La pena pecuniaria nel codice penale tedesco

Fonte: Dr. Armin Kapeller, consigliere presso la Corte d’Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano

Il codice penale tedesco prevede che la pena pecuniaria (Geldstrafe) viene comminata facendo ricorso al sistema dei TAGESSAETZE. L’entità degli stessi – che può variare tra un minimo di un Euro ed un massimo di Euro cinquemila, è determinata dal giudice, tenendo conto delle condizioni personali ed economiche dell’autore del reato, prendendo come base il reddito netto giornaliero dello stesso. Salva espressa deroga, il numero minimo di Tagessaetze che possono essere inflitti, è pari a 5, quello massimo è di 365.

Con il sistema dei Tagessaetze (che è stato adottato anche in Austria), il legislatore persegue un obiettivo di giustizia sostanziale in quanto è del tutto evidente che una pena pecuniaria, poniamo, di Euro 800, comminata a chi percepisce un reddito netto mensile di Euro 1.500, ha un peso sanzionatorio ed un’incidenza economica – sul condannato – molto differente rispetto a chi dispone di un reddito di Euro 9.000 il mese.

II

In sede di determinazione della pena pecuniaria, il giudice stabilisce anzitutto il numero dei Tagessaetze, facendo ricorso ai criteri generali per la determinazione delle pene previsti dal par. 46 del codice penale tedesco.

Questa disposizione fa obbligo al giudice di valutare:
1) il grado di colpevolezza dell’autore del reato;
2) le prevedibili conseguenze, della pena inflitta, sulla futura vita sociale dell’autore del reato;
3) i motivi per delinquere;
4) l’intensità del dolo;
5) le modalità del fatto e le conseguenze dello stesso;
6) i precedenti penali;
7) le condizioni personali, sociali ed economiche dell’autore del reato;
8) il comportamento successivo alla commissione del reato, in particolare l’avvenuto risarcimento del danno o per lo meno il serio tentativo di pervenire allo stesso. [Nel diritto penale tedesco al risarcimento del danno viene attribuita particolare importanza nel senso che per le pene detentive superiori ad un anno, sono previste sensibili riduzioni del minimo della pena (“Strafrahmenverschiebung”). Così, per esempio, la pena minima di 3 anni può essere ridotta a 6 mesi. Per le pene non superiori ad un anno, la condanna può non essere eseguita. Una notevolissima riduzione di pena può conseguire al risarcimento del danno in caso di delitti, per i quali è previsto l’ergastolo in quanto questa pena può essere ridotta fino a 3 anni di reclusione].

III

Quando l’autore del reato è una persona appartenente ad una fascia di reddito bassa, il giudice, anche nella determinazione del numero dei Tagessaetze, deve tenere conto dell’eventualità che la pena pecuniaria, a causa dell’insolvibilità dell’autore del reato, può essere commutata in pena detentiva. L’entità dei Tagessaetze (da un Euro ad Euro 5.000), consente al giudice di adeguare individualmente la sanzione alle condizioni economiche dell’autore del reato (c.d. individualizzazione della sanzione), anche se la pena inflitta deve (o dovrebbe) pur sempre costituire una sensibile restrizione delle disponibilità economiche, sia per chi ha un reddito alto, sia per chi ne consegue uno basso.

Il giudice, ai fini della determinazione dell’entità dei Tagessaetze, deve fare riferimento, non al reddito effettivamente conseguito dall’autore del reato, ma alla capacità reddituale dello stesso, secondo la sua formazione professionale, il suo stato di salute e in base alle prospettive di lavoro esistenti nella zona di residenza. Non concorrono, ai fini della determinazione dei Tagessaetze: 1) gli importi che l’autore del reato è obbligato a corrispondere a titolo di mantenimento, se ed in quanto effettivamente adempie a tale obbligo (per il coniuge che non svolge attività lavorativa propria, viene generalmente riconosciuta una detrazione pari al 25%; per ciascun figlio, una detrazione nella misura del 5% ( in proposito sono state elaborate apposite tabelle dai tribunali dei vari “Laender”); il totale delle detrazioni non può – in ogni caso – essere superiore al 50%); 2) quanto dovuto a titolo di rate per mutui contratti ai fini dell’acquisto di un immobile per uso abitativo proprio; 3) i contributi per l’assicurazione sociale volontaria; 4) gli oneri finanziari derivanti da invalidità o malattia;

IV

Ad un primo, provvisorio, accertamento della situazione economica dell’indagato, provvede la polizia giudiziaria già in sede di indagini preliminari, se l’indagato non fornisce notizie sulle sue condizioni economiche oppure se le stesse sono insufficienti od appaiono inattendibili. Il giudice, in sede di sentenza, ha l’obbligo di motivare in base a quali elementi di prova è pervenuto alla determinazione dell’entità dei Tagessaetze. Non può procedersi ad un aumento dell’entità degli stessi, se, dopo la sentenza di primo grado ed in pendenza dell’impugnazione (“Beschwerde”), la situazione economica è migliorata; altrimenti sarebbe violato il principio della reformatio in peius.

V

In caso di insolvibilità del condannato, la pena pecuniaria viene commutata in pena detentiva; un Tagessatz equivale a ad un giorno di pena detentiva. Alla commutazione della pena si procede pure, se il condannato ha provveduto soltanto ad un pagamento parziale della pena pecuniaria.

Passata in giudicato la sentenza, se non vi sono indizi che il condannato abbia intenzione di sottrarsi al pagamento della sanzione pecuniaria, il condannato è tenuto a pagare la stessa entro due settimane, a meno che il giudice, in considerazione delle condizioni personali ed economiche del reo, non gli accorda una dilazione od il pagamento rateale.

La rateazione viene concessa, se il condannato non è in grado di fare fronte al pagamento immediato dell’intera somma con le sue entrate ordinarie e se non dispone di risparmi. Questa facilitazione viene invece negata, se il reo non ha residenza in Germania o se ha manifestato l’intenzione di trasferirsi all’estero; parimenti, se è prevedibile che non sarà in grado di pagare tutte le singole rate entro i termini a tal fine fissati dal giudice. Normalmente, né la rateizzazione, né la dilazione, sono concesse se l’entità della pena pecuniaria non è superiore al reddito netto mensile del condannato.

Può costituire un motivo per la dilazione o per la rateizzazione della pena pecuniaria, il serio proposito del condannato (desunto dal giudice da facta concludentia) di risarcire la persona offesa, se l’obbligo del pagamento immediato ed intero, da parte del condannato, della pena pecuniaria, renderebbe impossibile il risarcimento del danno (causato dal reato per il quale è stata inflitta la pena pecuniaria, ora in esecuzione) o potrebbe seriamente pregiudicare lo stesso. Ulteriore requisito è che la persona offesa non deve avere rinunciato al risarcimento dei danni subiti.

La determinazione dell’entità delle rate deve essere tale che il pagamento delle stesse costituisce, per il condannato, una sensibile diminuzione delle sue disponibilità economiche. Il termine accordato al condannato per il pagamento delle singole rate, può essere fissato dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, non sussistendo in proposito una norma specifica. Il giudice dell’esecuzione ha però la facoltà di prescrivere che il mancato pagamento, anche di una sola rata da parte del condannato, ha per conseguenza la decadenza dello stesso dal beneficio della rateizzazione; in tal caso, l’intero importo della pena pecuniaria deve essere immediatamente pagato in base ad una semplice annotazione fatta sugli atti processuali e senza necessità di un apposito provvedimento del giudice dell’esecuzione.

VI

Anziché esigere il pagamento della pena pecuniaria, il giudice dell’esecuzione può disporre la prestazione, gratuita, da parte del condannato, di lavoro socialmente utile. Le modalità di prestazione di questo lavoro (che si inserisce nell’ambito dei provvedimenti sanzionatori alternativi), sono disciplinate da regolamenti emanati dai singoli “Laender” (Stati che fanno parte della federazione) in base ad un’autorizzazione del governo federale. Questi regolamenti non sono uniformi ed un Tagessatz equivale, in alcuni “Laender”, a 3 ore di lavoro socialmente utile, in altri invece a 6 ore di questo lavoro. Come si vede, il principio di uguaglianza non è rispettato, per cui è prevedibile un intervento del governo federale per disciplinare la materia in modo uniforme.