Crediti alimentari – Italia

1. Che cosa si intende in Italia per alimenti e obbligazione alimentare?

Secondo la legge italiana, gli alimenti sono le prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trovi in stato di bisogno economico anche se per propria colpa (artt. 433 e segg. del codice civile).

L’obbligo di corrispondere gli alimenti rientra tra gli obblighi di solidarietà familiare, anche se questo compito assistenziale della famiglia va assumendo un carattere marginale in relazione all’affermarsi di una concezione solidale della società, per cui l’uomo deve trovare nella stessa società la garanzia del soddisfacimento dei suoi essenziali bisogni materiali.

Soggetti tenuti all’obbligazione alimentare, nell’ordine:

  • il coniuge quando non sussiste l’obbligo di mantenimento e quindi il coniuge separato con addebito ed il coniuge divorziato che abbia ricevuto la somma capitalizzata dell’assegno di divorzio;
  • i figli , anche se adottivi,, e in loro mancanza i discendenti prossimi;
  • i genitori e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti ;
  • i generi e le nuore;
  • i suoceri ;
  • i fratelli e le sorelle germani; i fratelli e le sorelle unilaterali.
  • L’obbligo sorge a carico di chi si trova nel grado più vicino, secondo l’ordine sopra indicato; nel caso di più persone nello stesso grado, l’obbligazione si divide in proporzione delle loro condizioni economiche.

Altre ipotesi:

  • agli alimenti è tenuto anche il donatario, con precedenza su tutti gli altri obbligati;
  • gli alimenti sono anche dovuti dal coniuge cui sia imputabile la nullità del matrimonio in favore dell’altro coniuge di buona fede, ove non vi siano altri obbligati;
  • gli alimenti sono altresì dovuti dai genitori al figlio non riconoscibile, se divenuto maggiorenne e si trovi in stato di bisogno.

Presupposti dell’obbligazione alimentare:

  • situazione di bisogno dell’alimentando e impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio mantenimento;
  • disponibilità economica dell’alimentante, oltre al vincolo di parentela ( o di gratitudine, nel caso di donazione) intercorrente tra i due soggetti.

Regime del credito alimentare:

  • divieto di cessione, di rinuncia, di compensazione e di fare ricorso agli arbitri;
  • imprescrittibilità del diritto;
  • credito non sequestrabile, né pignorabile; sua esclusione dalla massa fallimentare nei limiti di quanto necessario al sostentamento del fallito e della sua famiglia;
  • intrasmissbilità agli eredi dell’obbligazione alimentare , sia dal lato attivo che dal lato passivo.

Che cosa si intende in Italia per mantenimento e obbligazione di mantenimento?

L’obbligo di mantenimento previsto a carico del coniuge nei confronti dell’altro e a carico dei genitori nei confronti dei figli rispondono al più intenso vincolo di solidarietà familiare che lega i membri della famiglia nucleare.

A differenza degli alimenti, gli obblighi di mantenimento caratterizzano il normale svolgimento dei rapporti della famiglia nucleare, non presuppongono una situazione di bisogno (intesa come incapacità di provvedere alle fondamentali esigenze di vita) e devono essere assolti a prescindere da ogni formalità e richiesta, salvo il caso di separazione personale.

In caso di separazione personale:

  • a prescindere dal provvedimento di affidamento del figlio minore, entrambi i genitori continuano ad essere obbligati al suo mantenimento;
  • nel caso di separazione senza addebito, il coniuge che non ha un reddito sufficiente e si trovi in una posizione economica inferiore rispetto all’altro coniuge può pretendere un assegno di mantenimento che gli consenta di conservare il livello di vita matrimoniale;
  • il coniuge cui sia stata addebitata la separazione ha diritto solo agli alimenti ove si trovi in stato di bisogno.

In caso di divorzio:

  • in relazione ai figli, i genitori continuano ad essere obbligati al loro mantenimento, secondo una disciplina che coincide con quella dettata in tema di separazione;
  • l’ex coniuge ha diritto ad un assegno vitalizio ove non abbia un reddito sufficiente a mantenere il tenore di vita matrimoniale e si trovi in una situazione di inferiorità economica rispetto all’altro.

2. Sino a quale momento un figlio può beneficiare degli alimenti?

Nei confronti dei figli, l’obbligo alimentare ha un carattere residuale, perché i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli minori ed anche dei figli maggiorenni fino a che non abbiano raggiunto una autonomia economica. Se i figli, dopo avere raggiunto l’autonomia economica, si trovano in stato di bisogno hanno diritto agli alimenti.

3. In quali casi è applicabile la legge italiana?

Ai sensi dell’art. 45 della legge 1995, n. 218, le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973, resa esecutiva in Italia con legge 24 ottobre 1980, n. 745; il richiamo alla Convenzione previsto dal predetto art. 45 riguarda solo le obbligazioni alimentari nella famiglia; quindi, sono escluse le obbligazioni del donatario.

Il criterio di collegamento dettato dalla Convenzione dell’Aja fa riferimento alla legge del luogo di residenza dell’alimentando; se questa legge non prevede il diritto agli alimenti, si applica la legge nazionale comune alle parti; se il richiedente non può ottenere gli alimenti neppure in base a tale legge, si applica la legge dello Stato in cui la pretesa è fatta valere.

Le obbligazioni assistenziali a seguito di separazione , divorzio e invalidità del matrimonio sono regolate dalla legge dello Stato in cui il divorzio, la separazione o l’invalidità sono stati dichiarati o riconosciuti.

4. Se tale legge non è applicabile, quale legge applicheranno i tribunali italiani? Se colui che chiede gli alimenti e colui che li deve prestare si trovano entrambi nel territorio italiano?

Se entrambe le parti risiedono in Italia è applicabile la legge italiana in base al criterio generale della residenza previsto dalla convenzione dell’Aja del 2.10.1973.

5. L’attore deve rivolgersi ad una istituzione particolare, ad una amministrazione pubblica o alla Giustizia per ottenere gli alimenti?

In Italia colui che intende far valere il diritto agli alimenti può rivolgersi soltanto all’autorità giudiziaria.

6. E’ possibile rivolgersi all’autorità competente, sia essa di natura amministrativa o giudiziaria, a nome di un genitore, di un parente o di un minore?

In Italia soltanto l’Autorità Giudiziaria ha il potere di imporre la prestazione degli alimenti.

L’Autorità Giudiziaria può essere adita anche da un rappresentante in virtù di procura ad negotia.

7. Se colui che chiede gli alimenti intende adire l’autorità giudiziaria, come potrà conoscere il tribunale competente?

L’interessato deve informarsi sulle regole che stabiliscono la competenza per valore e per territorio. Il giudice di pace è competente per controversie non eccedenti il valore di 2.582,28 euro; per le cause alimentari di valore superiore è competente il tribunale.

In caso di separazione o divorzio l’assegno va richiesto al giudice della separazione o del divorzio; invece la domanda di modificazione dell’assegno che venga proposta dal coniuge separato o divorziato è soggetta alle ordinarie regole della competenza per valore e per territorio.

8. Chi avanza la pretesa deve servirsi di un intermediario per adire il giudice (avvocato, organismo specializzato, altro soggetto)? Altrimenti, quale procedura dovrà seguire?

Nelle cause alimentari proposte davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente ed esporre anche oralmente la pretesa, purché il valore della causa non sia superiore a 516,46 euro; il giudice di pace può tuttavia autorizzare la parte a stare in giudizio di persona anche per cause di valore superiore.

Negli altri casi le parti devono stare in giudizio con il patrocinio di un difensore, salvo che la legge disponga diversamente (per es. la parte che riveste anche la qualità di avvocato legalmente esercente può stare in giudizio senza altro difensore) .

9. Adire la giustizia comporta un costo? In caso affermativo quale spesa è prevedibile? Se i mezzi di colui che avanza la pretesa sono insufficienti, si può ottenere un’assistenza giudiziaria per far fronte alle spese della procedura?

Dal 1° marzo 2002 è in vigore in Italia “il contributo unificato di iscrizione a ruolo” che sostituisce tutte le altre imposte in precedenza previste per i procedimenti civili, nonché per i procedimenti penali e amministrativi (v. Testo Unico approvato con D.P.R. 2002, n. 115). Trattasi di un sistema di pagamento forfettizzato che prevede il pagamento di importi che variano in relazione al valore della causa oppure in alcuni casi un contributo fisso. Con la recente legge finanziaria 2004, n. 311) sono state apportate alcune modifiche agli scagioni e agli importi corrispondenti.

A decorrere dal 1.1.2005 per i procedimenti di valore determinato è previsto un contributo di 30,00 euro per i processi di valore fino a 1.100,00 euro; il contributo aumenta gradualmente fino a raggiungere euro 1.110,00 per i processi di valore superiore a 520.000,00 euro; per le esecuzioni mobiliari e immobiliari è previsto un contributo fisso (rispettivamente di 200,00 euro per le esecuzioni immobiliari e della metà per gli altri processi esecutivi); il pagamento è facilitato dall’uso di moduli o di appositi bollettini di conto corrente postale (consulta Agenzia Entrate).

I procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento dei figli sono esenti dal contributo unificato; sono altresì esenti dal contributo i procedimenti in materia di famiglia , di separazione personale dei coniug;

La parte vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’avvocato e delle spese che abbia anticipato per il compimento di attività istruttoria (per es. consulenza tecnica di ufficio ecc.); il giudice liquida le spese sulla base di tariffe che prevedono un minimo ed un massimo.

I titolari di un reddito imponibile annuo non superiore a 9.269,22 euro possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Si sommano i redditi conseguiti dal coniuge dell’interessato e dei componenti della sua famiglia, se conviventi.

Presso i Consigli degli ordini professionali degli avvocati è istituito un servizio di informazioni e consulenza per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato (vedi scheda sul patrocinio a spese dello Stato).

10. Con quale tipo di decisione la pretesa viene riconosciuta dal Tribunale ? Se si tratta di un assegno alimentare come verrà determinato ? Come potrà essere sottoposto a revisione allo scopo di adattarlo alle variazioni del costo della vita o alle mutate condizioni dell’avente diritto?

Il provvedimento giudiziale che determina il contenuto della obbligazione alimentare o dell’assegno di mantenimento, disponendone la corresponsione, è una sentenza di condanna che costituisce titolo esecutivo.

Il Giudice impone all’obbligato di prestare quanto occorre per consentire all’alimentando di soddisfare le sue fondamentali esigenze di vita e cioè per coprire le spese di vitto, di alloggio, di vestiario e per acquistare quei beni e servizi che integrano un minimo di vita dignitosa. Nel determinare il contenuto dell’obbligazione alimentare il giudice deve tenere conto anche delle condizioni economiche dell’obbligato.

Per la determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del coniuge separato o divorziato, il giudice deve tenere conto anche del livello di vita durante il matrimonio. Nel determinare l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori, o anche maggiori di età ma non autosufficienti, il giudice deve tenere conto delle necessità relative alla educazione all’istruzione.

Le modalità di corresponsione e la misura dell’assegno possono essere modificate su istanza dell’interessato o dell’obbligato.

11. Come e a chi sarà versato l’assegno?

L’assegno deve essere corrisposto all’avente diritto.

L’assegno di mantenimento in favore del figlio minore deve essere corrisposto al coniuge affidatario; per li figlio maggiorenne, ma non autosufficiente, il genitore affidatario che continui a provvedere al mantenimento è legittimato iure proprio (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio) a pretendere il contributo per il mantenimento futuro del figlio stesso.

Il giudice stabilisce le forme e le modalità della corresponsione; in materia di separazione personale il giudice può ordinare a terzi, tenuti anche periodicamente a corrispondere somme di danaro all’obbligato, di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto.

12. Se la persona su cui grava l’obbligo dell’assegno non lo versa volontariamente, quali mezzi ci sono per costringerla ad adempiere?

Il beneficiario ha a sua disposizione tutti i normali mezzi per assicurare l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Può ottenere provvedimenti cautelari a tutela del proprio credito, può agire in via esecutiva, facendo pignorare beni o anche somme dovute da terzi.

La mancata corresponsione dell’assegno può integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ( art. 570 codice penale); trattasi di reato punibile a querela della persona offesa, ma procedibile di ufficio nel caso in cui destinatario dell’assegno è un minor. Il ricorso al rimedio penale si è rivelato efficace in Italia per contrastare comportamenti contrari agli obblighi che fanno carico al coniuge – non affidatario.

13. Una istituzione privata o una amministrazione pubblica possono aiutare l’avente diritto a percepire l’assegno?

Non è previsto che una pubblica amministrazione, in sostituzione dell’avente diritto, agisca in giudizio in suo nome e conto o intervenga in altro modo presso l’obbligato.

Con una legge recente (2004/6) è stata introdotto l’amministratore di sostegno che il giudice tutelare può nominare (senza che sia necessario il patrocinio di un difensore), indicando le operazioni che costui potrà compiere in “nome e per conto dell’interessato non in grado in tutto o in parte di provvedere alle funzioni della vita quotidiana (disabili, anziani, alcolisti, tossicodipendenti, carcerati ecc). A tale figura si può fare ricorso anche per chiedere in via giudiziale gli alimenti.

14. Le istituzioni private possono sostituirsi al debitore in tutto o in parte? Se l’avente diritto si trova in Italia e la persona obbligata risiede in un altro paese?

In Italia l’assistenza dei bisognosi è assicurata anche da formazioni sociali private aventi il compito di proteggere gli emarginati o le persone in condizioni di povertà. Trattasi di un’attività volontaria, che può essere realizzata nei modi più vari secondo le esigenze e le possibilità.

La Costituzione prevede l’obbligo dello Stato e degli enti pubblici a forme di solidarietà sociale nei confronti dei soggetti bisognosi privi di mezzi, inabili al lavoro o quando manchino parenti obbligati agli alimenti.

Il servizio sanitario nazionale deve a sua volta intervenire per il mantenimento della salute degli indigenti con cure e ricoveri. Anche le amministrazioni comunali perseguono gli stessi scopi con mense e dormitori pubblici, istituti di ricovero e cura per anziani o inabili.

Trattasi di un’attività sostitutiva dell’obbligo di assistenza familiare, salvo in ogni caso il diritto di rivalsa su parenti e familiari obbligati ex-lege in grado di far fronte alla loro obbligazione. La rivalsa è disciplinata dalla legge che regge l’istituzione creditrice (art. 9 convenzione dell’Aja 2.10.1973).

Se l’avente diritto risiede abitualmente in Italia e la persona obbligata in altro Stato, per stabilire i limiti e la portata dell’obbligazione alimentare nonché i modi e i tempi della prestazione, occorre applicare i criteri stabiliti dalla legge nazionale dell’avente diritto, in base alla convenzione dell’Aja del 1973 che si ispira al criterio generale della legge dello Stato in cui il beneficiario risiede

15. L’avente diritto all’assegno può ottenere l’assistenza di una istituzione privata o di una amministrazione dello Stato?

L’intervento di una istituzione privata è sempre possibile con le modalità e alle condizioni stabilite dalla stessa istituzione. L’intervento di una amministrazione pubblica è obbligatorio nei modi e nella portata previsti nella risposta al precedente quesito.

16. In caso affermativo quali sono il nome e l’indirizzo dell’istituzione privata o dell’amministrazione statale? Come si può fare per rivolgersi all’una o all’altra?

In Italia agiscono numerose istituzioni caritatevoli che si avvalgono del volontariato.

Le amministrazioni pubbliche obbligate ad intervenire sono: Regioni, Prefetture, Province, Comuni, Uffici del Servizio Sanitario Nazionale.

Tutti gli enti hanno uffici preposti in modo specifico ad esaminare le istanze degli interessati e a provvedere nel modo più opportuno, previa valutazione della situazione prospettata( per informazioni consultare i relativi siti WEB).

17. Quale forma di assistenza potrà l’istituzione privata o l’amministrazione pubblica fornire all’avente diritto? Se l’avente diritto si trova in altro Paese mentre il soggetto obbligato risiede o dimora in Italia?

Ogni istituzione privata ha il potere di scegliere le modalità e la portata dell’assistenza da praticare in conformità alle previsioni degli Statuti e secondo le possibilità economiche. Per le istituzioni pubbliche le prestazioni sono stabilite dalla legge.

Se l’avente diritto si trova in un Paese diverso da quello ove risiede l’obbligato, l’importo dell’assegno nonché i modi e i tempi della sua prestazione debbono essere determinati :

  • in via principale secondo la legge del luogo ove egli risiede abitualmente,
  • secondo la legge comune alle due parti se il criterio principale non è applicabile,
  • secondo la legge dell’autorità adita quando non sono applicabili i primi due criteri.

Tra coniugi divorziati o separati si applica la legge che ha regolato la separazione o il divorzio.

Quanto sopra è disciplinato dagli articoli 1, 4, 5, 6 e 8 della Convenzione dell’Aja 2.10.1973 sulle obbligazioni alimentari nell’ambito familiare, ratificata dall’Italia nel 1980.

18. L’avente diritto può rivolgersi direttamente ad una istituzione privata o ad una amministrazione pubblica italiana?

Ogni amministrazione privata gestisce l’attività assistenziale con le modalità che ritiene opportune. In genere non vi sono procedure particolari da seguire

Ogni amministrazione, sia pubblica che privata, esercente attività assistenziale, dispone di un ufficio incaricato di ricevere le richieste di assistenza, che vengono accolte secondo i criteri e nei limiti dei fini istituzionali, in genere specificatamente previsti dalla leggi e dai regolamenti che le regolano).

19. In caso affermativo quali sono il nome e l’indirizzo di tali amministrazioni od istituzioni? Come si può ad esse rivolgersi?

Per gli enti pubblici , gli indirizzi sono disponibili sul sito dei Comuni , delle province e delle Regioni. Informazioni sono presenti anche sul sito del Ministero dell’interno.

Non sono previste formalità particolari. E’ sufficiente rivolgersi di persona o tramite una persona incaricata se il richiedente non è in grado di farlo.

20. Quale forma di assistenza l’istituzione privata o l’amministrazione pubblica potranno fornire all’avente diritto?

Ogni istituzione privata o pubblica agisce in conformità e nei limiti dei propri fini.

Per ottenere l’assistenza di cui si ha bisogno, occorre assumere informazioni presso le varie istituzioni che operano nel campo dell’assistenza per conoscere le prestazioni che vengono erogate. L’assistenza può comprendere un sussidio, il ricovero in strutture, i trattamenti sanitari necessari, l’assistenza domiciliare, altre forme di intervento specificamente previste dalle previsioni normative o statutarie che regolano le istituzioni pubbliche o private che operano nel settore.


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