Competenza dei giudici – Italia

A. I tribunali sono competenti per tutti gli affari civili o vi sono giudici specializzati?

Giudici di primo grado sono il giudice di pace e il tribunale. Il giudice di pace – istituito con legge n. 374/1991 – è un giudice onorario, nominato cioè al di fuori dei magistrati di carriera, con incarico temporaneo, ma fa parte dell’ordine giudiziario (v. scheda Organizzazione della giustizia).

Sono previsti giudici specializzati per la trattazione di alcune materie.

Sono giudici specializzati: il tribunale per i minorenni,  le sezioni specializzate agraria presso i tribunali (e le corti di appello), il tribunale regionale delle acque pubbliche. Tali organi sono composti da giudici di carriera e da esperti della materia.

Di recente (d.lgs. n. 168/2003) sono state istituite presso dodici tribunali  (e corti di appello) sezioni specializzate per la trattazione delle controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia). Le sezioni sono composte da giudici di carriera.

B. Se i tribunali sono competenti, come posso identificare il tribunale che è competente per la causa che intendo promuovere?

Va premesso che la competenza costituisce la sfera di potere giurisdizionale attribuita a ciascun organo giudiziario. Il codice di procedura civile stabilisce diversi criteri che portano alla individuazione del giudice competente. Questi criteri concorrono a determinare quale sia il giudice competente nel caso concreto.

In primo luogo, si deve stabilire se la competenza spetta al giudice di pace o al tribunale; questa determinazione deve essere fatta secondo i criteri della competenza per materia e per valore.

Una volta che è stato individuato il tipo di giudice competente, deve essere stabilita la sede dell’organo giudiziario, e questa seconda determinazione deve essere effettuata in base al criterio della competenza per territorio.

I. Esiste una distinzione tra giurisdizioni civili «inferiori» e «superiori» di primo grado? In caso affermativo quale giudice è competente per la causa che intendo promuovere?

La ripartizione della competenza tra il giudice di pace e il tribunale avviene – come già sopra rilevato – sulla base dei criteri della competenza per materia e per valore. Il giudice di pace è competente per materia, qualunque sia il valore:

  1. nelle controversie relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze legali riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  2. per le cause relative a modalità di uso dei servizi di condominio;
  3. per le cause in materia di immissioni di fumo, calore, rumori eccedenti la normale tollerabilità.

Va proposta davanti al giudice di pace anche l’opposizione all’ordinanza – ingiunzione in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, salva la competenza del tribunale riguardo alle violazioni per le quali sia prevista una sanzione superiore a € 15.493,71 o ad alcune violazioni di particolare importanza (v. legge n. 689/1981).

 Il giudice di pace è competente per valore:

  1. per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 2.582,28, salvo che la legge attribuisca la competenza ad altro giudice;
  2. per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, purché il valore della controversia non sia superiore a € 15.493,71.

Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Ha competenza esclusiva in materia di imposte e tasse; stato e capacità delle persone e diritti onorifici; querela di falso; esecuzione forzata; in genere per ogni causa di valore indeterminabile.

Al tribunale è altresì attribuita la competenza in materia di espropriazione e in generale nei procedimenti cautelari, anche se per la causa di merito è competente il giudice di pace (art. 669 – ter e art. 669- quater, cpc).

II. Competenza territoriale

1. La regola generale della competenza territoriale

Il criterio di carattere generale è costituito dal foro della persona fisica o giuridica (artt. 18 e 19 cpc).

In particolare, salvo che la legge non disponga diversamente, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio ovvero, se detti luoghi sono sconosciuti, il giudice del luogo dove il convenuto dimora.

Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo di residenza dell’attore.

Per le persone giuridiche, la competenza spetta al giudice del luogo in cui l’ente ha la sede o (a scelta dell’attore) uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio; le società che non hanno personalità giuridica, le associazioni e i comitati hanno sede nel luogo dove svolgono la loro attività in modo continuativo.

2. Eccezioni alla regola generale
a) Quando posso scegliere tra il tribunale del domicilio del convenuto e un altro foro?

Con il foro generale della persona fisica o giuridica concorre il foro speciale facoltativo previsto per le cause relative a diritti di obbligazione (azioni personali). Per queste cause l’attore può, quindi, a sua scelta, utilizzare il foro generale oppure può adire il giudice del luogo dove l’obbligazione dedotta in giudizio è sorta (il fatto costitutivo può essere contrattuale o extracontrattuale) ovvero dove l’obbligazione si deve eseguire (art. 20 cpc). I due fori speciali facoltativi previsti dall’art. 20 cpc sono concorrenti fra loro e con il foro generale.

In materia di responsabilità extracontrattuale, è costante la giurisprudenza nel senso che per “luogo in cui è sorta l’obbligazione” deve intendersi il luogo in cui si è verificato il fatto produttivo del danno. Nel caso di inadempimento contrattuale, per “obbligazione dedotta in giudizio” deve intendersi l’obbligazione originaria e non già quella sostitutiva di risarcimento.

Anche il foro convenzionale e cioè il foro stabilito convenzionalmente dalle parti, ove non dichiarato espressamente come esclusivo, concorre con il foro generale e con il foro facoltativo di cui all’art. 20 cpc.

Costituzione di parte civile. E’ possibile la costituzione di parte civile nel processo penale da parte del soggetto danneggiato dal reato ovvero da parte dei suoi successori universali nei confronti dell’imputato e del responsabile civile (artt. 74 e segg. cpp); l’azione civile già proposta davanti al giudice civile può essere trasferita davanti al giudice penale.

b) Quando sono obbligato ad utilizzare un foro diverso da quello del domicilio del convenuto?
  • L’attore è obbligato ad utilizzare un foro diverso da quello generale nei casi in cui sia previsto dalla legge o dalle parti un foro esclusivo.

Il foro esclusivo elimina il concorso degli altri fori previsti dalla legge; tuttavia la competenza determinata in base al foro esclusivo, non essendo inderogabile, può subire modificazioni per ragioni connessione.

Sono fori esclusivi: il foro stabilito dalla legge per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie (criterio del forum rei sitae e cioè del luogo in cui è posto l’immobile, art. 21 cpc); per le cause ereditarie (luogo di apertura della successione, art. 22 cpc); per le cause tra soci e tra condomini (luogo in cui ha sede la società o luogo in cui si trovano i beni comuni, art. 23 cpc); per le cause relative alla gestione di una tutela o di un’amministrazione patrimoniale (luogo di esercizio della tutela o dell’amministrazione, art. 24 cpc).

  • Sono altresì previsti fori speciali inderogabili, per i quali cioè non è consentita la deroga, per ragioni di interesse pubblico; tale competenza non può subire spostamenti per ragioni di connessione, in base alle regole della prevenzione e dell’assorbimento ovvero del cumulo soggettivo (ex art. 33 e segg. cpc).

Sono fori inderogabili: il foro erariale (nelle cause nelle quali è parte un’Amministrazione dello Stato, è competente il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato, art. 25 cpc); il foro dell’esecuzione forzata (art. 26 cpc); il foro della opposizione all’esecuzione (art. 27 cpc); il foro per i procedimenti cautelari (artt. 669- ter  e 669- quater cpc); il foro relativo ai procedimenti possessori e per denuncia di nuova opera.

E’ altresì inderogabile la competenza nelle cause in cui deve intervenire il pubblico ministero (cause che lo stesso PM potrebbe proporre, cause matrimoniali, cause riguardanti lo stato e la capacità della persona, altri casi previsti dalla legge, art. 70 cpc) e nei casi in cui la legge lo dichiara espressamente (art. 28 cpc), come per le controversie di lavoro (art. 413 cpc) e per il procedimento per convalida di sfratto (art. 661 cpc).

  • Fori speciali inderogabili di particolare interesse

In materia di contratti individuali di lavoro, le relative controversie sono di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. La competenza per territorio spetta al giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale prestava la sua opera al momento della fine del rapporto (art. 413 cpc). Sono nulle le clausole derogative della competenza come sopra stabilita. L’incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all’art. 416 cpc ovvero rilevata di ufficio dal giudice non oltre l’udienza di discussione (art. 428 cpc).

In materia di rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione continuativa è competente il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione (art. 413 cpc).

In materia di divorzio, è competente il tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all’estero, il tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, nel caso di residenza all’estero di entrambi i coniugi, qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta di divorzio può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

In materia di separazione personale dei coniugi, la domanda si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio (art. 706 cpc) le parti non possono scegliere per mutuo consenso un foro diverso da quello di residenza o domicilio del coniuge convenuto; il che non esclude la possibilità di utilizzare il foro dell’attore, quale foro sussidiario, nel caso di impossibilità di individuare la residenza o il domicilio del coniuge convenuto.

In materia di opposizione alla esecuzione, mentre la competenza per materia e per valore è regolata dalle norme generali, la competenza territoriale è attribuita inderogabilmente al giudice del luogo dell’esecuzione e cioè del luogo dove pende il processo esecutivo.

  • Quali le conseguenze in caso di inosservanza delle regole sulla competenza per materia, per valore e per territorio?

Con la riforma del 1990 la disciplina è stata semplificata, nel senso che la incompetenza per territorio semplice (con esclusione cioè delle ipotesi di competenza inderogabile) può essere eccepita soltanto dal convenuto nella “comparsa di risposta”; in tutte le altre ipotesi (incompetenza per materia e per valore, incompetenza per territorio inderogabile) l’incompetenza può essere rilevata anche di ufficio dal giudice, ma non oltre la prima udienza di trattazione; con la conseguenza che, se non viene eccepita o se viene eccepita oltre il termine di legge, la questione della competenza resta definitivamente preclusa e la competenza resta radicata presso il giudice adito (art. 38 cpc).

c) E’ possibile per le parti designare un tribunale che normalmente non sarebbe competente?
  • Al di fuori dei casi in cui la legge dichiara la competenza territoriale inderogabile, le parti possono modificare le regole sulla competenza. L’accordo deve risultare da atto scritto e riguardare affari determinati.

Il foro convenzionale, salvo che sia espressamente pattuito come esclusivo, concorre con gli altri fori; poiché non si tratta di competenza inderogabile, la competenza concordata (anche come e sclusiva) può a sua volta essere modificata per ragioni di connessione.

La clausola che deroga alla competenza territoriale deve essere approvata specificamente per iscritto, se è contenuta in contratti conclusi per adesione o mediante la sottoscrizione di moduli o formulari. Non è necessaria la specifica approvazione quando il contratto sia il risultato di una libera e concreta contrattazione svoltasi tra le parti.

Nei contratti conclusi fra il consumatore e il professionista è considerata vessatoria, fino a prova contraria, la clausola che stabilisca come foro competente un luogo diverso dalla residenza o dal domicilio del consumatore (art. 1469 – bis cc).

  • L’accordo può risultare implicitamente anche dalla elezione di domicilio (foro del domicilio eletto).

C. Se è competente una giurisdizione specializzata, come posso identificare il tribunale competetene per la causa che intendo promuovere?

La natura della controversia costituisce il criterio determinativo della competenza, con il quale concorre il criterio stabilito dalla legge per la determinazione della competenza territoriale.

  • Tutte le controversie in materia di contratti agrari sono di competenza delle sezioni specializzate agrarieistituite presso i tribunali. Trattasi di competenza esclusiva e inderogabile, anche per ragioni di territorio, radicandosi la competenza nel luogo in cui si trova il fondo (legge 1990/29).
  • In materia di provvedimenti sulla potestà genitoriale, ove si deduca una condotta di uno o di entrambi i genitori che sia pregiudizievole per il minore, (ex art. 330 e segg. cc), la competenza ad emettere gli opportuni provvedimenti in materia di potestà genitoriale spetta al tribunale per i minorenni. Ai fini dell’individuazione del tribunale territorialmente deve aversi riguardo alla residenza di fatto del minore e, quindi, al luogo di abituale dimora alla data della domanda o, in ipotesi di procedimento iniziato d’ufficio, alla data di inizio del procedimento stesso. Trattasi di competenza funzionale inderogabile.
  • Per le controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale (marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti di invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli d’utilità, disegni e modelli e diritti d’autore, fattispecie di concorrenza sleale che interferisce con la tutela della proprietà industriale e intellettuale) la competenza spetta alle sezioni specializzateistituite con d.lgs. 2003/168. Presso 12 tribunali (e corti di appello) sono state istituite sezioni specializzate, le quali sono competenti per le controversie che, in base ai criteri ordinari, dovrebbero essere trattate presso gli uffici giudiziari indicati dall’art. 4 del d.lgs. 2003/168. Così, per esempio, le controversie che dovrebbero essere trattate da uno degli uffici giudiziari compresi nei distretti di corte di appello di Milano e Brescia, sono di competenza delle sezioni specializzate di Milano.

Aggiornamento al 30.4.2007


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