i partecipanti al procedimento d’insolvenza. Essa consente di verificare se i crediti che vengono fatti valere sussistono realmente. La documentazione serve non solo al curatore, ma anche a tutti gli altri creditori che concorrono con l’istante sull’attivo dell’insolvenza. Alcuni titolari di pretese possono, in base alla documentazione presentata da altri soggetti, decidere di sollevare contestazioni nei confronti degli altri crediti fatti valere. Un interesse in questo senso risulta palese perché maggiore è il numero e l’importo dei crediti ammessi al passivo minore è la possibilità di vedere soddisfatto il proprio credito.

La presentazione di adeguata documentazione è vantaggiosa anche per lo stesso creditore che avanza domanda di ammissione al passivo. Anche se l’assenza di mezzi di prova non comporta inammissibilità della istanza, se il credito non è adeguatamente provato sussiste il rischio che venga contestato. In questo caso il creditore è costretto ad agire in giudizio per provare l’an e il quantum della propria pretesa. In questo senso dispone espressamente il § 179 c. 1 InsO. Secondo questa disposizione se una pretesa viene contestata dal curatore o da un altro creditore, il creditore può agire in giudizio per ottenere l’accertamento del proprio credito. Si instaura così un apposito giudizio. Per la causa è competente in via esclusiva il giudice presso il quale è pendente il procedimento d’insolvenza (§ 180 c. 1 InsO). Il credito, dapprima contestato perché mancavano le pezze giustificative, può essere successivamente riconosciuto dal curatore. In questo caso i costi del riconoscimento tardivo sono a carico del creditore che, con la propria negligenza (omettendo la tempestiva presentazione della documentazione), ha dato causa al particolare procedimento di accertamento [18].

I documenti da allegarsi alla domanda di ammissione al passivo variano a seconda delle circostanze del caso concreto. Si può trattare, per esempio, di testi contrattuali, di documenti che attestano la consegna di merce, di diffide ad adempiere, di riconoscimenti di debito effettuati dalla persona dichiarata insolvente, di assegni o di cambiali oppure di sentenze di condanna del debitore. Una fattura può bastare a condizione che da essa risulti la ragione del credito e, ovviamente, l’importo dovuto [19]. Occorre insomma che il documento sia sufficientemente dettagliato da far trasparire gli elementi essenziali dell’operazione che vi sta alla base. Altrimenti l’indeterminatezza è tale che né il curatore né il giudice dell’insolvenza possono affermare sussistere un credito.

Normalmente è sufficiente presentare una copia dei documenti. In alcuni casi è invece necessario sottoporre l’originale. Questo vale in particolare per le cambiali. Una volta che i crediti sono stati accertati, va infatti apposta un’apposita stampigliatura sull’originale della cambiale (§ 178 c. 2 InsO).

  1. I vizi e le modificazioni della domanda. – Può accadere che le domande di ammissione al passivo risultino sotto qualche profilo viziate. Si pone la questione di quale sia il destino di tali istanze. Sul punto è necessario distinguere tra vizi gravi e vizi lievi. I primi sono difetti della domanda tali per cui il suo contenuto è indeterminabile e quindi non verificabile. I vizi gravi rendono l’istanza inefficace. La domanda di ammissione al passivo va rigettata nelle situazioni in cui è evidente che si è verificato un marchiano errore da parte dell’istante. Si immagini che l’istanza sia stata presentata per un credito che si vanta nei confronti di un soggetto diverso dal debitore sul patrimonio del quale è aperto il procedimento d’insolvenza. In questo caso il curatore non può che rigettare la domanda per palese inammissibilità. Il vizio della domanda di ammissione al passivo è grave anche quando non si indica né la ragione del credito né l’importo che si fa valere [20]. In questo caso l’istanza è inefficace perché ne mancano gli elementi essenziali. Né il curatore né gli altri creditori sono in grado di valutare la fondatezza della richiesta. Affinché il credito possa essere tenuto in considerazione in sede di procedimento d’insolvenza è necessario che la domanda di ammissione al passivo venga presentata nuovamente e, questa volta, corredata di tutti gli elementi che consentono di apprezzarne il contenuto. Nel caso invece di vizi di piccola portata, quali semplici imprecisioni, è possibile modificare o integrare la domanda sino all’udienza di verifica.

Il creditore può revocare la domanda di ammissione al passivo che abbia precedentemente presentato [21]. Il soggetto che riteneva di vantare un credito può avere cambiato la propria valutazione al riguardo. Per le più diverse ragioni la pretesa potrebbe essere venuta meno, così che l’istante rinuncia a partecipare al procedimento. La revoca può essere anche solo parziale: ciò si verifica, per esempio, quando viene ridotto l’importo di cui si chiede l’insinuazione. La domanda di ammissione può essere revocata sino all’accertamento della pretesa. Successivamente si realizza l’effetto previsto dal § 178 c. 3 InsO. Questa disposizione stabilisce che l’inserimento nella tabella produce, relativamente alla pretesa accertata, gli effetti di una sentenza passata in giudicato. La revoca della domanda si riflette solo sulla partecipazione al procedimento; essa non comporta rinuncia al credito. Dopo essere stata revocata, l’istanza può essere presentata nuovamente.

Ricevute le domande di ammissione al passivo, il curatore le esamina per verificare se esse sono state presentate regolarmente. Esse devono in particolare, come detto, contenere l’indicazione della ragione del credito e dell’importo fatto valere. Il curatore, ricevuta una domanda che ritiene per qualche ragione non rituale, segnala questa circostanza a chi ha presentato l’istanza, in modo che la situazione possa essere sanata [22]. L’esame posto in essere dal curatore riguarda, peraltro, solo l’ammissibilità delle domande [23]. Non spetta a questa persona, in questa fase, affrontare le questioni relative alla fondatezza delle pretese. Se vengono sollevate contestazioni da parte dei soggetti legittimati (creditori e curatore) in sede di udienza di verifica, spetterà al giudice dell’insolvenza occuparsi di verificare se i crediti di cui è stata chiesta l’ammissione sono realmente fondati.

Se il curatore rigetta la domanda di ammissione al passivo adducendo motivazioni che non soddisfano il creditore, non esistono rimedi specifici per l’istante. Il creditore può eventualmente rivolgersi al giudice dell’insolvenza perché adotti i necessari provvedimenti [24]. Ai sensi del § 58 InsO il curatore è assoggettato alla vigilanza del giudice. In ogni caso il creditore è sufficientemente tutelato perché può chiedere l’ammissione del proprio credito anche in sede di udienza di verifica (§ 177 c. 1 InsO). La decisione definitiva sull’ammissibilità della domanda di ammissione al passivo è di competenza del giudice.

  1. Gli effetti della domanda. – La presentazione della domanda di ammissione al passivo produce alcuni effetti. Da un lato essa influisce sulla prescrizione delle pretese che vengono fatte valere. Dall’altro lato la presentazione attribuisce un diritto di voto al creditore.

Uno dei problemi che si pongono nel corso del procedimento d’insolvenza è che le pretese di cui viene chiesta l’ammissione potrebbero prescriversi. Lo svolgimento della procedura richiede infatti un certo periodo di tempo con la conseguenza che alcuni dei crediti fatti valere potrebbero, nel frattempo, prescriversi. La questione è risolta dal legislatore con la previsione che la domanda di ammissione al passivo ha l’effetto di sospendere la prescrizione (§ 204 c. 1 n. 10 BGB). Questa rimane sospesa sino ai sei mesi successivi alla cessazione del procedimento d’insolvenza. In questo senso dispone il § 204 c. 2 BGB, secondo il quale la sospensione cessa di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la cessazione della procedura. Il periodo durante il quale la prescrizione è sospesa non rileva ai fini del calcolo del termine di prescrizione (§ 209 BGB).

Considerata la rilevanza del momento in cui viene presentata la domanda di ammissione al passivo ai fini della prescrizione, è importante che il curatore tenga una precisa contabilità delle date in cui le istanze dei creditori vengono presentate [25]. Occorre quindi che il suo ufficio sia organizzato adeguatamente al fine di registrare con certezza i giorni in cui le domande arrivano. In questo modo è possibile ricostruire il periodo di tempo nel quale il termine di prescrizione è sospeso. Non è invece consentito raccogliere per diversi giorni tutte le domande di ammissione al passivo pervenute per poi considerarle come arrivate in un’unica data.

Se la domanda di ammissione al passivo è inefficace, essa non è in grado di produrre l’effetto sospensivo della prescrizione [26]. Ciò si verifica, per esempio, nel caso di un’istanza presentata in forma orale. Allo stesso modo non viene sospesa la prescrizione quando la domanda è del tutto indeterminata perché manca l’indicazione della ragione del credito e dell’importo. Se la domanda viene erroneamente presentata al giudice dell’insolvenza, e non al curatore, la sospensione del termine inizia a decorrere dal successivo momento in cui dell’istanza è investito il soggetto competente.

Con riguardo al diritto di voto, la disposizione di riferimento è il § 77 c. 1 InsO. Le pretese di cui è stata chiesta l’ammissione e che non sono state contestate né dal curatore né da altro creditore munito di diritto di voto attribuiscono diritto di voto.

Dr. Dott. VALERIO SANGIOVANNI LL.M.

Avvocato in Milano e Rechtsanwalt in Francoforte sul Meno

(*) Nel testo vengono utilizzati i seguenti acronimi: BGB: Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile); GVG: Gerichtsverfassungsgesetz (legge sull’ordinamento giudiziario); InsO: Insolvenzordnung (legge sull’insolvenza); KO: Konkursordnung (legge fallimentare); LG: Landgericht (tribunale); Rn: Randnummer (numero a margine); ZInsO: Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht [rivista]; ZPO: Zivilprozessordnung (codice di procedura civile).

[1][1] Si occupano in lingua italiana del diritto tedesco dell’insolvenza, tra gli altri: DE FERRA, Il rischio di insolvenza, in Giur. comm., 2001, I, 193 ss.; FERRI, La “grande riforma” del diritto fallimentare nella Repubblica federale tedesca, in Riv. dir. proc., 1995, 176 ss.; FRASCAROLI SANTI, Prime riflessioni sugli effetti della riforma societaria sulle procedure concorsuali, in questa Rivista, 2004, I, 67 ss.; FRASCAROLI SANTI, La valorizzazione dell’autonomia privata: un obiettivo non ancora raggiunto nella prospettiva di riforma del sistema concorsuale italiano, in questa Rivista, 2002, I, 431 ss.; FRASCAROLI SANTI, Brevi note sullo sviluppo in Germania del concordato stragiudiziale, in questa Rivista, 1980, 481 ss.; GUGLIELMUCCI, Il diritto concorsuale tedesco fra risanamento e liquidazione, in Fallim., 2003, 993 ss.; GUGLIELMUCCI, Il diritto concorsuale tedesco fra risanamento e liquidazione, in Giur. comm., 2003, I, 153 ss.; GUGLIELMUCCI, La procedura concorsuale unitaria nell’ordinamento tedesco, in Giur. comm., 2000, I, 504 ss.; HINTERHAUSER, L’insolvenza della società controllata e la responsabilità di gruppo della società controllante nei confronti dei creditori della società figlia secondo il diritto tedesco, in questa Rivista, 2003, 634 ss.; HIRTE/VICARI, La responsabilità degli amministratori di società di capitali verso i creditori in caso di omessa o ritardata presentazione della richiesta di fallimento al tribunale, nel diritto tedesco e italiano, in Giur. comm., 1996, II, 377 ss.; MALTESE, La nuova legge tedesca e la riforma delle procedure concorsuali in Italia, in Fallim., 2001, 146 ss.; MANGANO, L’insolvenza nell’esperienza tedesca, in Lo stato d’insolvenza (a cura di Terranova), Torino, 1998, 67 ss.; MUCCIARELLI, L’insolvenza del debitore civile in Germania, in Analisi giuridica dell’economia, 2004, 337 ss.; OBERMÜLLER, Esperienze di riforma in Germania, in La legislazione concorsuale in Europa (a cura di Bonfatti/Falcone), Milano, 2004, 163 ss. (trad. di Bonato); RAGUSA MAGGIORE, Le procedure concorsuali: il modello tedesco, in questa Rivista, 1999, I, 861 s.; SIMONS, La procedura di insolvenza in Germania, in questa Rivista, 2003, I, 625 ss. La legge sull’insolvenza tedesca è stata tradotta in italiano da Gabrielli in La legge tedesca sull’insolvenza (Insolvenzordnung) del 5 ottobre 1994 (a cura di Guglielmucci), Milano, 2000, 29 ss.

[1][2] La domanda di ammissione al passivo è passaggio necessario per tutti i creditori, anche per colui che – con la propria richiesta – ha dato causa alla stessa dichiarazione d’insolvenza del debitore. Si tratta di due atti distinti. Una volta dichiarata l’insolvenza, tutti i creditori hanno il diritto/dovere di presentare domanda di ammissione al passivo. Questo vale anche per chi, prendendo originariamente l’iniziativa, ha fatto sì che si aprisse lo stesso procedimento insolvenza. Cfr. sul punto SMID, in Insolvenzordnung, Kommentar (a cura di Smid), 2a ed., Stuttgart/Berlin/Köln, 2001, § 174 Rn. 5.

[1][3] Sul regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza transnazionali sussiste una cospicua letteratura. Per limitarsi a citare alcuni tra i principali contributi apparsi in lingua italiana v. BONGIORNO, La tutela dei creditori nella nuova disciplina comunitaria delle procedure di insolvenza, in questa Rivista, 2003, I, 640 ss.; CAPONI, Il regolamento comunitario sulle procedure d’insolvenza, in Foro it., 2002, 222 ss.; CARBONE, Una nuova ipotesi di disciplina italiana sull’insolvenza transfrontaliera, in Fallim., 2000, 950 ss.; CAVALAGLIO, Spunti in tema di regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza e di riforma urgente della legge fallimentare, in questa Rivista, 2003, I, 580 ss.; CAVALAGLIO, Spunti in tema di regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza e di riforma urgente della legge fallimentare, in Fallim., 2003, 237 ss.; DANIELE, Legge applicabile e diritto uniforme nel regolamento comunitario relativo alle procedure di insolvenza, in Riv. dir. int. priv. proc., 2002, 33 ss.; DE CESARI/MONTELLA, Le procedure di insolvenza nella nuova disciplina comunitaria, Milano, 2004; DI MAJO, Linee generali di coordinamento tra le procedure concorsuali in Italia e in Europa, in questa Rivista, 2003, I, 597 ss.; FERRI, Creditori e curatore della procedura principale nel regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza transnazionali, in Riv. dir. proc., 2004, 707 ss.; FUMAGALLI, Il regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza, in Riv. dir. proc., 2001, 678 ss.; PROTO, L’insolvenza transfrontaliera nell’ordinamento comunitario, in questa Rivista, 2003, I, 561 ss.; PROTO, Regolamento UE sulle procedure di insolvenza: un’opportunità per il legislatore italiano, in Fallim., 2000, 709 ss.; PUNZI, Le procedure d’insolvenza transfrontaliere nell’Unione Europea, in Riv. dir. proc., 2003, 997 ss.; RICCI, Il riconoscimento delle procedure d’insolvenza secondo il regolamento CE n. 1346/2000, in Riv. dir. proc., 2004, 387 ss.; SANTOSUOSSO, L’insolvenza nei gruppi transfrontalieri tra diritto comunitario e diritto interno, in questa Rivista, 2003, I, 665; TEDESCHI, Procedura principale e procedure secondarie nel regolamento comunitario sulle procedure d’insolvenza, in questa Rivista, 2003, I, 540 ss.; VINCRE, Il regolamento CE sulle procedure d’insolvenza e il diritto italiano, in Riv. dir. proc., 2004, 213 ss.

[1][4] EICKMANN, in Insolvenzrechtshandbuch (a cura di Gottwald), 2a ed., München, 2001, 802; FREGE/KELLER/RIEDEL, in Handbuch der Rechtspraxis, Insolvenzrecht (a cura di Uhlenbruck/Delhaes), 3° vol., 2a ed., München, 2002, 515 s.; KIEβNER, in Insolvenzordnung, Kommentar (a cura di Braun), München, 2002, § 174 Rn. 17; NOWAK, in Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 2° vol., München, 2002, § 174 Rn. 7; SMID, op. cit., § 174 Rn. 14; UHLENBRUCK, in Insolvenzordnung, Kommentar (a cura di Uhlenbruck), 12a ed., München, 2003, § 174 Rn. 10.

[1][5] Cfr. EICKMANN, op. cit., 796 s.; FREGE/KELLER/RIEDEL, op. cit., 517; KIEβNER, op. cit., § 174 Rn. 12 s.; NOWAK, op. cit., § 174 Rn. 9; SMID, op. cit., § 174 Rn. 17; UHLENBRUCK, op. cit., § 174 Rn. 13.

[1][6] Un esempio di formulario per la presentazione della domanda di ammissione al passivo è riprodotto in FREGE/KELLER/RIEDEL, op. cit., 517 s.

[1][7] Un esempio di note esplicative al formulario per la presentazione della domanda di ammissione al passivo è riprodotto in FREGE/KELLER/RIEDEL, op. cit., 518 ss.

[1][8] Per società commerciali si intendono la società in nome collettivo (offene Handelsgesellschaft) e la società in accomandita semplice (Kommanditgesellschaft). Su questi due tipi societari sia permesso rinviare, in lingua italiana, a SANGIOVANNI, Amministrazione e diritto di controllo nella società in accomandita semplice tedesca, in Eur. dir. priv., 2004, 273 ss.; SANGIOVANNI, Il divieto di concorrenza in capo ai soci di società in nome collettivo tedesca, in Società, 2003, 118 ss., ove ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza.

[1][9] FREGE/KELLER/RIEDEL, op. cit., 509.

[1][10] KIEβNER, op. cit., § 174 Rn. 16; NOWAK, op. cit., § 174 Rn. 4; UHLENBRUCK, op. cit., § 174 Rn. 13.

[1][11] EICKMANN, op. cit., 796; NOWAK, op. cit., § 174 Rn. 6; UHLENBRUCK, op. cit., § 174 Rn. 13.

[1][12] EICKMANN, op. cit., 796.

[1][13] Cfr. FREGE/KELLER/RIEDEL, op. cit., 520 s.; KIEβNER, op. cit., § 174 Rn. 11; NOWAK, op. cit., § 174 Rn. 27; UHLENBRUCK, op. cit., § 174 Rn. 12.

[1][14] Sulla disciplina del contratto di compravendita nel diritto tedesco è disponibile una copiosa letteratura anche in lingua italiana. Cfr., tra gli altri, ABATANGELO, Sostituzione di bene viziato e contrattazione di cosa specifica: i termini della questione nel diritto tedesco e nel pensiero giuridico italiano, in Riv. dir. civ., 2004, II, 635 ss.; BIANCA, La nuova disciplina della compravendita: osservazioni generali, in La riforma dello Schuldrecht tedesco: un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti? (a cura di Cian), Padova, 2004, 179 ss.; GRUNDMANN, La nuova disciplina della compravendita: la violazione dell’impegno contrattuale, in La riforma dello Schuldrecht tedesco: un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti? (a cura di Cian), Padova, 2004, 187 ss.; GRUNDMANN, La disciplina della vendita dopo la riforma dello “Schuldrecht” in Germania – Da un ius commune romano a un ius commune americano-europeo?, in Annuario di diritto tedesco 2002, Milano, 2003, 77 ss. (trad. di Buchberger); JANSSEN, I termini della direttiva 1999/44/CE e il loro recepimento nel diritto tedesco con particolare riguardo alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale, in Contratto e impresa/Europa, 2004, 877 ss.; MICKLITZ, Riforma della vendita e tutela del consumatore, in Contratto e impresa/Europa, 2004, 860 ss.; SAENGER, I fondamenti della nuova vendita tedesca, in Contratto e impresa/Europa, 2004, 834 ss.; SANGIOVANNI, Contratto di compravendita e riserva di proprietà nel diritto tedesco, in Contratti, 2005, 511 ss. (cui sia lecito rinviare); SCHMIDT, Il diritto di regresso del venditore finale nella compravendita di beni di consumo: teoria e prassi, in La riforma dello Schuldrecht tedesco: un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti? (a cura di Cian), Padova, 2004.

[1][15] Cfr. KIEβNER, op. cit., § 174 Rn. 25; NOWAK, op. cit., § 174 Rn. 10 SMID, op. cit., § 174 Rn. 14.

[1][16] LG Oldenburg, decisione del 12.9.2002, in ZInsO, 2002, 1095 s.

[1][17] Sulla questione della prova dei crediti di cui si chiede l’ammissione al fallimento cfr., per tutti, lo studio di BONGIORNO, La prova dei crediti per l’ammissione al concorso, in Riv. dir. proc., 1995, 351 ss.

[1][18] Cfr. EICKMANN, op. cit., 796; NOWAK, op. cit.,

[1][18] Cfr. EICKMANN, op. cit., 796; NOWAK, op. cit., § 174 Rn. 23; SMID, op. cit., § 174 Rn. 9; UHLENBRUCK, op. cit., § 174 Rn. 20.

[1][19] Cfr. EICKMANN, op. cit., 796; KIEβNER, op. cit., § 174 Rn. 22; NOWAK, op. cit., § 174 Rn. 10; UHLENBRUCK, op. cit., § 174 Rn. 17.

[1][20] Cfr. KIEβNER, op. cit., § 174 Rn. 22 e 28; NOWAK, op. cit., § 174 Rn. 15; SMID, op. cit., § 174 Rn. 21; UHLENBRUCK, op. cit., § 174 Rn. 23.

[1][21] EICKMANN, op. cit., 801; FREGE/KELLER/RIEDEL, op. cit., 531; NOWAK, op. cit., § 174 Rn. 26; UHLENBRUCK, op. cit., § 174 Rn. 23.

[1][22] Cfr. NOWAK, op. cit., § 174 Rn. 10 e 30.

[1][23] Cfr. EICKMANN, op. cit., 798; FREGE/KELLER/RIEDEL, op. cit., 524.

[1][24] EICKMANN, op. cit., 798; FREGE/KELLER/RIEDEL, op. cit., 524; NOWAK, op. cit., § 174 Rn. 30.

[1][25] EICKMANN, op. cit., 798; FREGE/KELLER/RIEDEL, op. cit., 524; KIEβNER, op. cit., § 174 Rn. 32; NOWAK, op. cit., § 174 Rn. 24; UHLENBRUCK, op. cit., § 174 Rn. 12.

[1][26] KIEβNER, op. cit., § 174 Rn. 28; NOWAK, op. cit., § 174 Rn. 24; SMID, op.